CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, che ha reiterato le deduzioni formulate nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] l. Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa·dal Tribunale di Terni il 21 settembre 2020, con cui l R.A. l è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 572 e 582, 585 in relazione all'art. 576, comma l n. l, e 577, comma 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi della motivazione, per avere ritenuto che il reato di lesioni fosse procedibile di ufficio in ragione dell'aggravante di cui all'art. 577 cod. pen., senza considerare che nel capo di imputazione si contesta l'art. 577, comma 2, cod. pen., che concerne il coniuge divorziato, ipotesi che non ricorre nella specie, e senza considerare che l'art. 577 cod. pen., nell'ipotesi delle lesioni provocate a un coniuge, non rende il reato procedibile di ufficio; 2.2 erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e violazione del divieto di applicazione retroattiva del mutamento ermeneutico di norme penali sfavorevoli all'imputato, sopravvenuto alla commissione del fatto. La Corte territoriale non avrebbe applicato l'orientamento espresso in plurime pronunce della Corte di cassazione, secondo cui non è configurabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi, commesso in attuazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico, necessario per la sussistenza della suddetta aggravante, esige che le azioni esecutive dei due diversi reati, che pone in relazione, siano distinte. La sentenza impugnata, discostandosi dal sopra richiamato orientamento, avrebbe aderito, invece, a quanto sostenuto per la prima volta nella sentenza della Sesta Sezione della Corte di cassazione n. 14168 del 22 gennaio 2020 ma, contrariamente a quanto affermato in tale pronuncia, non avrebbe compiuto un accertamento rigoroso, in particolare sul piano soggettivo, della specifica finalizzazione del fatto reato di lesioni alla realizzazione del reato di maltrattamenti. L'episodio di cui al capo B), sulla base delle testimonianze assunte, sarebbe stato del tutto estemporaneo, oltre che isolato e slegato rispetto agli altri episodi di presunti maltrattamenti, riferiti in dibattimento dalla persona offesa, sicché esso non potrebbe dirsi strettamente funzionale al reato di maltrattamenti. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe applicato retroattivamente una sopravvenuta e sfavorevole interpretazione giurisprudenziale di una norma penale anche sostanziale, in violazione degli artt.2 cod. pen., 25 Cast e 7 CEDU; 2.3 erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e mancata concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché vizi della motivazione: il venir meno, per difetto di querela, del reato di lesioni personali comporterebbe l'applicazione della pena prevista per il reato base, pari ad anni due, con conseguente possibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali perché estinto per prescrizione e la pena deve essere conseguentemente rideterminata. 2. Il ricorrente ha dedotto - con il primo e secondo motivo - che il reato di lesioni personali sarebbe procedibile a querela. 2.1 La Corte d'appello, nel rigettare la medesima eccezione, ha osservato che la procedibilità di ufficio per il reato di lesioni personali derivava dall'avvenuta, rituale contestazione, oltre che dell'aggravante di cui all'art. 577, comma 2, cod. pen., anche di quella di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e ha precisato che, ai sensi dell'art. 582, secondo comma, cod. pen., la procedibilità per il delitto di lesioni personali è a querela di parte, ove non ricorra taluna delle aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 cod. pen.; l'art. 585 citato, a sua volta, prevede un aumento di pena per tutte le ipotesi in cui sussista una circostanza aggravante inserita nell'art. 576 cod. pen., il quale, al primo comma n. l, indica espressamente proprio l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. La menzionata Corte ha poi evidenziato che la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione del reato alla realizzazione dell'altro, come avvenuto nella specie, in cui il reato di lesioni risultava strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia. 2.2 Siffatta motivazione è esente da vizi. Questa Corte (Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, Rv. 280122 - 02; Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Rv. 278844 - 01) ha già avuto modo di affermare che la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. Ciò è stato affermato proprio in una ipotesi di reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia. Di conseguenza, il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo n. 5, cod. pen., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile di ufficio anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, e ciò per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma secondo, cod. pen. all'art. 585 cod. pen. e di questo al citato art. 576. E' vero che la Suprema Corte ha espresso in passato indicazioni diverse sul tema sollevato dalla difesa, relativo all'applicabilità dell'aggravante del nesso teleologico al reato di lesioni, che rappresenti anche un segmento della condotta del reato di maltrattamenti. Si era affermato da parte di tale opposto 3 '/ orientamento che non è configurabile la circostanza aggra~ante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi, commesso in attuazione della condotta del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico, necessario per la sussistenza della suddetta aggravante, esige che le azioni esecutive dei due diversi reati, che pone in relazione, siano distinte (Sez. 6, n. 19700 del 3 maggio 2011, Rv. 249799 -01; Sez. 6, n. 23827 del 7 maggio 2013, Rv. 256312 -01). Si era anche affermato (Sez. 6, n. 3368 del 12 novembre 2016, Rv. 266008 -01, richiamata dal ricorrente) che, nel caso di reato di lesioni personali, commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, i due fatti non possono essere ritenuti automaticamente aggravati dalla circostanza del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., essendo necessario accertare sul piano oggettivo che le azioni costitutive dei due reati siano distinte e su quello soggettivo la volontà dell'agente di commettere il reato mezzo in direzione della commissione del reato scopo. Ad ogni modo, deve segnalarsi che l'orientamento generale, secondo cui l'aggravante del nesso teleologico sussiste anche in caso di concorso formale tra reati, era stato già affermato in una risalente pronuncia delle Sezioni unite (n. 19 del 1958, Rv. 098052), che aveva ritenuto irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro, considerato il fondamento essenzialmente soggettivo dell'aggravante stessa nel sistema legislativo. Tale pronuncia era stata seguita anche da altre (tra cui Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Rv. 244434 - 01) secondo cui la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo. Deve dunque affermarsi che la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dall'unicità o pluralità delle condotte criminose o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato fine e che a tale scopo egli sia servito del reato mezzo. Del resto, non sussistono limiti normativi o logici per ritenere che con un'azione contestuale possano commettersi due reati con la specifica funzionalizzazione dell'uno alla realizzazione dell'altro. L'unica verifica da svolgere è quella soggettiva sulla sussistenza della finalizzazione della condotta del reato di lesioni alla realizzazione di quello di maltrattamenti sotto il profilo del coefficiente psicologico Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge chiaramente la sussistenza di tale condizione, sicché la doglianza del ricorrente, 4 / / che, ad ogni modo, implica accertamenti in fatto, preclusi a questa Corte, non coglie nel segno. 2.3 E' infondato il rilievo difensivo, secondo cui la Corte avrebbe violato il divieto di applicazione retroattiva di una norma sfavorevole. Deve rilevarsi che, nel caso in esame, non può trovare applicazione il principio secondo cui il non prevedibile mutamento della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte, che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd."overruling"). Tale principio, infatti, presuppone un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato, che, invece, è da escludere nel caso in cui, come verificatosi nell'ipotesi a giudizio, sussiste un contrasto giurisprudenziale (in questi termini cfr. Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Rv. 281458 - 01 in motivazione). Infatti, alla luce dell'elaborazione civilistica, affinché possa invocarsi il principio della irretroattività dell'orientamento del giudice della nomofilachia, in deroga alla natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. Deve, cioè, verificarsi l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il "prospective overruling", situazione riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori. 3. Deve però rilevarsi che il reato di lesioni, commesso il 23 luglio 2015, è ormai estinto per prescrizione, essendo decorsi più di sette anni e mezzo dal fatto, tenuto conto altresì del periodo di sospensione di 64 giorni, dovuto all'emergenza da Covid-19. Ne discende che deve eliminarsi la pena inflitta al ricorrente per tale reato, pari a tre mesi di reclusione, con conseguente determinazione della pena complessiva in anni due di reclusione. 4. Quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto assorbita la doglianza, essendo stata inflitta una pena superiore ai due anni di reclusione, ossia 2 anni e 3 mesi di reclusione. Ad ogni modo, pur rideterminandosi, a seguito della declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali, la pena in anni due di reclusione, deve 5 '/ rilevarsi che dalla lettura della sentenza emergono elementi deponenti per una prognosi sfavorevole all'imputato, con conseguente non concedibilità del beneficio richiesto. Al riguardo deve premettersi che questa Corte (Sez. 2, n. 17010 del17/03/2022, Rv. 283114- 01) ha già avuto modo di affermare che, quando la valutazione in ordine al giudizio prognostico circa la ricaduta nel delitto non sia espressa in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo, tracciato dalla sentenza di appello, si evinca con chiarezza la direzione della prognosi, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferitigli dall'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., essendo la decisione in ordine alla sospensione condizionale di natura "ricognitiva" e non "valutativa"; diverso è il caso in cui manchi qualunque traccia argomentativa in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto: in tale caso si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito. Nel caso di specie, dal percorso argomentativo, posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è possibile evincere elementi deponenti per una prognosi sfavorevole all'imputato. La Corte territoriale ha infatti rimarcato che la condotta maltrattante si era protratta per anni ed era stata perpetrata alla presenza dei figli minori al punto che proprio in seguito all'emersione in ambito scolastico del disagio della figlia minore aveva preso l'avvio il procedimento, "con l'effetto di consegnare al processo una tale insensibilità dell'imputato ai valori dell'ordinamento da declinarsi nella specie in termini di rispetto della persona del coniuge e della necessità di assicurare condizioni familiari adeguate per una armonica crescita psicofisica dei figli minori, costretti per contro ad assistere alle sue sconclusionate condotte" (v. f. 7 e 8 della pronuncia impugnata). 5. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali, perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena e rideterminazione di quella complessiva in anni due di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali, perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena, rideterminando quella complessiva in anni due di reclusione. Così deciso in Roma, udienza del 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore !\Prtsidente