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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25323/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' in subordine il rigetto per tutti gli imputati.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] MAURIZIO l'avv [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, per quanto qui interessa, ha parzialmente riformato la sentenza emessa in sede di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Salerno nei confronti di soggetti imputati di numerosi episodi criminosi di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, meglio specificati in rubrica.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al difetto motivazionale in relazione agli aumenti di pena disposti ex art. 81 cpv. cod. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.

I) Quanto all'imputazione associativa di cui al capo 1), premette che l'arco temporale del sodalizio criminoso è contestato dall'aprile 2017 al 10 ottobre 2018, che il ricorrente è stato arrestato il 23.6.2017 ed il suo stato custodiale è tuttora perdurante.

Deduce che la posizione apicale del ricorrente nell'associazione in questione non risulta argomentata.

La persistente qualità di associato del Caracciolo anche dopo l'arresto è illogicamente attribuita sulla scorta di un mero colloquio con il padre del medesimo, allorquando il ricorrente afferma che "quel danaro lo devono dare e basta".

Difettano i requisiti dell'accordo criminoso e del vincolo stabile in capo al Caracciolo.

II) Quanto all'imputazione di cui al capo 6), in relazione all'illecita detenzione (in concorso con Iavarone e Iannone) di Kg. 10 di sostanza stupefacente del tipo hashish, deduce che le richiamate intercettazioni evidenziano una ipotesi di accordo che appare reciso e non consumato in ragione del successivo arresto del Caracciolo, sicché appare immotivata l'affermata partecipazione nel reato del ricorrente.

III) Quanto all'imputazione di cui al capo 18), in relazione all'illecita detenzione e cessione (in concorso con Iannone e Vassallo), in più occasioni, di sostanza stupefacente del tipo 'crack', deduce che la Corte territoriale continua a non confrontarsi con l'arresto del Caracciolo in data 23.6.2017, né con le censure mosse in appello, in cui veniva argomentata l'assenza di prova a carico del prevenuto per i fatti in disamina.IV) Quanto all'imputazione di cui al capo 19), in relazione alla cessione di due dosi di 'crack' a [OSCURATO:PERSONA], deduce che dalla conversazione intercettata fra i due non emerge alcuna prova dell'avvenuta cessione.

V) Quanto all'imputazione di cui al capo 38), in relazione all'illecita detenzione e porto di un'arma da guerra, deduce l'illogicità della motivazione laddove da un lato riferisce di una cessione di un'arma a titolo oneroso e dall'altro riferisce di una cessione per riconoscimento al Capo da un sottoposto.

VI) Quanto all'imputazione di cui al capo 41), in relazione al "pestaggio" ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contesta la configurabilità delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti.

VII) Contesta la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato associativo, non essendo emerso dal compendio probatorio alcun rapporto stabile di messa a disposizione o di collegamento del prevenuto a vantaggio del sodalizio.

II) Vizio di motivazione in punto di responsabilità del Pumpo in relazione alle ipotesi di cessioni di sostanza stupefacente e con riguardo al mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, nonostante sia lo stesso giudicante ad affermare che i consociati provvedevano a spacciare piccole quantità di droga.

6. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta posizione di "intraneo" all'associazione di cui al capo 1) del medesimo.

Deduce che illogicamente la Corte di merito valorizza, in proposito, i tre colloqui in carcere del ricorrente con il fratello Ciro (arrestato il 24.11.2017) per affermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio, nonostante quest'ultimo non abbia partecipato ad alcun reato satellite e nonostante, dopo l'arresto del fratello Ciro, non si registrino ulteriori episodi criminosi riguardanti il traffico di stupefacenti.

Sostiene che la condotta del ricorrente può rilevare, al più, come mero ausilio alle pregresse condotte ex art. 73 d.P.R. 309/90 del fratello Ciro, di cui sarebbe al limite favoreggiatore ex art.379 cod. pen., ma non già partecipante all'associazione in sé.

7. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.

I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza del ricorrente di fornire, con la propria condotta, un contributo ad un'associazione criminale.II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per ciascuno dei fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione, nonostante la stessa Corte territoriale abbia accertato che ogni cessione era retribuita con la somma di almeno venti euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono motivi manifestamente infondati, in quanto attinenti alla sola questione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., i quali sono stati calcolati in misura minima, sicché nella specie deve trovare applicazione il condivisibile principio per cui, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01).

