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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 35897/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2.

All'imputato, nella qualità di titolare della pizzeria sita in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] 24, era stato contestato di essersi impossessato di energia elettrica, sottraendola alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, tramite la manomissione del contatore, tale da alterare la contabilizzazione dei consumi con una percentuale di riduzione superiore all'80%.

3. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non aveva fornito risposta adeguata alla doglianza proposta quale motivo di gravame, ossia che il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dell'accertamento ( 20 agosto 2018), non utilizzava i locali serviti dall'utenza [OSCURATO:PERSONA] e non era pertanto beneficiario dei contestati vantaggi derivanti dalla manomissione.

La Corte territoriale aveva affermato che, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe direttamente beneficiato dei vantaggi della illecita alterazione dei consumi, così omettendo qualsivoglia valutazione dei dati probatori emersi dall'istruttoria.

Era infatti stato accertato che l'attività commerciale, alla data del 20 agosto 2018, era chiusa; che la proprietaria dei locali era la madre del [OSCURATO:PERSONA]; che l'intestatario dell'utenza era altro soggetto, ossia [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata concessa in affitto l'azienda ed aveva provveduto alla voltura del contratto di fornitura di energia, effettuata il 24 marzo 2016; che, nelle more, il sig. [OSCURATO:PERSONA] era deceduto e nel giugno - luglio 2018 l'azienda era stata concessa in locazione ad altri soggetti che non avevano pagato i canoni e pertanto, nell'agosto 2018, i locali erano stati restituiti alla proprietaria. [OSCURATO:PERSONA] era mero detentore delle chiavi del locale, e per tale ragione era stato presente all'accertamento dei verificatori [OSCURATO:PERSONA], ma non vi era prova alcuna che egli avesse provveduto a manomettere il contatore né, tantomeno, che, alla data di contestazione dell'illecito, egli fosse l'utilizzatore della fornitura di energia.

Sul punto, la Corte territoriale aveva rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il verbale redatto dai verificatori [OSCURATO:PERSONA], dichiarando così non solo di essere il titolare dell'esercizio commerciale, ma anche di essere l'utilizzatore della fornitura.

Si trattava, però, di dichiarazioni non utilizzabili, trattandosi di attività ispettiva ed operando il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'indagato rese agli ispettori, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

Gravemente illogica era inoltre l'affermazione della Corte territoriale che, sulle base delle dichiarazioni del teste Trupia, sentito quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] distribuzione spa ( secondo cui il magnete che alterava i consumi sarebbe stato apposto sin dal 2011), aveva concluso che il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole di porre in essere una condotta illecita, poiché risultava quale intestatario della fornitura dal 2014 al 2016. 3.1 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e in particolare degli articoli dal 516 a 519 cod. proc. pen.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo era nulla per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen, ossia per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Il delitto era stato contestato, nell'imputazione, come commesso il 20 agosto 2018; mentre la Corte territoriale aveva statuito che la condotta illecita del ricorrente sarebbe stata perpetrata dall'8 aprile 2014 al 24 marzo 2016, così operando una evidente modifica del capo di imputazione che aveva fortemente inciso sull'esercizio del diritto di difesa, senza rispettare il procedimento stabilito dalle norme processuali. 3.2 Con un ultimo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.

Era erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'energia elettrica sarebbe un bene che, per sua natura, è destinato a pubblico servizio; detta affermazione, infatti, era contraddetta da più sentenze di legittimità che avevano statuito come il concetto di servizio pubblico non è immediatamente deducibile dalla semplice menzione del bene sottratto.

Di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente esaminata la questione inerente alla procedibilità dell'azione penale, dedotta nel terzo motivo del ricorso.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

L'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7, espressamente contestata nel caso di specie.

Va comunque ricordato che, in materia di furto di energia elettrica, questa Corte di legittimità ha più volte statuito che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere ai danni della rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di Li persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" ( Sez. 5 - , n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 01; Sez. 5 - , n. 37142 del 12/06/2024 Rv. 287060 - 01).

