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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 1954

Cassazione n. 45694/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1957 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

Udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, la quale nel riportarsi ai motivi dei ricorsi, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]Appello di Bari con sentenza del 29 settembre 2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 27 settembre 2018 dichiarava i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non punibili ai sensi dell'ad 131 bis cod. pen. con revoca delle statuizioni civili.Con la sentenza di primo grado a seguito di giudizio abbreviato, i ricorrenti erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 612 comma 2 cod. pen. alla pena di mesi due di reclusione, condizionalmente sospesa oltre statuizioni civili.

L'accusa ha per oggetto le plurime minacce di morte pronunziate dai ricorrenti nei confronti dei coniugi Pietrobono-Pici il 20 marzo 2013 e il 20 marzo 2014 in Foggia. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati attraverso un unico difensore di fiducia e un unico atto contenente motivi comuni. 2.1.Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione avuto riguardo al compendio investigativo, alla qualificazione del fatto e alla mancata risposta della sentenza impugnata in relazione a specifiche censure.

In particolare, la sentenza impugnata appare contraddittoria ed illogica dal momento che, pur qualificando i fatti quali "ordinari dissidi che si realizzano in ristretti e circoscritti ambiti condominiali", li considera comunque fatti penalmente rilevanti, sia pure non punibili ai sensi dell'art.131 bis cod. pen.

In realtà la denuncia querela del 20/05/2013 non consente di individuare i tempi e i luoghi delle presunte minacce; il successivo atto d'integrazione del 12/03/2014 nulla aggiunge a quanto rappresentato in querela; le sommarie informazioni testimoniali raccolte, la raccomandata con ricevuta di ritorno a firma di Buonfiglio amministratore del condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 37, indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], le annotazioni di servizio acquisite agli atti del processo nulla aggiungono al quadro probatorio ed escludono la sussistenza della penale responsabilità a carico di ricorrenti.

Lamenta la difesa l'omissione, da parte della Corte D'Appello di Bari, del controllo di credibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti. 2.2.Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

Lamentano i ricorrenti che hanno rinunziato alla prescrizione e hanno interesse ad una caducazione della sentenza impugnata anche in ragione degli effetti pregiudizievoli che comunque produrrebbe la impugnata pronunzia in relazione alla iscrizione nel casellario giudiziale.

In data 21 settembre 2022 è pervenuta memoria scritta del difensore che nel confutare le argomentazioni contenute nella requisitoria scritta del PM, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.Va preliminarmente evidenziato che sussiste l'interesse degli imputati a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017 (2018), Rv. 272877).

1. Il primo motivo comune di ricorso risulta generico.

Lo stesso ripropone una serie di doglianze in fatto fornendo una ricostruzione alternativa della ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata chiedendo a questa Corte una valutazione di merito che„ in quanto tale, è inammissibile in sede di legittimità.

La sentenza impugnata ha in modo esaustivo e non contraddittorio chiarito le ragioni della penale rilevanza dei comportamenti contestati, rilevando in modo non contraddittorio che le minacce si inserivano in un contesto di accesa conflittualità condominiale senza che tuttavia siffatto riferimento possa di per sé escludere la penale rilevanza delle condotte contestate.

1.1. Egualmente generica la doglianza contenuta nel medesimo motivo in ordine all'attendibilità dei dichiaranti che, se congruamente motivata, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. 2.11 secondo motivo di ricorso è generico non deducendo specifiche critiche alla impugnata sentenza, ma richiamando in astratto la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ragione dell'interesse ad una pronunzia assolutoria. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1957 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, la quale nel riportarsi ai motivi dei ricorsi, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]Appello di Bari con sentenza del 29 settembre 2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 27 settembre 2018 dichiarava i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non punibili ai sensi dell'ad 131 bis cod. pen. con revoca delle statuizioni civili.Con la sentenza di primo grado a seguito di giudizio abbreviato, i ricorrenti erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 612 comma 2 cod. pen. alla pena di mesi due di reclusione, condizionalmente sospesa oltre statuizioni civili. L'accusa ha per oggetto le plurime minacce di morte pronunziate dai ricorrenti nei confronti dei coniugi Pietrobono-Pici il 20 marzo 2013 e il 20 marzo 2014 in Foggia. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati attraverso un unico difensore di fiducia e un unico atto contenente motivi comuni. 2.1.Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione avuto riguardo al compendio investigativo, alla qualificazione del fatto e alla mancata risposta della sentenza impugnata in relazione a specifiche censure. In particolare, la sentenza impugnata appare contraddittoria ed illogica dal momento che, pur qualificando i fatti quali "ordinari dissidi che si realizzano in ristretti e circoscritti ambiti condominiali", li considera comunque fatti penalmente rilevanti, sia pure non punibili ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. In realtà la denuncia querela del 20/05/2013 non consente di individuare i tempi e i luoghi delle presunte minacce; il successivo atto d'integrazione del 12/03/2014 nulla aggiunge a quanto rappresentato in querela; le sommarie informazioni testimoniali raccolte, la raccomandata con ricevuta di ritorno a firma di Buonfiglio amministratore del condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 37, indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], le annotazioni di servizio acquisite agli atti del processo nulla aggiungono al quadro probatorio ed escludono la sussistenza della penale responsabilità a carico di ricorrenti. Lamenta la difesa l'omissione, da parte della Corte D'Appello di Bari, del controllo di credibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti. 2.2.Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Lamentano i ricorrenti che hanno rinunziato alla prescrizione e hanno interesse ad una caducazione della sentenza impugnata anche in ragione degli effetti pregiudizievoli che comunque produrrebbe la impugnata pronunzia in relazione alla iscrizione nel casellario giudiziale. In data 21 settembre 2022 è pervenuta memoria scritta del difensore che nel confutare le argomentazioni contenute nella requisitoria scritta del PM, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.Va preliminarmente evidenziato che sussiste l'interesse degli imputati a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017 (2018), Rv. 272877). 1. Il primo motivo comune di ricorso risulta generico. Lo stesso ripropone una serie di doglianze in fatto fornendo una ricostruzione alternativa della ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata chiedendo a questa Corte una valutazione di merito che„ in quanto tale, è inammissibile in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha in modo esaustivo e non contraddittorio chiarito le ragioni della penale rilevanza dei comportamenti contestati, rilevando in modo non contraddittorio che le minacce si inserivano in un contesto di accesa conflittualità condominiale senza che tuttavia siffatto riferimento possa di per sé escludere la penale rilevanza delle condotte contestate. 1.1. Egualmente generica la doglianza contenuta nel medesimo motivo in ordine all'attendibilità dei dichiaranti che, se congruamente motivata, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. 2.11 secondo motivo di ricorso è generico non deducendo specifiche critiche alla impugnata sentenza, ma richiamando in astratto la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ragione dell'interesse ad una pronunzia assolutoria. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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