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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18346/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, fatto commesso i; 26 ottobre 2019.

Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

2. Illogicità della motivazione quanto alla inesistenza della prova attestante lo stato di ebbrezza mentre conduceva l'automobile in considerazione del lasso temporale intercorso tra tale frangente e il rilevamento con etilometro;

3. Illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'incidente;

4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri.; considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa; 1considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la prospettazione, del tutto generica nella sua formulazione, trova evidente smentita, come confermato da corte Cost. n. 38 del 2026, alla luce dell'applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla c.d. legge Orlando.

Il reato, infatti, è stato commesso dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

Tale legge, come è noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dali'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla .pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (30 ottobre 2025), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, dovendo computarsi, fra il primo ed il secondo grado, il periodo di sospensione previsto dalla disposizione sopra richiamata; considerato, quanto al secondo e al terzo motivo di doglianza, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte -ibadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280958); inoltre, accertato il tamponamento da parte dell'imputato dell'autovettura al cui interno si trovavano persone rimaste ferite, conferente appare il richiamo al dictum di Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, secondo cui in tema di guida in statc, di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, corima 2-bis, cod. 2strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alta collettività; considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, fatto commesso i; 26 ottobre 2019. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 2. Illogicità della motivazione quanto alla inesistenza della prova attestante lo stato di ebbrezza mentre conduceva l'automobile in considerazione del lasso temporale intercorso tra tale frangente e il rilevamento con etilometro; 3. Illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'incidente; 4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri.; considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa; 1considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la prospettazione, del tutto generica nella sua formulazione, trova evidente smentita, come confermato da corte Cost. n. 38 del 2026, alla luce dell'applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla c.d. legge Orlando. Il reato, infatti, è stato commesso dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come è noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dali'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla .pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (30 ottobre 2025), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, dovendo computarsi, fra il primo ed il secondo grado, il periodo di sospensione previsto dalla disposizione sopra richiamata; considerato, quanto al secondo e al terzo motivo di doglianza, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte -ibadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280958); inoltre, accertato il tamponamento da parte dell'imputato dell'autovettura al cui interno si trovavano persone rimaste ferite, conferente appare il richiamo al dictum di Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, secondo cui in tema di guida in statc, di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, corima 2-bis, cod. 2strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alta collettività; considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M