3. Tanto premesso, ragioni di priorità logica impongono la trattazione del secondo motivo di ricorso, inerente al difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

4. Il motivo è fondato.

5. La Corte territoriale ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole di porre in essere una condotta illecita, risultando intestatario della fornitura dal 2014 al 2016: ciò in quanto il teste Trupia, sentito quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] distribuzione spa, aveva dichiarato che il magnete che alterava i consumi sarebbe stato apposto sul contatore sin dal 2011.

Precisamente, nella sentenza impugnata si considera che " il periodo in cui si era riscontrata la diminuzione dei consumi era stato ripartito tra i tre intestatari dell'utenza ( ossia la madre del ricorrente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dall'8 aprile 2014 al 23 marzo 2016, e l'ultimo intestatario [OSCURATO:PERSONA], ndr) tra cui l'odierno appellante, il quale, all'evidenza, essendo titolare dell'attività commerciale beneficiaria della fornitura, aveva un interesse concreto alla erogazione illecita di energia elettrica".

Inoltre, nel rigettare il motivo relativo alla richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, la Corte territoriale ha respinto la doglianza "avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 in relazione alla intensità del dolo e alla rilevante durata della condotta illecita, perpetrata nel periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/3/2016".

E' chiaro, dunque, che è stata attribuita all'imputato la condotta contestata ( furto di energia elettrica) quale commessa anche dal 2014 al 2016, e cioè in periodi radicalmente diversi rispetto alla data indicata nel capo di imputazione.

6. Orbene, è consolidato il principio secondo cui la diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. quando il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa (Sez. 5, n. 28853 del 14/04/2004, Rv. 228705 - 01; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009 - 01; Sez. 5 n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159 - 02).

Nel caso in esame, è evidente che si tratta di una modifica di assoluto rilievo ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, non avendo avuto l'imputato possibilità alcuna di articolare prova contraria in riferimento ad un periodo temporale del tutto diverso da quello oggetto di contestazione.

L'attribuzione della responsabilità penale riguardo alla indebita fruizione di energia elettrica sottratta all'[OSCURATO:PERSONA] nel periodo 8 aprile 2014 - 23 marzo 2016 senza l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., determina la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con assorbimento di ogni altra questione dedotta nel primo motivo di ricorso.

