CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 23267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6279/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] O. Lagoteta, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro E-DISTRIBUZIONE (già [OSCURATO:PERSONA]) S.P.A., rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 8539 del 29 / 12 /2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente . F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sostenendo che quest’ul- tima si era resa inadempiente agli obblighi del mandato, del 7/6/2012, a procurare l’allacciamento, l’attivazione e la somministrazione della fornitura di energia elettrica all’impianto di distribuzione di carburanti della stessa attrice, sito in Manfredonia; chiedeva la condanna della convenuta all’adempimento, con misura exart. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, e il risarcimento dei danni subiti. 2.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, previa autoriz- zazione giudiziale, chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA] (oggi E-Di- stribuzione) S.p.A., individuata come responsabile dei pregiudizi la- mentati, e chiedeva, in caso di accoglimento delle istanze attoree, di essere manlevata. 3.Con la sentenza n. 13829/2016, il Tribunale accoglieva parzial- mente la domanda attorea: in particolare, riteneva che fossero state svolte in ritardo le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, [OSCURATO:PERSONA]- stribuzione avesse provato di avere adempiuto tempestivamente ai propri obblighi, non appena ricevuta (da [OSCURATO:PERSONA]) la comunica- zione relativa al completamento delle necessarie opere da parte della società attrice; il giudice di primo grado liquidava, in via equitativa, in Euro 60.000 il danno patito da [OSCURATO:PERSONA].4.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello principale; la [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e avanzava appello incidentale condi- zionato; anche la E-Distribuzione (già [OSCURATO:PERSONA]) S.p.A. impu- gnava la decisione con appello incidentale. 5.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 8539 del 29/12/2021, accoglieva le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di E-Distri- buzione, in riforma della decisione di primo grado rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava assorbito l’appello di quest’ul- tima. Per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito – fondando la propria decisione sulla cosiddetta “ragione più liquida” –così spiegava il decisum: «Occorre quindi esaminare se, in relazione alle deduzioni poste alla base dei predetti motivi di impugnazione, sia effettivamente ravvisabile un inadempimento, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], in ordine agli obblighi derivanti, da un lato, dal con- tratto di fornitura concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, in relazione agli obblighi derivanti –nella relazione tra il cliente e la [OSCURATO:PERSONA] – a seguito del rapporto instaurato in virtù del mandato conferito alla stessa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla fase della connessione della fornitura di energia. Sul punto, va quindi rilevato che: a) alla sola data del 21.5.2013, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato comunicazione della conclusione dei lavori posti a proprio carico, con missiva che era stata comunicata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in pari data; ciò in quanto, come dedotto dalle parti appellanti e sulla base di allegazione rimasta priva di effettiva conte- stazione, la comunicazione inviata da [OSCURATO:PERSONA] alla data del 7.6.2012 era stata trasmessa ad un numero di fax diverso rispetto a quello indicato nella specifica tecnica, ragione per la quale la nota non era stata –di fatto – ricevuta da parte del distributore; b) successiva- mente alla ricezione della predetta comunicazione, il titolare della di- stribuzione aveva peraltro dovuto attivarsi al fine di ottenere i neces- sari “permessi e autorizzazioni” espressamente indicati nel preventivo sottoscritto dal cliente; risultando – sulla base di allegazioni di fatto pure rimaste prive di contestazione – ch e: [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto ottenere la concessione di due servitù per il passaggio della rete di distribuzione da parte dei proprietari dei fonti limitrofi e formalizzate il 24.1.2014 e il 5.3.2014; che lo stesso titolare del servi- zio di distribuzione aveva altresì dovuto ottenere il necessario nulla osta da parte del Comune di Manfredonia, concesso il 18.10.2013 a seguito di domanda presentata il 9.7.2013 e condizionato all’otteni- mento delle necessarie autorizzazioni ambientali e al riscontro della coerenza con il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, ottenuto solo nel successivo mese di aprile del 2014; c) alla data del 25.7.2014, momento nel quale era stato effettuato l’accesso da parte del personale della [OSCURATO:PERSONA] al fine di eseguire l’allaccio alla linea elettrica, era stata riscontrata la mancata esecuzione di al- cune delle opere richieste