Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:107
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0172_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-172/87,
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
ricorrente,
sostenuta dalla
[OSCURATO:PERSONA] plc, Londra, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Hans-[OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico, ed [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo e, rispettivamente, di quello di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
sostenuto dalla
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, ed [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
interveniente,
e dal
Committee of [OSCURATO:PERSONA] (CECOM), Colonia, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 54, pag. 12), nella parte in cui detti articoli riguardano la ricorrente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti nell' udienza del 3 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 giugno 1987, la società [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede in [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 54, pag. 12; in prosieguo: il "regolamento impugnato"), nella parte in cui detti articoli riguardano la ricorrente.
2 [OSCURATO:PERSONA] è un' impresa che produce apparecchi di fotocopia a carta comune (in prosieguo: le "fotocopiatrici"), ch' essa esporta verso la Comunità tramite la [OSCURATO:PERSONA], vendendo le macchine, in primo luogo, ad importatori indipendenti che le rivendono sotto il marchio [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, per il 50% di queste vendite, ad [OSCURATO:PERSONA] (imprese che vendono sotto il proprio marchio prodotti fabbricati da altre imprese; in prosieguo: le "OEM"), ed in particolare alle società [OSCURATO:PERSONA], Océ, Triumph-Adler, Utax, Olympia e Develop. [OSCURATO:PERSONA], ove non procede ad alcuna vendita a livello OEM, la [OSCURATO:PERSONA] vende le fotocopiatrici sotto il proprio marchio a rivenditori e consumatori finali, tramite le sue affiliate di vendita.
3 Nel luglio 1985, contro la [OSCURATO:PERSONA], e contro altri produttori giapponesi, veniva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo del Comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, che accusava la ricorrente di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
4 Il procedimento antidumping avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] in base al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), portava all' adozione del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 239, pag. 5). L' aliquota del dazio antidumping provvisorio era fissata al 13,7% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, per le importazioni di fotocopiatrici prodotte ed esportate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Col regolamento impugnato, adottato su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio fissava poi il dazio antidumping definitivo al 12,6%.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 A sostegno del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce due mezzi, rispettivamente basati sull' errata determinazione del valore normale dei prodotti venduti alle OEM e sull' errata determinazione del prezzo all' esportazione.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del valore normale dei prodotti venduti alle OEM
7 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le istituzioni, mentre, nel costruire in conformità all' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento n. 2176/84, il valore normale dei prodotti venduti alle OEM, hanno correttamente tenuto conto del fatto che il profitto derivante dalle sue vendite alle OEM era inferiore a quello da essa realizzato vendendo i prodotti sotto il proprio marchio, a torto hanno incluso nel valore normale tutti i costi di distribuzione, di promozione e di assistenza tecnica, ch' essa sostiene in realtà unicamente sul proprio mercato interno e non nelle vendite alle OEM.
8 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in proposito, che le istituzioni avrebbero dovuto prendere in considerazione gli elementi d' informazione ch' essa aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA], e dai quali risultava la suddetta differenza di costi, anche se detti elementi riguardavano le vendite all' esportazione. A suo avviso, essi costituivano le sole "informazioni disponibili", ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento n. 2176/84, di cui le istituzioni potevano tener conto per la costruzione del valore normale.
9 Si deve ricordare anzitutto che, pronunciandosi su un mezzo analogo, dedotto ai fini dell' annullamento dello stesso regolamento impugnato con il ricorso ora in esame, la Corte ha affermato, nella sentenza 14 marzo 1990, Nashua/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 33 della motivazione (cause riunite C-133/87 e C-150/87, Racc. pag. I-719), che le istituzioni avevano preso in considerazione la differenza tra i costi e i profitti conseguiti nell' ambito delle vendite alle OEM e quelli corrispondenti alle altre vendite e che, a questo scopo e tenuto conto dell' impossibilità, da parte loro, di valutare con precisione tale differenza, nel contesto della costruzione del valore normale a livello OEM esse avevano fissato il margine di profitto al 5%, e non alla sua percentuale media valutata nel 14,6%, che avevano applicato per le vendite realizzate sotto il marchio del produttore. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che il livello dell' adeguamento stabilito dalle istituzioni fosse insufficiente per coprire integralmente le differenze allegate.
10 D' altra parte, le cifre prodotte ed intese a provare le suddette differenze di costo riguardavano soltanto le vendite sul mercato comunitario.
11 Ora, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza 5 ottobre 1988, Brother/Consiglio, punto 18 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683) risulta che la costruzione del valore normale mira a stabilire il prezzo di vendita di un prodotto come se questo fosse venduto nel paese d' origine o di esportazione, e che, di conseguenza, le spese da prendere in considerazione sono quelle relative alle vendite sul mercato interno. Si deve perciò riconoscere che a giusto titolo le istituzioni hanno rifiutato di usare dati relativi ad un mercato diverso dal mercato interno del paese d' origine o di esportazione.
12 [OSCURATO:PERSONA] fa valere inoltre che il metodo applicato dalle istituzioni, consistente nel prendere in considerazione uno stesso margine di profitto del 5% nel costruire il valore normale dei prodotti venduti alle OEM da tutti gli esportatori giapponesi interessati, invece di tener conto del margine di profitto reale conseguito da detti esportatori nelle vendite effettuate sotto il proprio marchio, è discriminatorio e favorisce gli esportatori che hanno bassi costi e realizzano profitti elevati sui prodotti ch' essi vendono all' interno sotto il proprio marchio.
13 Questo argomento non può essere accolto. La presa in considerazione di un unico margine di profitto è dovuta, infatti, alla circostanza che le istituzioni, com' è stato sopra rilevato, non disponevano dei dati necessari per valutare con certezza il margine di ciascun esportatore.