In linea con tale orientamento, la Corte regolatrice (cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv. 201549-01) ha anche avuto modo di osservare che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tali condizioni sono state pacificamente seguite e rispettate nel caso in disamina.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo - con cui essenzialmente si contesta la riconosciuta qualità di associato e di soggetto apicale nell'ambito del sodalizio criminale, quantomeno dopo l'arresto del medesimo in data 23.6.2017 - sviluppa non consentite censure di merito, pretendendo una inammissibile rivalutazione in sede di legittimità del complessivo compendio probatorio, a fronte di una c.d.

"doppia conforme" di condanna congruamente e logicamente motivata, in cui sono puntualmente descritti gli elementi a carico del prevenuto, posti a fondamento del suo ruolo di organizzatore in ambito associativo.

In tal senso, prova concreta della sua intraneità al gruppo e del ruolo rivestito è stata acquisita dalle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso l'acquisto di dieci chili di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], ed i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], dal quale il Caracciolo si riforniva ed al quale riferiva di cedere sostanza stupefacente al Cerrito.

L'imputato organizzava gli incontri con i fornitori di stupefacente, maturando consistenti debiti derivanti dai relativi acquisti di droga.

Lo spessore criminale del ricorrente è stato desunto proprio dal suo potere di acquistare notevoli quantitativi di droga senza versare immediatamente il dovuto, proprio perché inserito in un sodalizio nel quale aveva la funzione di dirigere, distribuendo agli accoliti le sostanze stupefacenti per le future cessioni.

Dopo il suo arresto, la permanenza del prevenuto nel sodalizio è stata desunta, non illogicamente, dalla riscontrata esistenza di forme di mantenimento che rappresentano il sintomo della assistenza che viene fornita agli appartenenti al gruppo.

Sotto questo profilo, è stata plausibilmente valorizzata l'intercettazione del colloquio in carcere del Caracciolo con il padre, in cui il ricorrente afferma che "quel danaro lo devono dare e basta", in tal modo mostrando di intendere che il danaro deve essere corrisposto in quanto frutto di un impegno assunto a monte da tutti gli associati e non perché elargito per mera liberalità.

È stato, quindi, legittimamente ritenuto che la carcerazione subita non aveva reciso il legame con il gruppo organizzato, nel frattempo diretto da [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il secondo motivo - con cui si censura il percorso logico della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 6), relativo all'illecita detenzione (in concorso con Iavarone e Iannone) di Kg. 10 di sostanza stupefacente del tipo hashish - reitera doglianze generiche e in fatto, a fronte di una motivazione che sfugge ai rilievi proposti, in quanto dà adeguatamente conto delle intercettazioni effettuate sulle utenze in uso allo Iannone e al Caracciolo, nonché sulle conversazioni ambientali captate nell'Audi A3 nella disponibilità dello Iannone.

Da tali conversazioni è insindacabilmente emerso che il Caracciolo aveva concordato con lo Iavarone l'acquisto di dieci chili di stupefacente al prezzo di euro 15.000, e che il Caracciolo era stato arrestato il 23 giugno, prima che venisse saldato il debito.

Nel corso di successive intercettazioni era emerso che la partita di droga era stata acquisita per metà da Iannone e per metà dal Caracciolo ma che erano sorte preoccupazioni per il pagamento del debito al fornitore, visto l'arresto del Caracciolo.

È stato anche dato conto del fatto che la vicenda aveva creato contrasti tra Iannone e Caracciolo, in quanto il primo non era riuscito ad ottenere altre forniture prima di corrispondere il dovuto e si era irritato quando era venuto a sapere che il Caracciolo aveva autonomamente riscosso somme di denaro dagli spacciatori, ai quali entrambi avevano ceduto la droga.

2.3. Anche il terzo motivo - riferito all'imputazione di cui al capo 18) - è in fatto e generico, a fronte di argomentazioni incensurabili nella presente sede di legittimità, in quanto i giudici territoriali traggono logicamente il coinvolgimento 6 e del ricorrente nel fatto in disamina dalle risultanze delle intercettazioni sulle utenze in uso al Caracciolo e allo Iannone, in cui gli interlocutori, nonostante il linguaggio criptico utilizzato, parlano di stupefacente del tipo cocaina.