7. Consegue a quanto esposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. All'imputato, nella qualità di titolare della pizzeria sita in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] 24, era stato contestato di essersi impossessato di energia elettrica, sottraendola alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, tramite la manomissione del contatore, tale da alterare la contabilizzazione dei consumi con una percentuale di riduzione superiore all'80%. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non aveva fornito risposta adeguata alla doglianza proposta quale motivo di gravame, ossia che il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dell'accertamento ( 20 agosto 2018), non utilizzava i locali serviti dall'utenza [OSCURATO:PERSONA] e non era pertanto beneficiario dei contestati vantaggi derivanti dalla manomissione. La Corte territoriale aveva affermato che, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe direttamente beneficiato dei vantaggi della illecita alterazione dei consumi, così omettendo qualsivoglia valutazione dei dati probatori emersi dall'istruttoria. Era infatti stato accertato che l'attività commerciale, alla data del 20 agosto 2018, era chiusa; che la proprietaria dei locali era la madre del [OSCURATO:PERSONA]; che l'intestatario dell'utenza era altro soggetto, ossia [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata concessa in affitto l'azienda ed aveva provveduto alla voltura del contratto di fornitura di energia, effettuata il 24 marzo 2016; che, nelle more, il sig. [OSCURATO:PERSONA] era deceduto e nel giugno - luglio 2018 l'azienda era stata concessa in locazione ad altri soggetti che non avevano pagato i canoni e pertanto, nell'agosto 2018, i locali erano stati restituiti alla proprietaria. [OSCURATO:PERSONA] era mero detentore delle chiavi del locale, e per tale ragione era stato presente all'accertamento dei verificatori [OSCURATO:PERSONA], ma non vi era prova alcuna che egli avesse provveduto a manomettere il contatore né, tantomeno, che, alla data di contestazione dell'illecito, egli fosse l'utilizzatore della fornitura di energia. Sul punto, la Corte territoriale aveva rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il verbale redatto dai verificatori [OSCURATO:PERSONA], dichiarando così non solo di essere il titolare dell'esercizio commerciale, ma anche di essere l'utilizzatore della fornitura. Si trattava, però, di dichiarazioni non utilizzabili, trattandosi di attività ispettiva ed operando il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'indagato rese agli ispettori, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Gravemente illogica era inoltre l'affermazione della Corte territoriale che, sulle base delle dichiarazioni del teste Trupia, sentito quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] distribuzione spa ( secondo cui il magnete che alterava i consumi sarebbe stato apposto sin dal 2011), aveva concluso che il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole di porre in essere una condotta illecita, poiché risultava quale intestatario della fornitura dal 2014 al 2016. 3.1 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e in particolare degli articoli dal 516 a 519 cod. proc. pen. La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo era nulla per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen, ossia per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Il delitto era stato contestato, nell'imputazione, come commesso il 20 agosto 2018; mentre la Corte territoriale aveva statuito che la condotta illecita del ricorrente sarebbe stata perpetrata dall'8 aprile 2014 al 24 marzo 2016, così operando una evidente modifica del capo di imputazione che aveva fortemente inciso sull'esercizio del diritto di difesa, senza rispettare il procedimento stabilito dalle norme processuali. 3.2 Con un ultimo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. Era erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'energia elettrica sarebbe un bene che, per sua natura, è destinato a pubblico servizio; detta affermazione, infatti, era contraddetta da più sentenze di legittimità che avevano statuito come il concetto di servizio pubblico non è immediatamente deducibile dalla semplice menzione del bene sottratto. Di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente esaminata la questione inerente alla procedibilità dell'azione penale, dedotta nel terzo motivo del ricorso. 2. Il motivo è manifestamente infondato. L'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7, espressamente contestata nel caso di specie. Va comunque ricordato che, in materia di furto di energia elettrica, questa Corte di legittimità ha più volte statuito che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere ai danni della rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di Li persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" ( Sez. 5 - , n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 01; Sez. 5 - , n. 37142 del 12/06/2024 Rv. 287060 - 01). 3. Tanto premesso, ragioni di priorità logica impongono la trattazione del secondo motivo di ricorso, inerente al difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 4. Il motivo è fondato. 5. La Corte territoriale ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole di porre in essere una condotta illecita, risultando intestatario della fornitura dal 2014 al 2016: ciò in quanto il teste Trupia, sentito quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] distribuzione spa, aveva dichiarato che il magnete che alterava i consumi sarebbe stato apposto sul contatore sin dal 2011. Precisamente, nella sentenza impugnata si considera che " il periodo in cui si era riscontrata la diminuzione dei consumi era stato ripartito tra i tre intestatari dell'utenza ( ossia la madre del ricorrente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dall'8 aprile 2014 al 23 marzo 2016, e l'ultimo intestatario [OSCURATO:PERSONA], ndr) tra cui l'odierno appellante, il quale, all'evidenza, essendo titolare dell'attività commerciale beneficiaria della fornitura, aveva un interesse concreto alla erogazione illecita di energia elettrica". Inoltre, nel rigettare il motivo relativo alla richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, la Corte territoriale ha respinto la doglianza "avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 in relazione alla intensità del dolo e alla rilevante durata della condotta illecita, perpetrata nel periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/3/2016". E' chiaro, dunque, che è stata attribuita all'imputato la condotta contestata ( furto di energia elettrica) quale commessa anche dal 2014 al 2016, e cioè in periodi radicalmente diversi rispetto alla data indicata nel capo di imputazione. 6. Orbene, è consolidato il principio secondo cui la diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. quando il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa (Sez. 5, n. 28853 del 14/04/2004, Rv. 228705 - 01; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009 - 01; Sez. 5 n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159 - 02). Nel caso in esame, è evidente che si tratta di una modifica di assoluto rilievo ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, non avendo avuto l'imputato possibilità alcuna di articolare prova contraria in riferimento ad un periodo temporale del tutto diverso da quello oggetto di contestazione. L'attribuzione della responsabilità penale riguardo alla indebita fruizione di energia elettrica sottratta all'[OSCURATO:PERSONA] nel periodo 8 aprile 2014 - 23 marzo 2016 senza l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., determina la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con assorbimento di ogni altra questione dedotta nel primo motivo di ricorso. 7. Consegue a quanto esposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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