14 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sull' errata costruzione del valore normale dei prodotti venduti alle OEM dev' essere disatteso.
Sul mezzo relativo all' errata determinazione del prezzo all' esportazione
15 [OSCURATO:PERSONA] fa valere anzitutto, per quanto riguarda le vendite ad importatori OEM, che il prezzo all' esportazione è stato determinato non già, come viene sostenuto dal Consiglio, a norma dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, ma in base all' art. 2, n. 8, lett. a), dello stesso regolamento. Ora, quest' ultima disposizione non consentirebbe la detrazione del 5%, effettuata a titolo di commissione spettante alla [OSCURATO:PERSONA].
16 [OSCURATO:PERSONA] fa poi valere, per quanto riguarda le vendite di fotocopiatrici recanti il suo marchio ad importatori indipendenti, che il Consiglio avrebbe dovuto prendere in considerazione, come prezzo all' esportazione, in conformità all' art. 2, n. 8, lett. a), del regolamento n. 2176/84, i prezzi pagati alla [OSCURATO:PERSONA], e non costruire il prezzo all' esportazione in base all' art. 2, n. 8, lett. b), dello stesso regolamento, detraendo il 6% per i costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e il 5% per il margine di profitto.
17 In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 non può applicarsi nella fattispecie, in quanto, in entrambe le categorie di vendite sopra indicate, le fotocopiatrici sono state importate da clienti indipendenti rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non importa né rivende alcun prodotto nella Comunità. Le spese intervenute fra l' importazione e la rivendita non sarebbero sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì unicamente dagli importatori indipendenti che acquistano fotocopiatrici [OSCURATO:PERSONA], e perciò le detrazioni effettuate sarebbero illegittime.
18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che l' applicazione dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 tanto alle vendite di fotocopiatrici [OSCURATO:PERSONA] ad importatori indipendenti quanto alle vendite di tali macchine ad acquirenti OEM ha fatto sì che il prezzo all' esportazione venisse determinato effettuando una duplice detrazione di utili, e cioè, da un lato, di un utile di rivendita o di una commissione del 5% e, dall' altro, del normale profitto che gli importatori indipendenti e gli acquirenti OEM traggono dalla vendita dei loro prodotti nella Comunità.
19 Si deve ricordare anzitutto che, nella sentenza 14 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], punto 27 della motivazione (causa C-156/87, Racc. pag. I-781), per quanto riguarda le vendite della [OSCURATO:PERSONA] all' importatore OEM che è la [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato che le fotocopiatrici prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono vendute tramite la [OSCURATO:PERSONA], la quale tratta gli ordinativi dei clienti interessati, invia loro le fatture e riceve i relativi pagamenti, e che il prezzo pagato dagli acquirenti alla [OSCURATO:PERSONA] non coincide con il prezzo fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].
20 Dalla suddetta sentenza risulta che è in ragione dell' intervento della [OSCURATO:PERSONA] che il prezzo all' esportazione è stato determinato in base all' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, dato che né il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], né il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], potevano servire come riferimento, tenuto conto, rispettivamente, dell' associazione esistente tra il fabbricante esportatore e la sua affiliata, e dell' attività da questa svolta per le vendite. Infatti, le spese inerenti a tale attività riducono effettivamente l' importo percepito dal fabbricante esportatore nella misura in cui esse vengono di norma sostenute dall' importatore (punto 31 della motivazione). Ciò posto, è stato riconosciuto che occorreva costruire il prezzo all' esportazione sulla base del prezzo pagato dal primo acquirente indipendente, adeguando questo prezzo in funzione delle spese e dei profitti inerenti all' attività della [OSCURATO:PERSONA] (punto 34).
21 Inoltre, dalla stessa sentenza si desume che il fatto che le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardino un' attività svolta prima dell' importazione non osta all' applicazione dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84, il quale non esclude la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti, qualora, per motivi diversi da quelli ivi contemplati, il prezzo all' esportazione debba essere costruito (punti 32 e 33).
22 Stando così cose, si deve concludere che nella fattispecie il Consiglio ha correttamente determinato il prezzo all' esportazione, per le vendite alle OEM, costruendo questo prezzo in base al prezzo pagato dal primo acquirente indipendente e adeguandolo in funzione delle spese e dei profitti inerenti all' attività della [OSCURATO:PERSONA].
23 Lo stesso vale per quanto riguarda la determinazione del prezzo all' esportazione per le vendite effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], tramite la [OSCURATO:PERSONA], agli importatori indipendenti di fotocopiatrici recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, com' è stato rilevato dal Consiglio nel punto 15, terzo capoverso, del preambolo del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] assume in tutti questi casi le funzioni tipiche di una consociata d' importazione, analoghe a quelle da essa esercitate nel caso delle OEM.
24 Tenuto conto di quanto precede, l' argomento secondo cui il Consiglio, applicando l' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 alle vendite ad importatori indipendenti (OEM o altri), avrebbe determinato il prezzo all' esportazione effettuando una duplice detrazione di utili non può essere accolto.
25 Né dagli atti del fascicolo, né dalle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte, risulta che il livello dell' adeguamento effettuato sia stato eccessivo. Il mezzo basato sull' errata determinazione del prezzo all' importazione va quindi disatteso e, pertanto, il ricorso dev' essere totalmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese, comprese quelle dell' interveniente CECOM che ne ha fatto domanda, vanno quindi poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] dovrà sopportare le proprie spese, a norma dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura. La società [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a sostegno delle conclusioni della ricorrente, dovrà sopportare le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente CECOM. La società [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.