2.4. Il quarto motivo - riferito all'imputazione di cui al capo 19) - è parimenti inammissibile, atteso che i giudici territoriali hanno congruamente e non illogicamente desunto l'avvenuta cessione di droga dalle captazioni effettuate, sulla base delle quali era stato registrato un contatto tra la Papa e il Caracciolo: la prima aveva chiesto al secondo due dosi di "cotto" e i due avevano concordato l'appuntamento per la consegna; nella telefonata successiva, il Caracciolo comunicava alla Papa di non avere le dosi di cotto, ma di avere solo il "grezzo", e la donna rispondeva che si stava recando sul posto e che avrebbe presto "l'altra", in tal modo confermando l'acquisto di droga.

2.5. Il quinto motivo - riferito all'imputazione di cui al capo 38) - è manifestamente infondato, non riscontrandosi alcuna evidente illogicità nelle argomentazioni della Corte territoriale, che sono invece puntuali, congrue e coerenti con il chiaro tenore delle captazioni telefoniche, da cui è emerso che il Caracciolo aveva acquistato l'arma e che, poi, l'aveva ceduta, dietro pagamento, a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, l'aveva affidata in custodia al Galasso.

Tale cessione è stata interpretata dai giudici di merito, non illogicamente, come un riconoscimento, da parte del Caracciolo, della posizione di spicco assunta dal Persico e come sottomissione del primo al secondo.

Del resto, è stato anche legittimamente riscontrato che l'arma era ritenuto patrimonio comune e che era a disposizione dell'intero gruppo criminale, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al Caracciolo che poteva "farsi un giro", alludendo al fatto che avrebbe potuto utilizzarla.

2.6. Quanto al sesto motivo - relativamente all'imputazione di cui al capo 41) - è appena il caso di rilevare che esso è inammissibile, in quanto mai dedotto in appello.

Peraltro, la configurabilità delle riconosciute circostanze aggravanti è stata oggetto di ampia ed esauriente motivazione, immune da vizi logico-giuridici riscontrabili nella presente sede di legittimità.

2.6.1. L'inammissibilità del motivo esonera anche dall'esigenza di affrontare la questione della attuale procedibilità del reato alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.

Difatti, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.

2.7. Il settimo motivo - con cui si contesta la ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. - è inammissibile, trattandosi di valutazione di merito, nel caso compiutamente e logicamente argomentata, avendo la Corte territoriale ravvisato la sussistenza della detta aggravante sulla scorta della riscontrata ingravescenza criminale e progressione delinquenziale del prevenuto, in relazione alla vicinanza tra le condotte per cui si procede e la precedente condanna per fatto grave (tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale), oltre agli ulteriori precedenti per evasione e per il delitto di omicidio commesso nel 1999.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile in cassazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. La prospettazione del primo motivo di ricorso - con cui si sostiene che dal compendio probatorio non sarebbe emerso alcun rapporto stabile di messa a disposizione o di collegamento del prevenuto a vantaggio del sodalizio criminoso - ne evidenzia la palese inammissibilità, anche per genericità, visto che in sede di legittimità non è consentito alcun accesso alle risultanze probatorie ai fini di una loro diversa valutazione, in ipotesi più favorevole alla tesi del ricorrente.

È noto, infatti, che la ricostruzione delle vicende fattuali è riservata alla cognizione del giudice di merito, le cui 'determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01).

Ciò è quanto avvenuto nel caso in disamina, in cui i giudici territoriali, con motivazione congrua e logica, hanno ricavato dalle numerose telefonate intercettate il ruolo del ricorrente nel gruppo associativo in disamina, quale partecipe molto attivo e vicino al Persico, del quale segue e attua tutte le direttive.

Oltre alle intercettazioni, il ruolo del ricorrente è emerso anche sulla scorta delle operate cessioni di cocaina, riscontrate dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti e dalle attività di osservazione e di controllo svolte dalla polizia giudiziaria.