in sede di comunicazione del preventivo; non risultando, in particolare, presenti il dispositivo di protezione e i cavi di collegamento tra il misuratore ENEL e il dispositivo medesimo oltre alla messa in opera del contenitore in vetroresina per l’alloggio del misura- tore (circostanze di fatto, queste ultime, non effettivamente contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] che, in questa sede, si è limitata a dedurre che l’esecuzione delle relative opere comportava un solo ritardo di po- che ore nell’esecuzione dei lavori di allaccio). Sulla base dei predetti elementi di fatto, va quindi ritenuto che alcun profilo di effettivo ina- dempimento sia ravvisabile in capo alla [OSCURATO:PERSONA], atteso che la medesima –in forza delle condizioni generali di fornitura – aveva rice- vuto dal cliente il mandato per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione della fornitura con il titolare del servizio di distribuzione (ciò fermo restando che il cliente – sulla base della documentazione sottoscritta in sede di accettazione del preventivo -risultava titolare di ogni successivo rapporto giuridico con il distributore) e che tale attività gestoria si era resa possibile solo a far data dal 21.5.2013, momento di ricezione della specifica tecnica allegata alla proposta contrattuale, dopo la quale la missiva era stata inviata al distributore in pari data (e rammentando, sul punto, il principio contenuto nell’art. 1715 cod. civ., in base al quale –in mancanza di patto contrario – il mandatario no n risponde dell’inadempimento dei soggetti con i quali ha contrattato tranne che l’insolvenza di questi dovesse essergli nota al momento di conclusione del contratto medesimo). In riferimento al periodo com- preso tra il 21.5.2013 ed il 25.7.2014, deve altresì escludersi la sussi- stenza di un inadempimento del titolare del servizio di distribuzione; ciò in considerazione della necessità di ottenere i necessari permessi ed autorizzazioni, come espressamente contemplato in sede di preven- tivo, e della conseguentemancata computabilità dei relativi tempi (pro- trattisi, sulla base delle predette allegazioni di fatto, dal luglio del 2013 all’aprile del 2014) nell’ambito dei sessanta giorni lavorativi previsti dal preventivo medesimo. Ulteriormente, deve essere attribuita idonea va- lenza al dato relativo alla mancata esecuzione – alla data di accesso del personale della [OSCURATO:PERSONA] al fine di eseguire le opera- zioni di allaccio – di alcune delle opere indicate nella specifica tecnica trasmessa al cliente dalla ENELENERGIA. Sulla base di tali considera- zioni –in riferimento al disposto generale contenuto nell’art.1218 cod. civ. – deve quindi ritenersi che non sia ravvisabile, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle obbligazioni ri- spettivamente assunte, alcun effettivo inadempimento imputabile, con specifico riferimento al lasso temporale intercorso tra la richiesta di connessione alla rete di distribuzione e quello di effettiva attivazione della linea elettrica. Rimangono quindi assorbiti glialtri rilievi di appello principale e incidentale e di appello incidentale condizionato.».6.Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propo- neva ricorso per cassazione, basato su sei motivi; resistevano, con di- stinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed E-Distribuzione (già [OSCURATO:PERSONA]- stribuzione) S.p.A. 7.La ricorrente depositava memoria exart. 380-bis.1. 8.All’esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione di cui all’art. 360 n. 5 e 3 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art. 115 cpc per non aver considerato la relativa prova emergente dagli atti», per avere il giudice d’appello mancato di considerare i documenti, versati in atti, con cui le odierne controricorrenti avevano riconosciuto, confessan- dolo, il loro inadempimento, dovuto a disorganizzazione interna. 2.La censura è inammissibile, perché mira, evidentemente , ad una rivalutazione –inammissibile nel giudizio di legittimità, in quanto spet- tante al giudice di merito –del materiale probatorio e di documenti dei quali si ipotizza il valore confessorio, senza però riportarli (in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.) integralmente (sì da consentirne l’apprez- zamento), né deducendo la violazione dell’art. 2735 cod. civ. 3.Con specifico riferimento alla norma asseritamente violata, poi, si richiama quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giu- dice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi ricono- sciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possi- bilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa do- glianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attri- buito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.». 