CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 29100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente (Z)C,b l iv A/4/1 [SENTENZA.] sul ricorso iscritto ai n. 1679/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro • • [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli, corso [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] carino; - controrícorrente - nonché contro doBank spa elettivamente domiciliata in Roma, via Bonconnpagni, 16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono, Mc eXIal-MA-Leo, rrH2c4.0:04etuRA'n's4-now 1.t. et,i4n dainlavv. 4GtotAdig rtER-40t4 autut'c.44.. ilort° ri° i"' 4gU • ISC)r°r4•14 t`Wceol-43% avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 3774/ 2018, depositata il 25.7.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.6.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un immobile sito in Noia, meglio descritto in ricorso. Se non che, la Bifulco aveva garantito con fideiussione i debiti contratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca di Roma. Poiché quest'ultima era divenuta creditrice della società della somma di 626.468,56 C, ha costituito in mora la garante allo scopo di far valere la fideiussione. 2.-Tuttavia, la Bifulco ha alienato la sua proprietà ai signori [OSCURATO:PERSONA] e Sirig nano, subito dopo la messa in mora: la banca ne ha ricavato l'intenzione di eludere il credito ed ha agito in giudizio nei confronti sia degli acquirenti che dell'alienante, per far valere, in primo luogo, la simulazione della vendita, ed in secondo luogo, la sua revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 codice civile. 3.-Gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e Sirignano si sono costituiti in giudizio eccependo la regolarità del trasferimento immobiliare, attestata dalla congruità del prezzo effettivamente corrisposto e dalla circostanza che lo stesso giorno dell'acquisto era stato stipulato un mutuo concesso da [OSCURATO:PERSONA] per la somma di 120.000 C, destinato per l'appunto al pagamento del prezzo di compravendita. Il Tribunale di Noia ha tuttavia accolto la domanda di simulazione assoluta della compravendita sul presupposto che non vi era alcuna prova dell'avvenuto pagamento del prezzo, di cui si dava, Si, atto nel rogito notarile, ma non se ne indicavano le concrete modalità; dalla circostanza che il mutuo non era finalizzato espressamente all'acquisto dell' immobile, e che, anzi, su quel mutuo era stato costituito un pegno a favore della banca mutuante, che lo aveva utilizzato per la estinzione di altro debito dei mutuatari; che non vi era alcuna prova dunque che le somme prese a mutuo fossero effettivamente transitate sul conto degli acquirenti. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'appello con la particolarità che, nel giudizio di secondo grado, i convenuti acquirenti hanno depositato la documentazione attestante l'effettivo pagamento delle rate di cui il Tribunale in primo grado, con ordine di esibizione ex articolo 210 cpc, aveva imposto il deposito. Il giudice di appello ha tuttavia ritenuto questa produzione tardiva ai sensi dell'articolo 345 cpc e non ne ha tenuto conto nella decisione. et< poi,+.4.1..0 me s_imot eA, 4.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorronoYd- su con due motivi di censura dei quali chiede il Inetto la [OSCURATO:PERSONA] spa, succeduta a Unicredit, che aveva a sua volta incorporato Banca di Roma, originaria attrice, e che si è costituita con controricorso. E' successivamente intervenuta, in luogo di DoBank, la società [OSCURATO:PERSONA] srl, che di quella ha acquistato i crediti. Considerato che 5-Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 112, 345 del codice di procedura civile nonché 1414 e seguenti del codice civile ed infine vizio di motivazione. La censura è rivolta a contestare l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui la produzione documentale in secondo grado era da ritenersi tardiva. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del regime transitorio dell'articolo 345 c.p.c, ed in particolare non avrebbe tenuto conto della circostanza che la soppressione, avvenuta nel 2012, ad opera della legge numero 134, non si applica ratione temporis al giudizio in esame, e dunque, quando è stato deciso l'appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare l'indispensabilità della prova ai fini della sua ammissibilità. motivo è infondato. E' principio di diritto che la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo 1'11 settembre 2012.(Cass. 21606 / 2021; Cass. 6590 del 2917). In sostanza, per le sentenze di primo grado pubblicate dopol'll settembre 2012 si applica l'articolo 345 codice di procedura civile nel testo attualmente vigente, e riformato dalla citata legge 134 del 2012, che ha escluso la possibilità di ammettere prove nuove in appello anche se indispensabili. Pertanto, al momento della proposizione dell'appello, vale a dire il 24 settembre del 2014, era in vigore il testo attuale dell'articolo 345 c.p.c., che, a differenza del testo precedente, non fa più riferimento alla possibilità di ammettere documenti nuovi in appello se indispensabili. 6.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova orale assunta nel giudizio di primo grado. Secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato la prova testimoniale attribuendo al teste dichiarazioni imprecise ed irrilevanti, che invece erano significative della effettiva volontà di acquistare. Il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente valorizzato, anzi avrebbe del tutto travisato la prova orale, da cui sarebbe invece emerso chiaramente l'avvenuto pagamento del prezzo. Il motivo è inammissibile. La valutazione delle prove è accertamento in fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito e censurabile in Cassazione soltanto per difetto assoluto di motivazione o travisamento del fatto, ma nessuno dei due vizi è ravvisabile nella decisione impugnata, che non solo ha dato conto del perché ha ritenuto inattendibile, e comunque irrilevante, la deposizione dei testi, ma soprattutto ha tratto la sua convinzione della simulazione del contratto anche da altre prove indiziarie, ed in particolare, come si è detto, dalla mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo, ed inoltre dalla mancata disponibilità del bene acquistato, nonché dalla circostanza che il mutuo non era finalizzato all'acquisto, bensì' all'estinzione di un debito pregresso. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite ,-/-413/4 nella misura di 400300 eurcoltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteri