CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 07264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.524/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 2330/2019 depositata il 24/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Corte d’appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del gravame del signor [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la risoluzione del contratto relativo all’ordine di acquisto di obbligazioni Argentina, in data 29 maggio 2001, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] (già Banco di [OSCURATO:PERSONA]) per inadempimento agli obblighi informativi su di essa incombenti a restituire a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 90999,11 corrisposto per l’acquistodei titoli, oltre interessi legali dalla data dell’acquisto sino al soddisfo, eha rigettato il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA]; che la Unicredit ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, illustrati pure con memoria, resistito dal signor Alberio con controricorso e memoria; che con i primi tre motivi, la banca ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti: per avere i giudici di merito omesso di valutare la rilevanza della elevata propensione al rischio dell’investitore, risultante dagli investimenti precedenti e dalle evidenze documentali; per non avere ammesso la prova testimoniale su capitoli di prova volti a dimostrare le informazioni date al signor Alberio, in relazione alle caratteristiche dei titoli e alla loro rischiosità; per non avere valutato l’adeguatezza dell’investimento al profilo dell’investitore; che il quarto motivo, denunciando violazione di legge (art. 112, 115, 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c.), riguarda la prova del danno patrimoniale e del nesso causale che la ricorrente assume non essere stata offerta da Alberio, a fronte dei rimborsi corrisposti dalla Repubblica argentina successivamente al default, che facevano ridurre il danno corrispondente alle somme investite per l’acquisto dei titoli; che il quinto motivo denuncia omesso esame di fatto che si assume decisivo, in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di ammissione di una c.t.u. sui profili di rischio dell’investimento e sugli avvenimenti successivi alla definizione del giudizio di primo grado, come la operazione di concambio con la Repubblica argentina; che il sesto motivo denuncia violazione di legge (art. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2721 ss., 2727 e 2729 c.c.) per la mancata ammissione di prova per testi richiesta dalla banca; che il settimo motivo denuncia violazione di legge (art. 112, 115, 116 c.c., 2038, 2697, 2727, 2729 c.c.) per avere la sentenza impugnata errato a ritenere provata la perdita lamentata dall’attore in relazione all’importo dell’investimento iniziale, senza procedere alle restituzioni reciproche a seguito della risoluzione del contratto; che l’ottavo motivo denuncia violazione dell’art. 1458 c.c. per avere la sentenza impugnata stabilito erroneamente la decorrenza degli interessi dalla data dell’ordine di investimento (29 maggio 2001) anziché dalla domanda giudiziale; che il nono motivo riguarda la mancata compensazione, totale o parziale, delle spese processuali; che le questioni poste dal settimo e ottavo motivo presentano profili potenzialmente interferenti con quelli che saranno oggetto di discussione sul ricorso (rg. 20018/2019) rimesso in udienza pubblica con ordinanza della 1 Sezione n. 477 del 2024; che si reputa necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio relativo al menzionato ricorso. P.Q.