CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3422/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni, n. 35; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, piazza Barberini, n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1039/20, depositata il 6 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 3422/2021 Numero sezionale 4608/2022 Numero di raccolta generale 15847/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Rilevato che il Comune di Licata ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 luglio 2020, con cui la Corte d'appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte 11 aprile 2016, n. 7075, ha accolto l'opposizione alla stima proposta da [OSCURATO:PERSONA], già proprietaria di un fondo della superficie di 3.820 mq. riportato in Catasto al foglio 103, particella 54, determinando in Euro 374.000,00, oltre interessi legali, l'indennità dovuta per l'espropriazione dell'immobile, disposta con determina dirigenziale del 24 agosto 2006, ed in Euro 94.950,00 l'indennità dovuta per l'occupazione legit- tima, disposta con determina dirigenziale del 20 luglio 2001; che la Zarbo ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, censu- rando la sentenza impugnata per aver riconosciuto la natura edificabile del fondo espropriato, in quanto incluso in zona B3, classificata come «parte ur- bana consolidata di completamento e ristrutturazione», senza tenere conto della destinazione dello stesso a viabilità; che con il secondo motivo il Comune deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto natura espropriativa al vincolo apposto sul fondo espro- priato, in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cas- sazione, secondo cui tale vincolo ricorre solo in presenza di una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all'interno e a servizio di singole zone; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono infondati; che non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che il fondo espropriato risultava incluso in zona B3, avente carattere edificabile, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'edificabilità le- gale, la circostanza che nell'ambito della predetta zona lo stesso fosse con- 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 3422/2021 Numero sezionale 4608/2022 Numero di raccolta generale 15847/2022 cretamente destinato alla realizzazione di opere di viabilità, osservando che Data pubblicazione 17/05/2022 la classificazione prevista dal piano regolatore generale non implica necessa- riamente la destinazione dei suoli all'edilizia privata, ma può comprendere anche strade, piazze, parcheggi e spazi liberi in genere, la cui localizzazione non dà luogo a vincoli di natura conformativa, ma espropriativa, potendo gli stessi realizzarsi soltanto mediante l'espropriazione dei terreni sui quali ven- gono ad incidere; che le predette considerazioni si pongono perfettamente in linea con l'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla stessa difesa del ricorrente, secondo cui l'indicazione delle opere di viabilità nel piano re- golatore generale, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 1, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, pur comportando un vincolo d'inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio nel sistema di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, fondato sulla bipartizione tra suoli edificabili e non edificabili, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone, prevista dall'art. 13 della legge n. 1150 cit. e di regola rimessa allo strumento di attuazione, la quale dà luogo a vincoli di carattere espropriativo, in quanto imposti a titolo particolare, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, incidente su specifici beni (cfr. Cass., Sez. I, 12/05/ 2017, n. 11913; 28/09/2016, n. 19204; 25/09/2007, n. 19924); che tale orientamento è stato ribadito da questa Corte anche con la sen- tenza n. 7075 del 2016, la quale ha ritenuto errata la sentenza di merito, nella parte in cui aveva attribuito carattere conformativo al vincolo particolare incidente sul fondo occupato, per effetto della destinazione dello stesso a strada a servizio di una zona edificata, affermando che la destinazione di un suolo ad opere di viabilità non costituisce di per sé espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale in funzione della riparti- zione in zone del territorio comunale, sicché la natura di vincolo a carattere conformativo della relativa previsione (e la natura non edificatoria dell'area) ricorre soltanto se il piano regolatore generale ha previsto la strada nell'am- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 3422/2021 Numero sezionale 4608/2022 Numero di raccolta generale 15847/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 bito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine ge- nerale ricadenti su una pluralità indistinta di beni, mentre sussiste un vincolo preordinato all'espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all'interno e a servizio delle singole zone; che l'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata in ordine al ca- rattere particolare del vincolo non trova smentita, ma anzi conferma nella circostanza, riferita dal c.t.u. nominato nel corso dell'istruttoria e fatta valere dal ricorrente, che nella specie la destinazione a viabilità non sia prevista dal piano regolatore generale, ma dalle norme di attuazione, costituendo proprio queste ultime, come si è detto, la sede appropriata per l'individuazione delle aree destinate alla viabilità a servizio di singole zone; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo; che è inammissibile la domanda di liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, pro- posta dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380- bis, secondo comma, cod. proc. civ, non essendosi al riguardo instaurato ri- tualmente il contraddittorio, dal momento che il difensore non ha provveduto alla notificazione dell'elenco dei documenti depositati a sostegno della stessa, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 25/11/2021, n. 36646; 31/08/2020, n. 18079; 4/10/2018, n. 24201; 11/02/2009, n. 3341); che la manifesta infondatezza dell'impugnazione non giustifica infine la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendo nella specie né i presupposti necessari per la confi- gurabilità della fattispecie di cui al primo comma, ai fini della quale non è sufficiente la mera opinabilità delle tesi difensive sostenute, ma occorre che la parte abbia avuto coscienza dell'infondatezza della domanda o abbia omesso l'uso della normale diligenza per acquisire tale consapevolezza (cfr. Cass., Sez. Sez. I, 9/02/2017, n. 3464; 21/07/2000, n. 9579), né quelli ri- chiesti per la sussistenza della responsabilità di cui al terzo comma, ai fini della quale è necessario che la proposizione del ricorso per cassazione sia 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 3422/2021 Numero sezionale 4608/2022 Numero di raccolta generale 15847/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 oggettivamente valutabile come abuso del processo, configurabile allorché la parte non abbia compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argo- mentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (cfr. Cass., Sez. III, 11/02/2022, n. 4430; Cass., Sez. II, 6/12/2021, n. 38528). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t