CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 26664/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; g iusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; giust a procura in atti; controricorrentee ricorrente in via incidentale Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n.132-2024, depositata il 26.2.2024, N.R.G. 225-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che controparte ha accettato la stessa; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dato atto che il ricorso incidentale della società controricorrente è condizionato e che entrambe le parti hanno chiesto l’estinzione del processo (o la declaratoria di cessazione della materia del contendere), dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1°.10.2025