Tutti elementi che hanno dato conferma - secondo i giudici territoriali -della particolare vicinanza del Pumpo al Persico, anche alla luce dei turni di spaccio seguiti all'interno dell'abitazione e dell'esecuzione degli ordini impartiti dal Persico, indiscusso capo del sodalizio criminale in questione.

3.2. Anche il secondo motivo - con cui si contesta la responsabilità del prevenuto in ordine alle cessioni di sostanza stupefacente e con riguardo al mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 - è in fatto, oltre che generico, a fronte di motivazione priva di evidenti aporie logiche o di errori in diritto.

3.2.1. Con riferimento alle ipotesi di cessione, i giudici salernitani, quanto al capo 4), hanno dettagliatamente specificato le dosi cedute sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA], con precisazione dei giorni e del prezzo versato, sulla scorta di elementi istruttori rappresentati da intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Galasso e Persico e dalle sommarie informazioni rese dagli acquirenti.

Analogamente, quanto al capo 5), sono state specificate le reiterate cessioni al Bevilacqua da parte del Persico e dei suoi collaboratori, tra i quali il Pumpo, confermate dalle dichiarazioni del Bevilacqua.

3.2.2. Quanto all'invocata derubricazione della fattispecie in quella prevista dal comma 6 dell'art. 74 cit., i giudici territoriali l'hanno negata poiché non hanno ravvisato gli estremi di una associazione rudimentale finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità, in quanto non tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso sono state ritenute riconducibili alle ipotesi di minima offensività di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

4. L'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con cui contesta la sua posizione di "intraneo" all'associazione di cui al capo 1) - è inammissibile, perché in fatto e reiterativo di analoga doglianza già sollevata in appello, rispetto alla quale la risposta offerta dalla Corte territoriale è argomentata in maniera tale da risultare immune da vizi logico-giuridici riscontrabili nella presente sede di legittimità.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conformi sentenze di merito hanno diffusamente argomentato in ordine alla partecipazione del ricorrente alle attività criminali del gruppo, comprovata attraverso i colloqui in carcere intrattenuti dal medesimo con il fratello Ciro, detenuto.

In proposito, è stato motivatamente affermato che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato la inattività dell'associazione, la quale ha continuato ad operare anche dopo la carcerazione del medesimo, visto che, dall'istituto di pena, Ciro ha continuato ad impartire ordini e direttive attraverso i colloqui con il fratello Antonio, come emerso dai colloqui intercettati nella sala del carcere Fuorni di Salerno.

Il contenuto di tali colloqui - che non è qui il caso di riportare - ha fornito, secondo le insindacabili valutazioni dei giudici di merito, piena dimostrazione della protrazione delle attività criminose e della intraneità del ricorrente all'associazione, visto che il medesimo agiva nell'interesse del gruppo con la piena consapevolezza dell'importanza dell'apporto fornito.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. Il primo motivo - con cui si contesta la ritenuta consapevolezza del ricorrente di fornire, con la propria condotta, un contributo ad un'associazione criminale - è formulato in maniera assolutamente generica, non specificando le ragioni in fatto e diritto che renderebbero viziata sul punto la sentenza impugnata.

Per contro, le motivazioni offerte al riguardo dai giudici territoriali sono assolutamente prive di aporie logiche, avendo puntualmente rappresentato gli elementi di prova a carico, costituiti, oltre che dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni rese da alcuni assuntori, i quali hanno riferito che acquistavano sistematicamente droga dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era pienamente inserito nel gruppo organizzato che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali gestivano una fiorente piazza di spaccio presso il quartiere "Villaggio dei Puffi", trattando sostanze stupefacenti sia di tipo pesante (cocaina) che di tipo leggero (marijuana e hashish).

