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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 23781/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19956-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1408/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.6.2013, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Vicenza, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà esclusiva di due cantine, assumendo di averle sempre possedute da quando il padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato l’appartamento che in precedenza deteneva in locazione, al quale le predette unità erano annesse in via di fatto.

Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in realtà conseguito la detenzione delle due cantine in virtù del contratto di locazione dell’appartamento e che detti beni fossero stati consapevolmente esclusi dalla compravendita avente ad oggetto l’alloggio di cui anzidetto.

Con sentenza n.1715/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, configurando in capo all’attrice un possesso pacifico e ultraventennale delle due cantine, sul rilievo che esse erano state materialmente annesse all’appartamento, ed in esso inglobate, dopo l’acquisto dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Interponevano appello avverso detta decisione le parti convenute e la Corte di Appello d Venezia, con la decisione impugnata, n. 1408/2021, resa nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, insieme al [OSCURATO:PERSONA], come erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ambo le parti hanno ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

RIGETTO del ricorso.

Con atto di citazione notificato il 13.6.2013, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Vicenza, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà esclusiva di due cantine, assumendo di averle sempre possedute da quando il padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato l’appartamento che in precedenza deteneva in locazione, al quale le predette unità erano annesse in via di fatto.

Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in realtà conseguito la detenzione delle due cantine in virtù del contratto di locazione dell’appartamento e che detti beni fossero stati consapevolmente esclusi dalla compravendita avente ad oggetto l’alloggio di cui anzidetto.

Con sentenza n.1715/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, configurando in capo all’attrice un possesso pacifico e ultraventennale delle due cantine, sul rilievo che esse erano state materialmente annesse all’appartamento, ed in esso inglobate, dopo l’acquisto dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Interponevano appello avverso detta decisione le parti convenute e la Corte di Appello d Venezia, con la decisione impugnata, n. 1408/2021, resa nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], rigettava ilgravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, insieme al [OSCURATO:PERSONA], come erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata e la violazione dell’art. 132 c.p.c. per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe individuato alcun evento idoneo a realizzare l’interversione nel possesso necessaria a trasformare la posizione del detentore in quella di possessore.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ravvisato l’interversione nella compravendita del 1957, senza considerare che tale allegazione sarebbe stata formulata dalla parte interessata solo tardivamente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e non con l’atto introduttivo del giudizio.

Quest’ultimo, di conseguenza, sarebbe nullo per mancata specificazione del fatto costitutivo della domanda.

Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono infondate.

La Corte di Appello dà atto che l’attrice aveva esposto che gli immobili oggetto di causa erano stati posseduti dal padre prima, e da lei dopo la morte del genitore, sin dagli anni ’50, in un primo tempo unitamente all’appartamento condotto in locazione, e poi a titolo autonomo, dopo l’acquisto dell’alloggio di cui anzidetto (cfr. pag. 2 della sentenza).

La domanda, quindi, secondo quanto indicato dal giudice di merito, era stata formulata, nei suoi termini essenziali, sin dall’introduzione del giudizio.

Le censure in esame non si confrontano con tale statuizione, poiché i ricorrenti non riportano né il contenuto dell’atto di citazione, né quello della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Peraltro, ai fini della completezza dell’esposizione dei fatti costitutivi della domanda è sufficiente la semplice indicazione, in atto di citazione, del fatto storico rappresentato dall’acquisto dell’appartamento, la cui valenza ai fini dell’interversione nel possesso è stata accertata dal giudice di merito nell’ambito della valutazione degli elementi di fatto allegati dalla parte attrice a sostegno della domanda formulata.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricavato la prova del possesso esclusivo dei beni oggetto di causa in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dal semplice fatto che essi fossero stati inglobati nell’appartamento, a seguito di lavori di ristrutturazione fatti eseguire dal padre della odierna controricorrente dopo l’acquisto dell’alloggio.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che i lavori di ristrutturazione fatti eseguire dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l’acquisto dell’appartamento non potevano spiegare alcun effetto ai fini della prova dell’interversione nel possesso, nonché che essi non erano stati in alcun modo indicati, dall’odierna controricorrente, come elemento idoneo a dimostrare detta interversione.

Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che l’interversione non può essere configurata in un mero atto di volizione interna del soggetto che esercita la signoria sul bene, ma deve estrinsecarsi in un comportamento pubblico idoneo ad opporre il possesso del detentore a quello esercitato, anche per via mediata, dal possessore.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha ritenuto che le due cantine oggetto di causa fossero state inglobate materialmente nell’appartamento acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] nel 1957 e che, da tale data, il possesso delle stesse non fosse mai stato esercitato né dal precedente proprietario - dal quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il solo appartamento- né dagli odierni ricorrenti, i quali avevano, anzi, chiesto espressamente di poter acquistare dette porzioni nel contesto dell’acquisto da essi autonomamente realizzato, dallo stesso dante causa del [OSCURATO:PERSONA], nel 1962.

Secondo la Corte territoriale i fatti di causa dimostravano che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver iniziato a godere delle due cantine come detentore, in virtù del rapporto locativo anteriore all’acquisto da egli realizzato nel 1957, abbia poi continuato a possedere dette porzioni uti dominus dopo tale data, inglobandole di fatto nella sua unità immobiliare.

L’interversione nel possesso, dunque, si configura - secondo la Corte di Appello- non già nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto eseguire alcuni lavori sulle cantine di cui è causa, ma piuttosto nella circostanza che, per effetto di detti interventi, le due cantine suddette siano state di fatto trasformate, rispettivamente, in ingresso visibile anche dall’esterno e in taverna dell’appartamento (cfr. pag. 5 della sentenza), con conseguente interclusione delle stesse nell’appartamento.

Per effetto di tale inclusione, secondo il giudice di merito, il [OSCURATO:PERSONA] prima, e la odierna controricorrente, poi, avrebbero goduto in via esclusiva dei beni oggetto di causa, in modo pubblico ed escludendo qualsiasi altro soggetto dal loro godimento, per un periodo superiore al ventennio, e precisamente dal 1958 -data di esecuzione delle modifiche di cui anzidetto-in poi.

La Corte di Appello ha anche escluso la possibilità di ipotizzare una prosecuzione del rapporto locativo limitatamente alle sole cantine, alla luce del duplice fatto che nessuno avesse mai chiesto ai [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di un canone, o di rilasciare i beni, per oltre sessant’anni, e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato, nel 2012, la sua intenzione di acquistare le porzioni oggetto di causa, riconoscendone in tal modo l’altruità (cfr. pag. 6 della sentenza).

I ricorrenti contestano, in sostanza, l’accertamento in fatto svolto dalla Corte di Appello, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 )”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta formulata dal Relatore.

Le memorie depositate dalle parti non offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso ed agli argomenti esposti nel controricorso, dei quali sono meramente riproduttive.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19956-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1408/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.6.2013, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Vicenza, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà esclusiva di due cantine, assumendo di averle sempre possedute da quando il padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato l’appartamento che in precedenza deteneva in locazione, al quale le predette unità erano annesse in via di fatto. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in realtà conseguito la detenzione delle due cantine in virtù del contratto di locazione dell’appartamento e che detti beni fossero stati consapevolmente esclusi dalla compravendita avente ad oggetto l’alloggio di cui anzidetto. Con sentenza n.1715/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, configurando in capo all’attrice un possesso pacifico e ultraventennale delle due cantine, sul rilievo che esse erano state materialmente annesse all’appartamento, ed in esso inglobate, dopo l’acquisto dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Interponevano appello avverso detta decisione le parti convenute e la Corte di Appello d Venezia, con la decisione impugnata, n. 1408/2021, resa nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, insieme al [OSCURATO:PERSONA], come erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con atto di citazione notificato il 13.6.2013, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Vicenza, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà esclusiva di due cantine, assumendo di averle sempre possedute da quando il padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato l’appartamento che in precedenza deteneva in locazione, al quale le predette unità erano annesse in via di fatto. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in realtà conseguito la detenzione delle due cantine in virtù del contratto di locazione dell’appartamento e che detti beni fossero stati consapevolmente esclusi dalla compravendita avente ad oggetto l’alloggio di cui anzidetto. Con sentenza n.1715/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, configurando in capo all’attrice un possesso pacifico e ultraventennale delle due cantine, sul rilievo che esse erano state materialmente annesse all’appartamento, ed in esso inglobate, dopo l’acquisto dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Interponevano appello avverso detta decisione le parti convenute e la Corte di Appello d Venezia, con la decisione impugnata, n. 1408/2021, resa nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], rigettava ilgravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, insieme al [OSCURATO:PERSONA], come erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata e la violazione dell’art. 132 c.p.c. per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe individuato alcun evento idoneo a realizzare l’interversione nel possesso necessaria a trasformare la posizione del detentore in quella di possessore. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ravvisato l’interversione nella compravendita del 1957, senza considerare che tale allegazione sarebbe stata formulata dalla parte interessata solo tardivamente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e non con l’atto introduttivo del giudizio. Quest’ultimo, di conseguenza, sarebbe nullo per mancata specificazione del fatto costitutivo della domanda. Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello dà atto che l’attrice aveva esposto che gli immobili oggetto di causa erano stati posseduti dal padre prima, e da lei dopo la morte del genitore, sin dagli anni ’50, in un primo tempo unitamente all’appartamento condotto in locazione, e poi a titolo autonomo, dopo l’acquisto dell’alloggio di cui anzidetto (cfr. pag. 2 della sentenza). La domanda, quindi, secondo quanto indicato dal giudice di merito, era stata formulata, nei suoi termini essenziali, sin dall’introduzione del giudizio. Le censure in esame non si confrontano con tale statuizione, poiché i ricorrenti non riportano né il contenuto dell’atto di citazione, né quello della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Peraltro, ai fini della completezza dell’esposizione dei fatti costitutivi della domanda è sufficiente la semplice indicazione, in atto di citazione, del fatto storico rappresentato dall’acquisto dell’appartamento, la cui valenza ai fini dell’interversione nel possesso è stata accertata dal giudice di merito nell’ambito della valutazione degli elementi di fatto allegati dalla parte attrice a sostegno della domanda formulata. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricavato la prova del possesso esclusivo dei beni oggetto di causa in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dal semplice fatto che essi fossero stati inglobati nell’appartamento, a seguito di lavori di ristrutturazione fatti eseguire dal padre della odierna controricorrente dopo l’acquisto dell’alloggio. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che i lavori di ristrutturazione fatti eseguire dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l’acquisto dell’appartamento non potevano spiegare alcun effetto ai fini della prova dell’interversione nel possesso, nonché che essi non erano stati in alcun modo indicati, dall’odierna controricorrente, come elemento idoneo a dimostrare detta interversione. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che l’interversione non può essere configurata in un mero atto di volizione interna del soggetto che esercita la signoria sul bene, ma deve estrinsecarsi in un comportamento pubblico idoneo ad opporre il possesso del detentore a quello esercitato, anche per via mediata, dal possessore. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che le due cantine oggetto di causa fossero state inglobate materialmente nell’appartamento acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] nel 1957 e che, da tale data, il possesso delle stesse non fosse mai stato esercitato né dal precedente proprietario - dal quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il solo appartamento- né dagli odierni ricorrenti, i quali avevano, anzi, chiesto espressamente di poter acquistare dette porzioni nel contesto dell’acquisto da essi autonomamente realizzato, dallo stesso dante causa del [OSCURATO:PERSONA], nel 1962. Secondo la Corte territoriale i fatti di causa dimostravano che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver iniziato a godere delle due cantine come detentore, in virtù del rapporto locativo anteriore all’acquisto da egli realizzato nel 1957, abbia poi continuato a possedere dette porzioni uti dominus dopo tale data, inglobandole di fatto nella sua unità immobiliare. L’interversione nel possesso, dunque, si configura - secondo la Corte di Appello- non già nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto eseguire alcuni lavori sulle cantine di cui è causa, ma piuttosto nella circostanza che, per effetto di detti interventi, le due cantine suddette siano state di fatto trasformate, rispettivamente, in ingresso visibile anche dall’esterno e in taverna dell’appartamento (cfr. pag. 5 della sentenza), con conseguente interclusione delle stesse nell’appartamento. Per effetto di tale inclusione, secondo il giudice di merito, il [OSCURATO:PERSONA] prima, e la odierna controricorrente, poi, avrebbero goduto in via esclusiva dei beni oggetto di causa, in modo pubblico ed escludendo qualsiasi altro soggetto dal loro godimento, per un periodo superiore al ventennio, e precisamente dal 1958 -data di esecuzione delle modifiche di cui anzidetto-in poi. La Corte di Appello ha anche escluso la possibilità di ipotizzare una prosecuzione del rapporto locativo limitatamente alle sole cantine, alla luce del duplice fatto che nessuno avesse mai chiesto ai [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di un canone, o di rilasciare i beni, per oltre sessant’anni, e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato, nel 2012, la sua intenzione di acquistare le porzioni oggetto di causa, riconoscendone in tal modo l’altruità (cfr. pag. 6 della sentenza). I ricorrenti contestano, in sostanza, l’accertamento in fatto svolto dalla Corte di Appello, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 )”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta formulata dal Relatore. Le memorie depositate dalle parti non offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso ed agli argomenti esposti nel controricorso, dei quali sono meramente riproduttive. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
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