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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03269/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa.

Il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione sul punto della ritenuta destinazione a terzi della sostanza stupefacente in sequestro e analoghi vizi in tema di bilanciamento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, e non di prevalenza, rispetto alla contestata aggravante (recidiva).

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi entrambi improponibili in sede di legittimità, il primo consistendo in una censura di merito dell'esito decisorio del giudizio, il secondo risolvendosi nella mera critica del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio mediante bilanciamento delle aggravanti, nel caso di specie avvenuto previa congrua ancorché sintetica ponderazione degli elementi di valutazione disponibili.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dellna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamen- to di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti- ficare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione sul punto della ritenuta destinazione a terzi della sostanza stupefacente in sequestro e analoghi vizi in tema di bilanciamento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, e non di prevalenza, rispetto alla contestata aggravante (recidiva). Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi entrambi improponibili in sede di legittimità, il primo consistendo in una censura di merito dell'esito decisorio del giudizio, il secondo risolvendosi nella mera critica del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio mediante bilanciamento delle aggravanti, nel caso di specie avvenuto previa congrua ancorché sintetica ponderazione degli elementi di valutazione disponibili. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dellna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamen- to di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti- ficare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consiglie