5.2. Quanto al secondo motivo - relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. per ciascuno dei fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione - si osserva che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il percorso argomentativo offerto dalla Corte di appello sul tema in disamina è privo di manifesta illogicità, in quanto i giudici hanno argomentato nel senso che l'analogo motivo di appello proposto non aveva enunciato le ragioni per cui si sarebbe dovuto ritenere in concreto configurabile l'attenuante invocata; hanno poi aggiunto, che, in ogni caso, i profitti riscontrati per le cessioni di droga non potevano essere considerati irrisori, in tal modo negando che il relativo lucro potesse essere qualificato come di speciale tenuità, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.6.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che «si stima equo quantificare nella misura i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' in subordine il rigetto per tutti gli imputati. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] MAURIZIO l'avv [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, per quanto qui interessa, ha parzialmente riformato la sentenza emessa in sede di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Salerno nei confronti di soggetti imputati di numerosi episodi criminosi di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, meglio specificati in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al difetto motivazionale in relazione agli aumenti di pena disposti ex art. 81 cpv. cod. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Quanto all'imputazione associativa di cui al capo 1), premette che l'arco temporale del sodalizio criminoso è contestato dall'aprile 2017 al 10 ottobre 2018, che il ricorrente è stato arrestato il 23.6.2017 ed il suo stato custodiale è tuttora perdurante. Deduce che la posizione apicale del ricorrente nell'associazione in questione non risulta argomentata. La persistente qualità di associato del Caracciolo anche dopo l'arresto è illogicamente attribuita sulla scorta di un mero colloquio con il padre del medesimo, allorquando il ricorrente afferma che "quel danaro lo devono dare e basta". Difettano i requisiti dell'accordo criminoso e del vincolo stabile in capo al Caracciolo. II) Quanto all'imputazione di cui al capo 6), in relazione all'illecita detenzione (in concorso con Iavarone e Iannone) di Kg. 10 di sostanza stupefacente del tipo hashish, deduce che le richiamate intercettazioni evidenziano una ipotesi di accordo che appare reciso e non consumato in ragione del successivo arresto del Caracciolo, sicché appare immotivata l'affermata partecipazione nel reato del ricorrente. III) Quanto all'imputazione di cui al capo 18), in relazione all'illecita detenzione e cessione (in concorso con Iannone e Vassallo), in più occasioni, di sostanza stupefacente del tipo 'crack', deduce che la Corte territoriale continua a non confrontarsi con l'arresto del Caracciolo in data 23.6.2017, né con le censure mosse in appello, in cui veniva argomentata l'assenza di prova a carico del prevenuto per i fatti in disamina.IV) Quanto all'imputazione di cui al capo 19), in relazione alla cessione di due dosi di 'crack' a [OSCURATO:PERSONA], deduce che dalla conversazione intercettata fra i due non emerge alcuna prova dell'avvenuta cessione. V) Quanto all'imputazione di cui al capo 38), in relazione all'illecita detenzione e porto di un'arma da guerra, deduce l'illogicità della motivazione laddove da un lato riferisce di una cessione di un'arma a titolo oneroso e dall'altro riferisce di una cessione per riconoscimento al Capo da un sottoposto. VI) Quanto all'imputazione di cui al capo 41), in relazione al "pestaggio" ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contesta la configurabilità delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. VII) Contesta la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato associativo, non essendo emerso dal compendio probatorio alcun rapporto stabile di messa a disposizione o di collegamento del prevenuto a vantaggio del sodalizio. II) Vizio di motivazione in punto di responsabilità del Pumpo in relazione alle ipotesi di cessioni di sostanza stupefacente e con riguardo al mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, nonostante sia lo stesso giudicante ad affermare che i consociati provvedevano a spacciare piccole quantità di droga. 6. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta posizione di "intraneo" all'associazione di cui al capo 1) del medesimo. Deduce che illogicamente la Corte di merito valorizza, in proposito, i tre colloqui in carcere del ricorrente con il fratello Ciro (arrestato il 24.11.2017) per affermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio, nonostante quest'ultimo non abbia partecipato ad alcun reato satellite e nonostante, dopo l'arresto del fratello Ciro, non si registrino ulteriori episodi criminosi riguardanti il traffico di stupefacenti. Sostiene che la condotta del ricorrente può rilevare, al più, come mero ausilio alle pregresse condotte ex art. 73 d.P.R. 309/90 del fratello Ciro, di cui sarebbe al limite favoreggiatore ex art.379 cod. pen., ma non già partecipante all'associazione in sé. 7. