CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05H0FP0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto di reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen. nell'ipotesi ex artt. 56 e 624 cod. pen. è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con l'orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847 - 01; Corte cost. n. 45 del 2026); che il giudice di merito, nel caso di specie, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 4 della sentenza impugnata, ove risulta che l'imputato dopo aver tentato di impossessarsi della cosa mobile altrui, ha agito con violenza per guadagnare l'impunità; considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle cicostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la Corte di appello di Firenze ha congruamente motivato sulla base del pregiudizio arrecato alla persona offesa e dei plurimi precedenti penali gravanti sull'imputato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 e 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che è anche manifestamente infondato in considerazione di quanto sostenuto da codesta Corte: l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159 - 01); considerato che il quarto motivo di ricorso lamenta l'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pag. 6) e, pertanto, non specifici, a fronte di una puntuale motivazione che sorregge l'entità dei singoli aumenti di pena disposti per la continuazione; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mpériali