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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 33958/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7633/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 114/B, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].

STACCATALATINA n. 5358/2014 dep ositata i l 28/08/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso , avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Lazio ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo avversoatto di autotutela parziale. 2.L’Ufficio, a seguito di istanza del contribuente, aveva rideterminato il quantum della pretesa tributaria oggetto di un precedente avviso di accertamento, non impugnato, con il quale era stato accertato, ai fini irpef, un maggior reddito con riferimento all’anno di imposta 2005,a seguito della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. 3.L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materiadel contendere dando atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Considerato che:

1. La ricorrente ha documentato che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla normativa richiamata in premessa e che ha provveduto al pagamentodi quanto previsto .

Questa Corte ha già chiarito che l’adesione alla definizione agevolata è idonea a determinare l'estinzione del giudizio.

I noltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018,n. 24083).

Pertanto, nulla ostandovi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.

2. Quanto alla regolazione delle spese del giudizio , ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le stese restano a carico della parte che le ha anticipate.

3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Spese a carico di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7633/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 114/B, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]. STACCATALATINA n. 5358/2014 dep ositata i l 28/08/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso , avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Lazio ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo avversoatto di autotutela parziale. 2.L’Ufficio, a seguito di istanza del contribuente, aveva rideterminato il quantum della pretesa tributaria oggetto di un precedente avviso di accertamento, non impugnato, con il quale era stato accertato, ai fini irpef, un maggior reddito con riferimento all’anno di imposta 2005,a seguito della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. 3.L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materiadel contendere dando atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Considerato che: 1. La ricorrente ha documentato che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla normativa richiamata in premessa e che ha provveduto al pagamentodi quanto previsto . Questa Corte ha già chiarito che l’adesione alla definizione agevolata è idonea a determinare l'estinzione del giudizio. I noltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018,n. 24083). Pertanto, nulla ostandovi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere. 2. Quanto alla regolazione delle spese del giudizio , ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le stese restano a carico della parte che le ha anticipate. 3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico di c
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