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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01862/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna, adito in sede di appello cautelare, ha, in riforma del provvedimento di rigetto pronunciato dal GIP, disposto la restituzione in favore dell'istante [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], indagato insieme ad [OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in relazione alle dichiarazioni IVA degli anni 2013-2017, della somma di €430.921,50, relativa all'importo dell'IVA dovuto per le annualità di imposta 2013, 2014 e 2015 oggetto di sequestro preventivodel 22.02.2019 finalizzato alla confisca diretta del profitto in ragione della mancanza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, in quanto ha ritenuto che le somme in questione non costituissero risparmio di spesa e dunque profitto suscettibile di sequestro funzionale alla confisca diretta dei reati in contestazione, in quanto derivati da rimesse effettuate dopo la scadenza dei termini rispettivamente previsti per il versamento delle suddette imposte, risultando i conti correnti attinti dalla misura cautelare non ancora aperti alla data di perfezionamento dei reati o presentando un saldo negative.

2. La Corte di Cassazione Sez. 3 con la sentenza n.40068 del 22.09.21 in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica ha richiamato la pronunciai delle Sezioni Unite di questa Corte del 27.5.2021.in cui si è affermato il principio che stante la peculiare caratteristica del danaro, configurante un bene per sua natura fungibile destinato a confondersi con le consistenze di uguale natura facenti già parte del patrimonio del destinatario, allorquando la confisca venga eseguita "mediante l'ablazione del danaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto derivante da reato debba essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente".

Sulla scorta di tale approdo, ha ritenuto che le somme depositate sul conto corrente nella titolarità degli indagati dopo la scadenza del termine per il versamento delle imposte, così come quelle in giacenza su conti correnti aperti dopo tale data, costituiscono, indipendentemente dalla prova del nesso di strumentalità con i reati sottesi all'emissione della misura cautelare, il profitto derivante dall'evasione fiscale, traducendosi l'omissione contributiva comunque in una locupletazione ingiusta, quanto meno in termini di mancato decremento.

Ha pertanto annullato l'ordinanza del Tribunale di Bologna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva disposto la restituzione delle somme attinte dal disposto sequestro sul presupposto che i non si trattasse del cd.

"profitto accrescitivo", ovverosia di importi già in possesso degli indagati al momento della consumazione dei reati in contestazione. 3.11 Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 31.1.22 giudic:ando in sede di rinvio disattendeva la richiesta di rinvio da parte della difesa dell'indagato e rigettava l'appello disponendo il ripristino del sequestro preventive di 430.291,50 euro. 3.1.A seguito di ricorso dei difensori della [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione della Suprema Corte con la sentenza 4940/2023 del 3.11.2022 dep. il 6.02.23 annullava senza rinvio l'ordinanza affermando che il legittimo impedimento del difensore documentato e tempestivamente comunicato costituiva causa di rinvio con conseguente nullità della udienza camerale.

4. Il Tribunale di Bologna nell'ordinanza in epigrafe ha riaffermato la sussistenza del fumus delicti con riferimento ai capi 1,2,3 interessati dall'appello in quanto [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'epoca dei fatti contestati era stato condannato già in primo grado con la sentenza del 16.06.2022 e, richiamando il principio di diritto, contenuto nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, ha affermato pienamente legittimo il sequestro della somma di 430.931 euro facente parte della maggiore provvista del conto corrente acceso dalla vecchia [OSCURATO:PERSONA] srl presso la filiale di Bologna.

Il Tribunale in via preliminare respingeva la richiesta di rinvio presentata dalla difesa dell'appellante che chiedeva il differimento della trattazione fissata il 29.05.2023 in vista della prossima pubblicazione in GU del DL che prevedeva il rinvio delle udienze ove una delle parti, nella specie [OSCURATO:PERSONA], fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cui all'elenco; in subordine deduceva il legittimo impedimento del Chiari a partecipare all'udienza camerale. 5.Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

5.1. Violazione di legge art. 321 cod.proc.pen. laddove l'impugnata ordinanza ha ritenuto sequestrabili somme di denaro pervenute sul conto corrente societario in un periodo successivo al tempo del commesso reato;

5.2. Questione di legittimità costituzionale degli artt 240, 321cod.pen. e 12 bis Dlgs 74/00 in relazione agli artt. 3/25/27 Cost. e 6 e 7 Cedu .

