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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20334/2026

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[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Caltanissetta, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Caltanissettan.2549/2017 depositata il 03/07/2017.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolarestruttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non èapplicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza chela morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazionedel giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale partel'ingresso nel processo. (Cass. 1757/2016);Numero registro generale 4126/2018Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 20334/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Caltanissetta, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Caltanissettan.2549/2017 depositata il 03/07/2017.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolarestruttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non èapplicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza chela morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazionedel giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale partel'ingresso nel processo. (Cass. 1757/2016);Numero registro generale 4126/2018Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 20334/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro
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