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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48636/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte, ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020 della difesa del ricorrente il quale ha chiesto l'accoglinnento del ricorso.

Esaminate le conclusioni delle parti civili, che hanno chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso e hanno chiesto la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Michele colpevole del reato di omicidio colposo con inosservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 60%.

2. Al [OSCURATO:PERSONA], che pure proveniva da strada privilegiata in prossimità di intersezione stradale era contestata, oltre alla colpa generica, l'inosservanza degli art.145 comma 1, 141 commi 1 e 3 e 142 commi 2 e 8 C.d.S. per avere tenuto una velocità eccessiva e comunque non adeguata alla presenza di un incrocio, così da non essere stato in grado di evitare la collisione con il veicolo condotto da FERRARO Annunziata che, provenendo da una strada laterale, si stava immettendo nel flusso della circolazione.

Dallo scontro tra i due veicoli era derivata la morte della persona offesa.

Assumevano i giudici di merito che la condotta di guida tenuta dal ricorrente non era adeguata alle condizioni ambientali e in particolare alla presenza di un incrocio, segnalato come pericoloso, e tenendo comunque una velocità eccessiva, in quanto superiore ai limiti di velocità prescritti in quel tratto stradale e comunque non adeguata alla presenza di una intersezione, tenuto altresì conto che il veicolo antagonista era in fase di completamento della manovra di immissione.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha avanzato due motivi di ricorso.

Con un primo motivo deduce violazione di legge per non essere stata pronunciata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione atteso che, all'epoca del fatto, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 23 Maggio 2008 n.92, la pena edittale massima per la fattispecie in esame, riconducibile all'art.589 comma 2 cod.pen. era punita nel massimo con la pena di cinque anni e che, pure tenuto conto del raddoppio del termine di cui all'art.157 comma 6 cod.pen. e dei termini di interruzione, di cui all'art.161 comma 2 cod.pen., il termine necessario a prescrivere andava computato in dodici anni e mezzo, così da compiersi prima della data della pronuncia della sentenza di appello. 3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'accertamento della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] assumendo l'omessa considerazione della esigibilità di 1 fr una diversa condotta da parte del prevenuto e dell'efficacia interruttiva del rapporto di causalità in ragione della imprevedibilità della condotta della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso il termine di prescrizione non si è ancora compiuto in quanto sulla base della medesima giurisprudenza indicata dalla parte ricorrente (sez.4, n.3291 del 5 Ottobre 2016, Cataldo, n.nn.) il termine di prescrizione risulta pari a quindici anni e non risulta ancora compiuto in quanto il reato si è consumato in data 5.11.2008 data del decesso della persona offesa.

Invero il termine di prescrizione è pari ad anni sei ai sensi dell'art.157 comma 1 cod.pen. in quanto la pena massima del delitto in oggetto, alla data di commissione del reato, era pari ad anni cinque di reclusione.

Tale termine "minimo" di prescrizione deve essere raddoppiato ai sensi dell'art.157 comma 6 cod.pen. trattandosi di omicidio colposo con inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale.

Sul termine di dodici anni vanno poi conteggiati gli atti interruttivi i quali, ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen. incidono nella misura di un quarto del termine ordinario, di talchè il termine massimo va determinato in quindici anni.

2. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata i quali si presentano del tutto logici e privi di contraddizioni nell'escludere profili di interruzione del rapporto di causalità tra la condotta del conducente [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'evento dannoso e nell'accertamento della causalità della colpa allo stesso ascritta e, in concreto accertata, tenuto conto del potere salvifico di una condotta di guida più diligente e rispettosa degli obblighi sullo stesso gravanti in termini assoluti (velocità accertata in misura considerevolmente superiore al limite di legge) e relativi (comportamento da tenere in prossimità degli incroci, obblighi di moderare la velocità in particolari situazioni, capacità di arrestare il veicolo in presenza di situazioni di prevedibile pericolo). 2.1 La sentenza in esame risulta conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte in ordine al c.d. principio dell'affidamento, espressione del più La giurisprudenza di questa Corte, in tema di sinistri da circolazione stradale, ha affermato che il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite generale della prevedibilità ed evitabilità del caso concreto (ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, Bonfrisco, Rv. 272223). 2.2 Il principio di cui si discute, più in generale, "costituisce una particolare accezione del più generale principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe il risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui.

Al contrario, l'affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste.

Nell'ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze" (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997). 2.3 La possibilità di fare affidamento sulla condotta diligente altrui viene meno allorquando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia concretamente e ragionevolmente prevedibile l'inosservanza delle regole cautelare da parte degli altri utenti della strada.