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza del ricorrente di fornire, con la propria condotta, un contributo ad un'associazione criminale.II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per ciascuno dei fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione, nonostante la stessa Corte territoriale abbia accertato che ogni cessione era retribuita con la somma di almeno venti euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono motivi manifestamente infondati, in quanto attinenti alla sola questione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., i quali sono stati calcolati in misura minima, sicché nella specie deve trovare applicazione il condivisibile principio per cui, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). In linea con tale orientamento, la Corte regolatrice (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv. 201549-01) ha anche avuto modo di osservare che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tali condizioni sono state pacificamente seguite e rispettate nel caso in disamina. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo - con cui essenzialmente si contesta la riconosciuta qualità di associato e di soggetto apicale nell'ambito del sodalizio criminale, quantomeno dopo l'arresto del medesimo in data 23.6.2017 - sviluppa non consentite censure di merito, pretendendo una inammissibile rivalutazione in sede di legittimità del complessivo compendio probatorio, a fronte di una c.d. "doppia conforme" di condanna congruamente e logicamente motivata, in cui sono puntualmente descritti gli elementi a carico del prevenuto, posti a fondamento del suo ruolo di organizzatore in ambito associativo. In tal senso, prova concreta della sua intraneità al gruppo e del ruolo rivestito è stata acquisita dalle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso l'acquisto di dieci chili di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], ed i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], dal quale il Caracciolo si riforniva ed al quale riferiva di cedere sostanza stupefacente al Cerrito. L'imputato organizzava gli incontri con i fornitori di stupefacente, maturando consistenti debiti derivanti dai relativi acquisti di droga. Lo spessore criminale del ricorrente è stato desunto proprio dal suo potere di acquistare notevoli quantitativi di droga senza versare immediatamente il dovuto, proprio perché inserito in un sodalizio nel quale aveva la funzione di dirigere, distribuendo agli accoliti le sostanze stupefacenti per le future cessioni. Dopo il suo arresto, la permanenza del prevenuto nel sodalizio è stata desunta, non illogicamente, dalla riscontrata esistenza di forme di mantenimento che rappresentano il sintomo della assistenza che viene fornita agli appartenenti al gruppo. Sotto questo profilo, è stata plausibilmente valorizzata l'intercettazione del colloquio in carcere del Caracciolo con il padre, in cui il ricorrente afferma che "quel danaro lo devono dare e basta", in tal modo mostrando di intendere che il danaro deve essere corrisposto in quanto frutto di un impegno assunto a monte da tutti gli associati e non perché elargito per mera liberalità. È stato, quindi, legittimamente ritenuto che la carcerazione subita non aveva reciso il legame con il gruppo organizzato, nel frattempo diretto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo - con cui si censura il percorso logico della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 6), relativo all'illecita detenzione (in concorso con Iavarone e Iannone) di Kg. 10 di sostanza stupefacente del tipo hashish - reitera doglianze generiche e in fatto, a fronte di una motivazione che sfugge ai rilievi proposti, in quanto dà adeguatamente conto delle intercettazioni effettuate sulle utenze in uso allo Iannone e al Caracciolo, nonché sulle conversazioni ambientali captate nell'Audi A3 nella disponibilità dello Iannone. Da tali conversazioni è insindacabilmente emerso che il Caracciolo aveva concordato con lo Iavarone l'acquisto di dieci chili di stupefacente al prezzo di euro 15.000, e che il Caracciolo era stato arrestato il 23 giugno, prima che venisse saldato il debito. Nel corso di successive intercettazioni era emerso che la partita di droga era stata acquisita per metà da Iannone e per metà dal Caracciolo ma che erano sorte preoccupazioni per il pagamento del debito al fornitore, visto l'arresto del Caracciolo. È stato anche dato conto del fatto che la vicenda aveva creato contrasti tra Iannone e Caracciolo, in quanto il primo non era riuscito ad ottenere altre forniture prima di corrispondere il dovuto e si era irritato quando era venuto a sapere che il Caracciolo aveva autonomamente riscosso somme di denaro dagli spacciatori, ai quali entrambi avevano ceduto la droga. 