CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Stefano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna per concorso in furto aggravato - commesso a bordo di un ciclomotore provento di furto - ai danni di persona offesa settantasettenne, alla quale era stata sottratta una borsa con effetti personali e circa euro 80,00, riposta nel cestello della bicicletta (in Verona il 18/11/2013), con la recidiva qualificata, riconosciute le generiche equivalenti alle aggravanti; ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Prk4enA [OSCURATO:PERSONA] erranti ne-C Cr/3j D E POSI