Il giudizio di prevedibilità, anche in questo caso, deve essere svolto dal giudice ex ante, avendo come parametro di riferimento la condotta del c.d. agente modello razionale, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento.

3. Orbene, nel caso che ci occupa, non sussiste alcun dubbio sul fatto che si fosse in presenza di un rischio prevedibile e governabile dal ricorrente con l'uso della ordinaria diligenza e del rispetto delle regole cautelari disattese se solo si considera che l'incrocio era presegnalato come pericoloso, il veicolo antagonista si era immesso nella circolazione ad una velocità assolutamente limitata (18 km/h) e che a una velocità, riconosciuta come prudenziale dal giudice di appello, inferiore al limite massimo di 70 km/h vigente sul tratto stradale percorso, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ampio margine per operare una manovra di emergenza al fine di arrestare la marcia ovvero per pervenire all'incrocio dotato di forza cinetica decisamente inferiore laddove l'imputato procedeva di circa 20 km/h al di sopra il limite massimo di percorrenza per il tratto di strada in questione. 3.1 Nessun difetto motivazionale risulta poi ricorrere in punto di esigibilità della condotta atteso che la condotta richiesta in motivazione (moderazione della velocità sotto il limite di settanta chilometri all'ora) costituiva espressione della condotta doverosa proprio in relazione alle regole cautelari violate, in ragione dei limiti di velocità esistenti e dell'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, peraltro espressamente segnalato come pericoloso, il che rendeva ancora più cogente il dovere per il [OSCURATO:PERSONA] di moderare la velocità nelle circostanze spazio temporali in cui si verificò il sinistro e del tutto prevedibile il pericolo di interferenza tra la marcia dei due veicoli.

4. A fronte delle puntuali argomentazioni del giudice distrettuale, che si conformano ai principi di diritto sopra enunciati, il ricorrente si limita a riproporre prospettazioni difensive già adeguatamente esaminate e puntualmente disattese dal giudice di appello che, prive di contraddittorietà ed illogicità manifeste risultano immuni dal sindacato di legittimità.

5. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00. 5.1 Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado del giudizio che, ai sensi del DM 10/03/2015, vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FERRARO Antonio e FERRARO Ivano, che liquida in complessivi euro 3.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte, ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020 della difesa del ricorrente il quale ha chiesto l'accoglinnento del ricorso. Esaminate le conclusioni delle parti civili, che hanno chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso e hanno chiesto la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Michele colpevole del reato di omicidio colposo con inosservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 60%. 2. Al [OSCURATO:PERSONA], che pure proveniva da strada privilegiata in prossimità di intersezione stradale era contestata, oltre alla colpa generica, l'inosservanza degli art.145 comma 1, 141 commi 1 e 3 e 142 commi 2 e 8 C.d.S. per avere tenuto una velocità eccessiva e comunque non adeguata alla presenza di un incrocio, così da non essere stato in grado di evitare la collisione con il veicolo condotto da FERRARO Annunziata che, provenendo da una strada laterale, si stava immettendo nel flusso della circolazione. Dallo scontro tra i due veicoli era derivata la morte della persona offesa. Assumevano i giudici di merito che la condotta di guida tenuta dal ricorrente non era adeguata alle condizioni ambientali e in particolare alla presenza di un incrocio, segnalato come pericoloso, e tenendo comunque una velocità eccessiva, in quanto superiore ai limiti di velocità prescritti in quel tratto stradale e comunque non adeguata alla presenza di una intersezione, tenuto altresì conto che il veicolo antagonista era in fase di completamento della manovra di immissione. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha avanzato due motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce violazione di legge per non essere stata pronunciata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione atteso che, all'epoca del fatto, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 23 Maggio 2008 n.92, la pena edittale massima per la fattispecie in esame, riconducibile all'art.589 comma 2 cod.pen. era punita nel massimo con la pena di cinque anni e che, pure tenuto conto del raddoppio del termine di cui all'art.157 comma 6 cod.pen. e dei termini di interruzione, di cui all'art.161 comma 2 cod.pen., il termine necessario a prescrivere andava computato in dodici anni e mezzo, così da compiersi prima della data della pronuncia della sentenza di appello. 3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'accertamento della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] assumendo l'omessa considerazione della esigibilità di 1 fr una diversa condotta da parte del prevenuto e dell'efficacia interruttiva del rapporto di causalità in ragione della imprevedibilità della condotta della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso il termine di prescrizione non si è ancora compiuto in quanto sulla base della medesima giurisprudenza indicata dalla parte ricorrente (sez.4, n.3291 del 5 Ottobre 2016, Cataldo, n.nn.) il termine di prescrizione risulta pari a quindici anni e non risulta ancora compiuto in quanto il reato si è consumato in data 5.11.2008 data del decesso della persona offesa. Invero il termine di prescrizione è pari ad anni sei ai sensi dell'art.157 comma 1 cod.pen. in quanto la pena massima del delitto in oggetto, alla data di commissione del reato, era pari ad anni cinque di reclusione. Tale termine "minimo" di prescrizione deve essere raddoppiato ai sensi dell'art.157 comma 6 cod.pen. trattandosi di omicidio colposo con inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale. Sul termine di dodici anni vanno poi conteggiati gli atti interruttivi i quali, ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen. incidono nella misura di un quarto del termine ordinario, di talchè il termine massimo va determinato in quindici anni. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata i quali si presentano del tutto logici e privi di contraddizioni nell'escludere profili di interruzione del rapporto di causalità tra la condotta del conducente [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'evento dannoso e nell'accertamento della causalità della colpa allo stesso ascritta e, in concreto accertata, tenuto conto del potere salvifico di una condotta di guida più diligente e rispettosa degli obblighi sullo stesso gravanti in termini assoluti (velocità accertata in misura considerevolmente superiore al limite di legge) e relativi (comportamento da tenere in prossimità degli incroci, obblighi di moderare la velocità in particolari situazioni, capacità di arrestare il veicolo in presenza di situazioni di prevedibile pericolo). 2.1 La sentenza in esame risulta conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte in ordine al c.d. principio dell'affidamento, espressione del più La giurisprudenza di questa Corte, in tema di sinistri da circolazione stradale, ha affermato che il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite generale della prevedibilità ed evitabilità del caso concreto (ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, Bonfrisco, Rv. 272223). 2.2 Il principio di cui si discute, più in generale, "costituisce una particolare accezione del più generale principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe il risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l'affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell'ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze" (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997). 2.3 La possibilità di fare affidamento sulla condotta diligente altrui viene meno allorquando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia concretamente e ragionevolmente prevedibile l'inosservanza delle regole cautelare da parte degli altri utenti della strada. Il giudizio di prevedibilità, anche in questo caso, deve essere svolto dal giudice ex ante, avendo come parametro di riferimento la condotta del c.d. agente modello razionale, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. 3. Orbene, nel caso che ci occupa, non sussiste alcun dubbio sul fatto che si fosse in presenza di un rischio prevedibile e governabile dal ricorrente con l'uso della ordinaria diligenza e del rispetto delle regole cautelari disattese se solo si considera che l'incrocio era presegnalato come pericoloso, il veicolo antagonista si era immesso nella circolazione ad una velocità assolutamente limitata (18 km/h) e che a una velocità, riconosciuta come prudenziale dal giudice di appello, inferiore al limite massimo di 70 km/h vigente sul tratto stradale percorso, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ampio margine per operare una manovra di emergenza al fine di arrestare la marcia ovvero per pervenire all'incrocio dotato di forza cinetica decisamente inferiore laddove l'imputato procedeva di circa 20 km/h al di sopra il limite massimo di percorrenza per il tratto di strada in questione. 3.1 Nessun difetto motivazionale risulta poi ricorrere in punto di esigibilità della condotta atteso che la condotta richiesta in motivazione (moderazione della velocità sotto il limite di settanta chilometri all'ora) costituiva espressione della condotta doverosa proprio in relazione alle regole cautelari violate, in ragione dei limiti di velocità esistenti e dell'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, peraltro espressamente segnalato come pericoloso, il che rendeva ancora più cogente il dovere per il [OSCURATO:PERSONA] di moderare la velocità nelle circostanze spazio temporali in cui si verificò il sinistro e del tutto prevedibile il pericolo di interferenza tra la marcia dei due veicoli. 4. A fronte delle puntuali argomentazioni del giudice distrettuale, che si conformano ai principi di diritto sopra enunciati, il ricorrente si limita a riproporre prospettazioni difensive già adeguatamente esaminate e puntualmente disattese dal giudice di appello che, prive di contraddittorietà ed illogicità manifeste risultano immuni dal sindacato di legittimità. 5. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00. 5.1 Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado del giudizio che, ai sensi del DM 10/03/2015, vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FERRARO Antonio e FERRARO Ivano, che liquida in complessivi euro 3.6
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