2.3. Anche il terzo motivo - riferito all'imputazione di cui al capo 18) - è in fatto e generico, a fronte di argomentazioni incensurabili nella presente sede di legittimità, in quanto i giudici territoriali traggono logicamente il coinvolgimento 6 e del ricorrente nel fatto in disamina dalle risultanze delle intercettazioni sulle utenze in uso al Caracciolo e allo Iannone, in cui gli interlocutori, nonostante il linguaggio criptico utilizzato, parlano di stupefacente del tipo cocaina. 2.4. Il quarto motivo - riferito all'imputazione di cui al capo 19) - è parimenti inammissibile, atteso che i giudici territoriali hanno congruamente e non illogicamente desunto l'avvenuta cessione di droga dalle captazioni effettuate, sulla base delle quali era stato registrato un contatto tra la Papa e il Caracciolo: la prima aveva chiesto al secondo due dosi di "cotto" e i due avevano concordato l'appuntamento per la consegna; nella telefonata successiva, il Caracciolo comunicava alla Papa di non avere le dosi di cotto, ma di avere solo il "grezzo", e la donna rispondeva che si stava recando sul posto e che avrebbe presto "l'altra", in tal modo confermando l'acquisto di droga. 2.5. Il quinto motivo - riferito all'imputazione di cui al capo 38) - è manifestamente infondato, non riscontrandosi alcuna evidente illogicità nelle argomentazioni della Corte territoriale, che sono invece puntuali, congrue e coerenti con il chiaro tenore delle captazioni telefoniche, da cui è emerso che il Caracciolo aveva acquistato l'arma e che, poi, l'aveva ceduta, dietro pagamento, a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, l'aveva affidata in custodia al Galasso. Tale cessione è stata interpretata dai giudici di merito, non illogicamente, come un riconoscimento, da parte del Caracciolo, della posizione di spicco assunta dal Persico e come sottomissione del primo al secondo. Del resto, è stato anche legittimamente riscontrato che l'arma era ritenuto patrimonio comune e che era a disposizione dell'intero gruppo criminale, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al Caracciolo che poteva "farsi un giro", alludendo al fatto che avrebbe potuto utilizzarla. 2.6. Quanto al sesto motivo - relativamente all'imputazione di cui al capo 41) - è appena il caso di rilevare che esso è inammissibile, in quanto mai dedotto in appello. Peraltro, la configurabilità delle riconosciute circostanze aggravanti è stata oggetto di ampia ed esauriente motivazione, immune da vizi logico-giuridici riscontrabili nella presente sede di legittimità. 2.6.1. L'inammissibilità del motivo esonera anche dall'esigenza di affrontare la questione della attuale procedibilità del reato alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Difatti, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 2.7. Il settimo motivo - con cui si contesta la ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. - è inammissibile, trattandosi di valutazione di merito, nel caso compiutamente e logicamente argomentata, avendo la Corte territoriale ravvisato la sussistenza della detta aggravante sulla scorta della riscontrata ingravescenza criminale e progressione delinquenziale del prevenuto, in relazione alla vicinanza tra le condotte per cui si procede e la precedente condanna per fatto grave (tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale), oltre agli ulteriori precedenti per evasione e per il delitto di omicidio commesso nel 1999. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile in cassazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. La prospettazione del primo motivo di ricorso - con cui si sostiene che dal compendio probatorio non sarebbe emerso alcun rapporto stabile di messa a disposizione o di collegamento del prevenuto a vantaggio del sodalizio criminoso - ne evidenzia la palese inammissibilità, anche per genericità, visto che in sede di legittimità non è consentito alcun accesso alle risultanze probatorie ai fini di una loro diversa valutazione, in ipotesi più favorevole alla tesi del ricorrente. È noto, infatti, che la ricostruzione delle vicende fattuali è riservata alla cognizione del giudice di merito, le cui 'determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Ciò è quanto avvenuto nel caso in disamina, in cui i giudici territoriali, con motivazione congrua e logica, hanno ricavato dalle numerose telefonate intercettate il ruolo del ricorrente nel gruppo associativo in disamina, quale partecipe molto attivo e vicino al Persico, del quale segue e attua tutte le direttive. Oltre alle intercettazioni, il ruolo del ricorrente è emerso anche sulla scorta delle operate cessioni di cocaina, riscontrate dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti e dalle attività di osservazione e di controllo svolte dalla polizia giudiziaria. Tutti elementi che hanno dato conferma - secondo i giudici territoriali -della particolare vicinanza del Pumpo al Persico, anche alla luce dei turni di spaccio seguiti all'interno dell'abitazione e dell'esecuzione degli ordini impartiti dal Persico, indiscusso capo del sodalizio criminale in questione. 