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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09137/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 8 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 28 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 56, 629 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale (v. pagina 2 della sentenza impugnata, ove si sottolinea che le dichiarazioni delle persone offese erano un elemento già di per sé sufficiente a fondare la colpevolezza dell'imputato, tanto più in quanto ampiamente riscontrate dagli accertamenti eseguiti dal carabinieri, intervenuti sul luogo dei fatti); Considerato che anche il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., si limita a riproporre una questione già compiutamente affrontata dal secondo giudice, che ha escluso la particolare tenuità della ricettazione, in ragione della natura primaria delle res ricettate e, dunque, del danno certamente di rilievo, patito dalle vittime; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 8 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 28 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 56, 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale (v. pagina 2 della sentenza impugnata, ove si sottolinea che le dichiarazioni delle persone offese erano un elemento già di per sé sufficiente a fondare la colpevolezza dell'imputato, tanto più in quanto ampiamente riscontrate dagli accertamenti eseguiti dal carabinieri, intervenuti sul luogo dei fatti); Considerato che anche il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., si limita a riproporre una questione già compiutamente affrontata dal secondo giudice, che ha escluso la particolare tenuità della ricettazione, in ragione della natura primaria delle res ricettate e, dunque, del danno certamente di rilievo, patito dalle vittime; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme