CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06419/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9614-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza non definitiva n. 699/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 198/2022; [OSCURATO:PERSONA] disciplinare per giusta causa R.G.N.9614/2023 Cron. Rep. Ud.17/12/2024 CC avverso la sentenza definitiva n. 99/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 198/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. Con sentenza non definitiva n. 699/2022, la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 88/2022 del Tribunale di Padova che aveva accolto l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’ordinanza dello stesso Tribunale, la quale, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva, invece, accolto l’impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al lavoratore da detta società in data 19.12.2019 e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava detto licenziamento; ma, per il resto, giusta separata ordinanza, disponeva per il prosieguo del giudizio. 2. Con sentenza definitiva n. 99/2023, pure in epigrafe indicata, la medesima Corte, dato atto dell’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione in data 21.4.2021, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore dell’Arnoldi dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, detratto l’aliunde perceptum, pari ad € 60.155,83, oltre accessori dalla data di estromissione al saldo; condannava, inoltre, detta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla data di esercizio dell’opzione, maggiorati degli interessi legali dalla singola maturazione al saldo;condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, in favore dell’Arnoldi. 3. Avverso tali decisioni (non definitiva e definitiva) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 4. Ha resistito l’intimato con controricorso. CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della società ricorrente ha depositato telematicamente atto in cui il legale rappresentante di quest’ultima dichiara di “intendere rinunciare al ricorso per cassazione iscritto a RG 9614/2023”; tale atto, sottoscritto anche dal difensore della società, risulta regolarmente notificato per via telematica ad entrambi i difensori del controricorrente; a sua volta, uno dei difensori del controricorrente ha depositato atto in cui quest’ultimo di persona accetta detta rinuncia; atto che è sottoscritto pure da detto difensore e risulta notificato via pec al difensore della rinunciante; 2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processoex artt. 306 e 391 c.p.c.; 3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo il controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell'Adunanza came