4.Col secondo motivo si deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 345 co. 2 cpc, per aver ritenuto ammissibile ed accoglibile un’eccezione non rilevabile d’ufficio sollevata per la prima volta in grado d’appello»; secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe escluso l’inadempimento delle società convenute, in quanto la comunicazione del 6/6/2012, di conclusione dei lavori posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata trasmessa ad un numero di fax diverso rispetto a quello indicato nella specifica tecnica e, così, non era stata ricevuta; col motivo si afferma che tale motivazione trova il suo fondamento in un’eccezione tardivamente (e, quindi, inammissibil- mente) sollevata per la prima volta in grado di appello, quando le so- cietà convenute avevano «cambiato versione dei fatti, asserendo che la comunicazione della ultimazione dei lavori a carico di Camer sarebbe avvenuta solo con la comunicazione del 21.05.2013, mentre in primo grado non avevano negato la ricezione del fax del 6.06.2012 né ecce- pito alcunché sul punto». 5.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni . 6.Innanzitutto, l’esposizione della censura è lacunosa (in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.): le odierne controricorrenti contestano, infatti, quanto asserito dal la ricorrente circa la tardiva introduzione dell’eccezione, sostenendo di aver già dedotto in primo grado di non aver ricevuto la conferma del 7/6/2012; sarebbe stato onere della ri- corrente svolgere una compiuta illustrazione del fatto processuale, ri- portando la pretesa difformità tra le difese del primo grado e quelle del secondo. 7.Inoltre, il motivo non intercetta la ratio decidendi d e lla sentenza impugnata, che si fonda sulla sostanziale irrilevanza del fax del 7/6/2012, posto che, comunque, secondo l’accertamento svolto nel grado di merito, i lavori che la [OSCURATO:PERSONA] doveva ese- guire non erano stati completati a quella data. 8.Peraltro, non risulta che il giudice d’appello abbia accolto un’ec- cezione formulata in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., sia perché non è qualificata (né qualificabile)come “eccezione” la mera contesta- zione di una circostanza affermata ex adverso (e, cioè, l’avvenuta co- municazione del 7/6/2012), sia perchénella motivazione si dà conto di un puntuale esame dei documenti prodotti sin dal primo grado, attività che compete al giudice di secondo grado senza necessità di specifiche eccezioni dell’appellante. 9.Col terzo motivo la ricorrente deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 115 cpc, e n.5 per non aver posto a fon- damento della decisione un elemento di prova essenziale, comprovante la comunicazione di effettuazione dei lavori in data 06.06.2012, fatto decisivo per il giudizio.». 10. Col quarto motivo si deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 115 cpc, e n.5 per non aver posto a fonda- mento della decisione elementi di prova essenziali, attinenti alla ritar- data attivazione da parte di E-Distribuzione, fatto decisivo per il giudi- zio.». 11. Col quinto motivo si deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 115 cpc, e n. 5 per aver ritenuto provato un fatto sfornito di prova ponendolo a fondamento della decisione , quale fatto decisivo per il giudizio».12. Le censure, che possono essere esaminate congiunta- mente, sono inammissibili. 13. Come già esposto in relazione al primo motivo, «per de- durre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giu- dice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi ricono- sciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possi- bilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa do- glianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attri- buito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01). 14. A ciò si aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità, specificamente riferita alla deduzione subart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. della mancata (o inadeguata o erronea) considerazione di risultanze probatorie: «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico de- nunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, te- stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di ele- menti istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato co- munque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831-01). 15. Col sesto motivo si deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 112 cpc, e n. 5 per omessa pronuncia sull’ap- pello incidentale condizionato». 16. È inammissibile anche quest a censura , che si risolve in un “non motivo”, dato che si impugna la decisione nella parte in cui non è stato esaminato l’appello formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], evi- dentemente assorbito perché incompatibile con l’integrale riforma della decisione di primo grado e il totale accoglimento dell’appello avversa- rio. 17. In conclusione, si deve dichiarare l’inammissibilità del ri- corso di [OSCURATO:PERSONA]; alla decisione consegue la condanna della ricorrente alla rifusione , in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i pa- rametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 18. V a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ogni parte vittoriosa, in Euro 7.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfet- tarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, d