3.2. Anche il secondo motivo - con cui si contesta la responsabilità del prevenuto in ordine alle cessioni di sostanza stupefacente e con riguardo al mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 - è in fatto, oltre che generico, a fronte di motivazione priva di evidenti aporie logiche o di errori in diritto. 3.2.1. Con riferimento alle ipotesi di cessione, i giudici salernitani, quanto al capo 4), hanno dettagliatamente specificato le dosi cedute sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA], con precisazione dei giorni e del prezzo versato, sulla scorta di elementi istruttori rappresentati da intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Galasso e Persico e dalle sommarie informazioni rese dagli acquirenti. Analogamente, quanto al capo 5), sono state specificate le reiterate cessioni al Bevilacqua da parte del Persico e dei suoi collaboratori, tra i quali il Pumpo, confermate dalle dichiarazioni del Bevilacqua. 3.2.2. Quanto all'invocata derubricazione della fattispecie in quella prevista dal comma 6 dell'art. 74 cit., i giudici territoriali l'hanno negata poiché non hanno ravvisato gli estremi di una associazione rudimentale finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità, in quanto non tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso sono state ritenute riconducibili alle ipotesi di minima offensività di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 4. L'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con cui contesta la sua posizione di "intraneo" all'associazione di cui al capo 1) - è inammissibile, perché in fatto e reiterativo di analoga doglianza già sollevata in appello, rispetto alla quale la risposta offerta dalla Corte territoriale è argomentata in maniera tale da risultare immune da vizi logico-giuridici riscontrabili nella presente sede di legittimità. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conformi sentenze di merito hanno diffusamente argomentato in ordine alla partecipazione del ricorrente alle attività criminali del gruppo, comprovata attraverso i colloqui in carcere intrattenuti dal medesimo con il fratello Ciro, detenuto. In proposito, è stato motivatamente affermato che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato la inattività dell'associazione, la quale ha continuato ad operare anche dopo la carcerazione del medesimo, visto che, dall'istituto di pena, Ciro ha continuato ad impartire ordini e direttive attraverso i colloqui con il fratello Antonio, come emerso dai colloqui intercettati nella sala del carcere Fuorni di Salerno. Il contenuto di tali colloqui - che non è qui il caso di riportare - ha fornito, secondo le insindacabili valutazioni dei giudici di merito, piena dimostrazione della protrazione delle attività criminose e della intraneità del ricorrente all'associazione, visto che il medesimo agiva nell'interesse del gruppo con la piena consapevolezza dell'importanza dell'apporto fornito. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il primo motivo - con cui si contesta la ritenuta consapevolezza del ricorrente di fornire, con la propria condotta, un contributo ad un'associazione criminale - è formulato in maniera assolutamente generica, non specificando le ragioni in fatto e diritto che renderebbero viziata sul punto la sentenza impugnata. Per contro, le motivazioni offerte al riguardo dai giudici territoriali sono assolutamente prive di aporie logiche, avendo puntualmente rappresentato gli elementi di prova a carico, costituiti, oltre che dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni rese da alcuni assuntori, i quali hanno riferito che acquistavano sistematicamente droga dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era pienamente inserito nel gruppo organizzato che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali gestivano una fiorente piazza di spaccio presso il quartiere "Villaggio dei Puffi", trattando sostanze stupefacenti sia di tipo pesante (cocaina) che di tipo leggero (marijuana e hashish). 5.2. Quanto al secondo motivo - relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. per ciascuno dei fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione - si osserva che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il percorso argomentativo offerto dalla Corte di appello sul tema in disamina è privo di manifesta illogicità, in quanto i giudici hanno argomentato nel senso che l'analogo motivo di appello proposto non aveva enunciato le ragioni per cui si sarebbe dovuto ritenere in concreto configurabile l'attenuante invocata; hanno poi aggiunto, che, in ogni caso, i profitti riscontrati per le cessioni di droga non potevano essere considerati irrisori, in tal modo negando che il relativo lucro potesse essere qualificato come di speciale tenuità, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che «si stima equo quantificare nella misura i
Sentenza Cassazione n. 25323/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris