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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32309/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/10/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per la parte civile la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e la liquidazione della nota spese, letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 13 novembre 2020 del Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per le condotte di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 per l'annualità 2013, perché estinte per prescrizione, e ha rideterminato la pena per la residua parte relativa al 2014.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi.

Con il primo lamenta la motivazione mancante o apparente, perché non erano state indicate le prove e i criteri di valutazione.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione, perché, a eccezione che per un sigillo su una colonnina, la conclusione che anche tutti i restanti sigilli fossero da ritenersi rimossi o contraffatti o alterati era congetturale.

Con il terzo censura il vizio di motivazione perché la condanna era fondata su prove mai acquisite al fascicolo del dibattimento e quindi inutilizzabili.

Con il quarto eccepisce la prescrizione del residuo reato.

Con il quinto deduce che non era stata rinnovata la prova, nonostante la richiesta di acquisire documenti e di disporre una consulenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso - non numerato nelle pagine, pieno di refusi nella numerazione dei motivi, caratterizzato dall'esposizione di cinque motivi e poi dall'ulteriore approfondimento solo di due di essi — è manifestamente infondato.

Consiste infatti in mere deduzioni di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata.

La Corte territoriale ha affermato che non era emerso alcun dubbio in merito alla forzata rimozione e manomissione dei piombi posti a garanzia dell'integrità e del corretto funzionamento dei totalizzatori delle colonnine per l'erogazione del carburante, convergendo sul punto le dichiarazioni dei vari testi, tra cui quelle di due professionisti estranei all'Eni, i quali avevano verificato che i sigilli erano stati arbitrariamente rimossi e sostituiti con altri, che erano agevolmente rimovibili i coperchi di ben quattro colonnine, che erano presenti segni di frattura da sforzo, che dai documenti contabili risultavano vistose anomalie, in particolare vendite di carburante superiori alle giacenze formali.

Correttamente il reato è stato ascritto all'imputato che era il gestore dell'impianto e l'unico avente interesse alle condotte fraudolente.

Immune da censure è anche la motivazione a sostegno del diniego dell'istanza di rinnovazione istruttoria, finalizzata ad acquisire documenti e una consulenza tecnica, ritenuti esorbitanti rispetto al cospicuo materiale probatorio.

Il ricorrente, infatti, non ha dedotto elementi di giudizio secondo cui la rinnovazione doveva considerarsi assolutamente necessaria, come richiesto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

E' certo che il reato del 2014 (contestato al 4 giugno 2014) non era prescritto al momento della decisione della sentenza impugnata, perché la prescrizione è sopravvenuta &I 4 dicembre 2021.

Assolutamente generica è stata la contestazione in merito all'inutilizzabilità degli atti acquisiti al processo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Le spese della parte civili [OSCURATO:SOCIETA]. sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/10/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per la parte civile la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e la liquidazione della nota spese, letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 13 novembre 2020 del Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per le condotte di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 per l'annualità 2013, perché estinte per prescrizione, e ha rideterminato la pena per la residua parte relativa al 2014. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi. Con il primo lamenta la motivazione mancante o apparente, perché non erano state indicate le prove e i criteri di valutazione. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione, perché, a eccezione che per un sigillo su una colonnina, la conclusione che anche tutti i restanti sigilli fossero da ritenersi rimossi o contraffatti o alterati era congetturale. Con il terzo censura il vizio di motivazione perché la condanna era fondata su prove mai acquisite al fascicolo del dibattimento e quindi inutilizzabili. Con il quarto eccepisce la prescrizione del residuo reato. Con il quinto deduce che non era stata rinnovata la prova, nonostante la richiesta di acquisire documenti e di disporre una consulenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - non numerato nelle pagine, pieno di refusi nella numerazione dei motivi, caratterizzato dall'esposizione di cinque motivi e poi dall'ulteriore approfondimento solo di due di essi — è manifestamente infondato. Consiste infatti in mere deduzioni di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata. La Corte territoriale ha affermato che non era emerso alcun dubbio in merito alla forzata rimozione e manomissione dei piombi posti a garanzia dell'integrità e del corretto funzionamento dei totalizzatori delle colonnine per l'erogazione del carburante, convergendo sul punto le dichiarazioni dei vari testi, tra cui quelle di due professionisti estranei all'Eni, i quali avevano verificato che i sigilli erano stati arbitrariamente rimossi e sostituiti con altri, che erano agevolmente rimovibili i coperchi di ben quattro colonnine, che erano presenti segni di frattura da sforzo, che dai documenti contabili risultavano vistose anomalie, in particolare vendite di carburante superiori alle giacenze formali. Correttamente il reato è stato ascritto all'imputato che era il gestore dell'impianto e l'unico avente interesse alle condotte fraudolente. Immune da censure è anche la motivazione a sostegno del diniego dell'istanza di rinnovazione istruttoria, finalizzata ad acquisire documenti e una consulenza tecnica, ritenuti esorbitanti rispetto al cospicuo materiale probatorio. Il ricorrente, infatti, non ha dedotto elementi di giudizio secondo cui la rinnovazione doveva considerarsi assolutamente necessaria, come richiesto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. E' certo che il reato del 2014 (contestato al 4 giugno 2014) non era prescritto al momento della decisione della sentenza impugnata, perché la prescrizione è sopravvenuta &I 4 dicembre 2021. Assolutamente generica è stata la contestazione in merito all'inutilizzabilità degli atti acquisiti al processo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese della parte civili [OSCURATO:SOCIETA]. sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
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