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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21635/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli, in ordine al reato di tentato furto in abitazione, per il quale è stato condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 267,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nella misura massima di due terzi per il tentativo - non è consentita, come proposta, in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La Corte territoriale, infatti, ha specificamente motivato sulla dosimetria della pena, escludendo una ulteriore riduzione, in ragione del valore commerciale dei beni, della gravità del fatto commesso, della negativa personalità del ricorrente, gravato da recenti precedenti penali, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in riferimento alla recidiva contestata nei motivi di gravarne - è generico e inoltre non si confronta con la motivazione che ha dato conto dell'aggravamento della pena in ragione della spiccata pericolosità sociale dimostrata dall'ultimo delitto, della connessione con gli altri, del rapporto cronologico esistente fra gli stessi, in ciò in linea con quanto richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per le quali «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.

Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede».

Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprove volezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe').

Gli elementi valorizzabili ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 c.p»; Rilevato, pertanto, che per la natura aspecifica e manifestamente infondata delle doglianze, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli, in ordine al reato di tentato furto in abitazione, per il quale è stato condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 267,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nella misura massima di due terzi per il tentativo - non è consentita, come proposta, in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale, infatti, ha specificamente motivato sulla dosimetria della pena, escludendo una ulteriore riduzione, in ragione del valore commerciale dei beni, della gravità del fatto commesso, della negativa personalità del ricorrente, gravato da recenti precedenti penali, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in riferimento alla recidiva contestata nei motivi di gravarne - è generico e inoltre non si confronta con la motivazione che ha dato conto dell'aggravamento della pena in ragione della spiccata pericolosità sociale dimostrata dall'ultimo delitto, della connessione con gli altri, del rapporto cronologico esistente fra gli stessi, in ciò in linea con quanto richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per le quali «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprove volezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe'). Gli elementi valorizzabili ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 c.p»; Rilevato, pertanto, che per la natura aspecifica e manifestamente infondata delle doglianze, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigl
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