Lamenta che la pronuncia impugnata ha impropriamente esteso il principio affermato dalle Sezione Unite che si sono pronunciate sull'ammissibilità di un'ablazione diretta delle somme di denaro senza che sia necessaria la prova dell'illecita provenienza e comunque rispetto a somme di denaro pervenute in via successiva sul conto corrente della società cioè dopo il momento in cui si è realizzato il risparmio di spesa derivante dalla commissione del reato Ribadisce che nel caso di specie si è dato prova che le somme in sequestro derivavano da rimesse lecite pervenute in un periodo successivo alle scadenze per l'adempimento tributario per le annualità 2013,2014,2015.

La pronuncia del Tribunale non è rispettosa dei canoni fondamentali di cui agli art. 2 25 27 e agli art. 6 e 7 CEDU e solleva la questione di costituzionalità dell'art. 240 nella parte in cui rende applicabile alla confisca diretta del denaro a titolo di profitto o di prezzo del reato anche nei casi in cui sia provata l'origine lecita delle somme oggetto di ablazione e la riconducibilità ad un period successivo al tempus commissi delicti.

6. Nelle more della trattazione del processo i difensori di [OSCURATO:PERSONA] CHIARI, hanno fatto provenire a questa Corte di legittimità, il 16.11.2023, rinuncia al ricorso deducendo quanto segue" premesso che con comunicazione a mezzo pec del 13.10.2023 si trasmetteva copia del dispositivo della sentenza con cui in data 15.09.2023 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma decisione di primo grado, ha assolto gli imputati per- ché il fatto non sussiste e disposto la revoca della confisca, ritenuto che a seguito di detta pronuncia, configurante una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, è venuto meno l'interesse del ricorrente.

Ciò premesso e ritenuto, si insiste nella richiesta già formulata affinché [OSCURATO:PERSONA]. ma Corte voglia dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse" .

7. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia per carenza di interesse e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna, adito in sede di appello cautelare, ha, in riforma del provvedimento di rigetto pronunciato dal GIP, disposto la restituzione in favore dell'istante [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], indagato insieme ad [OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in relazione alle dichiarazioni IVA degli anni 2013-2017, della somma di €430.921,50, relativa all'importo dell'IVA dovuto per le annualità di imposta 2013, 2014 e 2015 oggetto di sequestro preventivodel 22.02.2019 finalizzato alla confisca diretta del profitto in ragione della mancanza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, in quanto ha ritenuto che le somme in questione non costituissero risparmio di spesa e dunque profitto suscettibile di sequestro funzionale alla confisca diretta dei reati in contestazione, in quanto derivati da rimesse effettuate dopo la scadenza dei termini rispettivamente previsti per il versamento delle suddette imposte, risultando i conti correnti attinti dalla misura cautelare non ancora aperti alla data di perfezionamento dei reati o presentando un saldo negative. 2. La Corte di Cassazione Sez. 3 con la sentenza n.40068 del 22.09.21 in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica ha richiamato la pronunciai delle Sezioni Unite di questa Corte del 27.5.2021.in cui si è affermato il principio che stante la peculiare caratteristica del danaro, configurante un bene per sua natura fungibile destinato a confondersi con le consistenze di uguale natura facenti già parte del patrimonio del destinatario, allorquando la confisca venga eseguita "mediante l'ablazione del danaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto derivante da reato debba essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente". Sulla scorta di tale approdo, ha ritenuto che le somme depositate sul conto corrente nella titolarità degli indagati dopo la scadenza del termine per il versamento delle imposte, così come quelle in giacenza su conti correnti aperti dopo tale data, costituiscono, indipendentemente dalla prova del nesso di strumentalità con i reati sottesi all'emissione della misura cautelare, il profitto derivante dall'evasione fiscale, traducendosi l'omissione contributiva comunque in una locupletazione ingiusta, quanto meno in termini di mancato decremento. Ha pertanto annullato l'ordinanza del Tribunale di Bologna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva disposto la restituzione delle somme attinte dal disposto sequestro sul presupposto che i non si trattasse del cd. "profitto accrescitivo", ovverosia di importi già in possesso degli indagati al momento della consumazione dei reati in contestazione. 3.11 Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 31.1.22 giudic:ando in sede di rinvio disattendeva la richiesta di rinvio da parte della difesa dell'indagato e rigettava l'appello disponendo il ripristino del sequestro preventive di 430.291,50 euro. 3.1.A seguito di ricorso dei difensori della [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione della Suprema Corte con la sentenza 4940/2023 del 3.11.2022 dep. il 6.02.23 annullava senza rinvio l'ordinanza affermando che il legittimo impedimento del difensore documentato e tempestivamente comunicato costituiva causa di rinvio con conseguente nullità della udienza camerale. 4. Il Tribunale di Bologna nell'ordinanza in epigrafe ha riaffermato la sussistenza del fumus delicti con riferimento ai capi 1,2,3 interessati dall'appello in quanto [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'epoca dei fatti contestati era stato condannato già in primo grado con la sentenza del 16.06.2022 e, richiamando il principio di diritto, contenuto nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, ha affermato pienamente legittimo il sequestro della somma di 430.931 euro facente parte della maggiore provvista del conto corrente acceso dalla vecchia [OSCURATO:PERSONA] srl presso la filiale di Bologna. Il Tribunale in via preliminare respingeva la richiesta di rinvio presentata dalla difesa dell'appellante che chiedeva il differimento della trattazione fissata il 29.05.2023 in vista della prossima pubblicazione in GU del DL che prevedeva il rinvio delle udienze ove una delle parti, nella specie [OSCURATO:PERSONA], fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cui all'elenco; in subordine deduceva il legittimo impedimento del Chiari a partecipare all'udienza camerale. 5.Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 5.1. Violazione di legge art. 321 cod.proc.pen. laddove l'impugnata ordinanza ha ritenuto sequestrabili somme di denaro pervenute sul conto corrente societario in un periodo successivo al tempo del commesso reato; 5.2. Questione di legittimità costituzionale degli artt 240, 321cod.pen. e 12 bis Dlgs 74/00 in relazione agli artt. 3/25/27 Cost. e 6 e 7 Cedu . Lamenta che la pronuncia impugnata ha impropriamente esteso il principio affermato dalle Sezione Unite che si sono pronunciate sull'ammissibilità di un'ablazione diretta delle somme di denaro senza che sia necessaria la prova dell'illecita provenienza e comunque rispetto a somme di denaro pervenute in via successiva sul conto corrente della società cioè dopo il momento in cui si è realizzato il risparmio di spesa derivante dalla commissione del reato Ribadisce che nel caso di specie si è dato prova che le somme in sequestro derivavano da rimesse lecite pervenute in un periodo successivo alle scadenze per l'adempimento tributario per le annualità 2013,2014,2015. La pronuncia del Tribunale non è rispettosa dei canoni fondamentali di cui agli art. 2 25 27 e agli art. 6 e 7 CEDU e solleva la questione di costituzionalità dell'art. 240 nella parte in cui rende applicabile alla confisca diretta del denaro a titolo di profitto o di prezzo del reato anche nei casi in cui sia provata l'origine lecita delle somme oggetto di ablazione e la riconducibilità ad un period successivo al tempus commissi delicti. 6. Nelle more della trattazione del processo i difensori di [OSCURATO:PERSONA] CHIARI, hanno fatto provenire a questa Corte di legittimità, il 16.11.2023, rinuncia al ricorso deducendo quanto segue" premesso che con comunicazione a mezzo pec del 13.10.2023 si trasmetteva copia del dispositivo della sentenza con cui in data 15.09.2023 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma decisione di primo grado, ha assolto gli imputati per- ché il fatto non sussiste e disposto la revoca della confisca, ritenuto che a seguito di detta pronuncia, configurante una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, è venuto meno l'interesse del ricorrente. Ciò premesso e ritenuto, si insiste nella richiesta già formulata affinché [OSCURATO:PERSONA]. ma Corte voglia dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse" . 7. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia per carenza di interesse e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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