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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1969

Cassazione n. 04129/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto del reclamo al diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria all'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali; letti i motivi del ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 Cost., e la memoria difensiva successivamente depositata con la quale si insta per l'assegnazione del ricorso alla Prima sezione penale; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 - 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero Giustizia, Rv. 282213 - 01); che, dunque, l'atto di assenso può essere rilasciato a condizione che sia puntualmente verificato che l'acquisito e la detenzione di tali prodotti, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato; che, nel caso di specie, a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, che espone compiutamente le ragioni preclusive alla chiesta autorizzazione, il ricorrente frappone obiezioni del tutto inidonee ad enucleare specifici profili di illegittimità; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto del reclamo al diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria all'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali; letti i motivi del ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 Cost., e la memoria difensiva successivamente depositata con la quale si insta per l'assegnazione del ricorso alla Prima sezione penale; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 - 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero Giustizia, Rv. 282213 - 01); che, dunque, l'atto di assenso può essere rilasciato a condizione che sia puntualmente verificato che l'acquisito e la detenzione di tali prodotti, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato; che, nel caso di specie, a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, che espone compiutamente le ragioni preclusive alla chiesta autorizzazione, il ricorrente frappone obiezioni del tutto inidonee ad enucleare specifici profili di illegittimità; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il
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