CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 24905/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] EiNUIWi. e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] eiabw12313,-, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui trae la prova della responsabilità dell'imputato dalla circostanza che quest'ultimo era venuto in contatto con la persona offesa, era entrato in possesso della copia dei suoi documenti d'identità, li aveva utilizzati per richiedere un finanziamento e per aprire un conto corrente sul quale è stata, successivamente, versata la somma erogata a titolo di prestito; che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto a pagina 6, attraverso un congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si rileva che la personalità negativa dell'imputato e i suoi precedenti penali impediscono di formulare una prognosi favorevole in ordine al comportamento futuro, ergo di concedere le predette attenuanti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del suddetto beneficio, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata a pagina 6 ha posto a base del rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui trae la prova della responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla circostanza che il conto corrente, sul quale era stata versata la somma erogata a titolo di finanziamento, era domiciliato presso l'indirizzo di residenza del Roviaro; che, per tale ragione, il medesimo motivo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione delle pene sostitutive, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pagina 5, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; vista la memoria del 22 aprile 2024 che nulla aggiunge ai fini del vaglio di ammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28