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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18992/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31415/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2181/01/2020 depositata il 6 marzo 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n.

NA0478499/2017), emesso dall’Agenzia del territorio, in forza di una denuncia di variazione Docfa presentata da [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente), proprietario nellamisura del 50%, con la moglie [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ad un immobile sito in Napoli, rispetto al quale era stata proposta la classificazione in A/1; - in fatto, il 27 aprile 2015 il ricorrente con la coniuge avevano acquistato l’immobile da [OSCURATO:PERSONA] e, nell’atto di compravendita, si dava atto dell’esistenza di un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e la venditrice, in relazione ad un avviso di accertamento del 2014 con il quale era stata comunicata la variazione catastale dell’immobile dalla categoria A/2, alla categoria A/1, classe 1; - il 14 settembre 2016 la CTR Campania, in relazione all’appello proposto dalla venditrice Basile, con sentenza non nota alle parti ha accertato la classificazione dell’immobile in A/2; la sentenza è stata depositata il 23 novembre 2016; - il 27 ottobre 2016 il ricorrente e la coniuge hanno presentato dichiarazione Docfa per lavori di ristrutturazione dell’appartamento indicando il cespite in oggetto nella categoria A/1, classe 1; - la CTP ha rigettato il ricorso p roposto dall’odierno ricorrente sul presupposto che: a) lo stesso non avesse fornito la prova della notifica della sentenza che aveva accertato il classamento dell’immobile in A 2; b) era contraddittorio il comportamento del ricorrente, il quale aveva egli stesso proposto un classamento in A/1, dopo avere eseguito dei lavori interni e poi aveva richiesto l’applicazione di un classamento in A/2 antecedente ai lavori; - la CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: • con rife rimento alla notifica deve essere riformata la pronuncia del primo grado, in quanto risulta che l’Agenzia effettivamente ebbe a ricevere la notifica della sentenza in data 11.1.2017; • la notifica, tuttavia, è intervenuta successivamente alla Docfa del 27.10.2016 che proponeva la classificazione in A/1 classe 1; • tale proposta supera il giudicato che si riferisce, peraltro, alla classificazione dell’immobile nel 2014; «…Il giudicato e l'eccezione relativa formulata dal contribuente non hanno pregio in questo caso, in quanto successivamente sono intervenuti i lavori di ristrutturazione, una diversa redistribuzione dei vani all'interno, tanto che la Docfa propone all'amministrazione la più onerosa classificazione catastale»; • anche la comparazione con gli altri ap partamenti vede unità immobiliari con classificazione A/2 in uno a una significativa presenza di classificazioni in A/1 fra gli immobili viciniori, tanto che non risultano ragioni per disattendere quanto indicato nella Docfa e ritenuto dall'ufficio con l'atto impugnato; - il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita memoria, la controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ.

Si duole che la CTR non abbia tenuto conto della sentenza resa tra le parti che costituisce giudicato.

Contesta che il provvedimento impugnato non abbia considerato che non erano sopraggiunti fatti nuovi riguardanti l'immobile, idonei a giustificare e determinare il diverso e superiore classamento.

Deduce, infine, che la sentenza definitiva resa tra le parti andava correttamente annotata nel registro catastale con conseguente aggiornamento dell'archivio storico, affinché l'immobile in questione risultasse, almeno fino alla data del 23 novembre 2016 di deposito della sentenza, ovvero fino alla data del 27 ottobre 2016 di presentazione della Docfa, nella classe A/2 e successivamente nella A/1.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20 r.d. 13 aprile 1939, n. 652, come modificato dal d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, in relazione al d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e dei principi di diritto sul valore dichiarativo di mera scienza del [OSCURATO:PERSONA] avviso del ricorrente la rendita proposta non è vincolante per l’[OSCURATO:PERSONA], la quale può ben collocare l’immobile in una diversa classe.

Contesta la decisione impugnata nella parte in cui viene attribuito valore vincolante alla proposta solo per il contribuente.

Precisa in proposito che non si trattava di una proposta di riclassificazione dell’immobile in A/1, ma solo di un’indicazione della classe in cui l’immobile era già inserito, in forza di un accertamento già eseguito dall’[OSCURATO:PERSONA] e confermato in primo grado.

La procedura Docfa, infatti, era stata attivata per comunicare al catasto una diversa organizzazione degli spazi interni dell’immobile che a quella data risultava classificato in A/1.

3. I motivi sono infondati e, stante la loro stretta connes sione, possono essere trattati congiuntamente.

Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza impugnata, lungi dall’omettere il fatto decisivo costituito dal giudicato lo ha, viceversa, preso in esame, come risulta anche da quanto sopra riportato.

I giudici di secondo grado, poi, correttamente hanno deciso che nella specie l’efficacia espansiva del giudicato fosse preclusa.

Il giudicato relativo al classamento dell’immobile per l’annualità 2014 è stato, infatti, superato dalla presentazione della dichiarazione Docfa da parte del ricorrente, il quale ha indicato che l’immobile fosse da ricondurre alla categoria A/1.

Priva di pregio è l’affermazione che con la dichiarazione in questione il ricorrente intendesse solamente avvertire il catasto della variazione degli spazi interni. [OSCURATO:PERSONA] è una procedura a struttura fortemente partecipativa in cui la parte propone una variazione e tale dichiarazione deve essere presa nella sua interezza, comprensiva dell’indicazione relativa al classamento (Cass. Sez. 6 -5, n. 17971/2018, Rv. 649802 – 01; Sez. 5, n. 2268/2014, Rv. 629511 – 01; Sez. 5, n. 16824/2006, Rv. 593925 -01).

Sotto il diverso profilo del giudicato è del tutto condiviso il principio di legittimità, secondo cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (ex multis Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 – 01, n. 25516/2019, Rv. 655438 – 01, n. 1300/2018, Rv. 646807 – 01, n. 6953/2015, Rv. 635195 - 01).

Si osserva, tuttavia, che l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, con la conseguenza che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (tra le varie, Cass., Sez. 3, n. 25454/2007, Rv. 600802 – 01; Sez. 1, n. 19780 del 25/07/2018, Rv. 649955 – 01; Sez. 1, n. 6889/2023, Rv. 667137 -01)

3.1. Nel caso di specie il ricorrente ha presentato una Docfa il 27.10.2016, comunicando di avere effettuato lavori di ristrutturazione ed indicando la classificazione in A/1, classe 1, come effettivamente risultava stabilita dall’ente impositore.

Sulla scorta di quanto finora esposto, tale dichiarazione, in quanto relativa ad una immutazione dello stato dei luoghi successiva al giudicato (evenienza fattuale, quest’ultima, appurata dal giudice di merito con esito qui non rivedibile) supera la portata preclusiva del giudicato stesso.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che il fatto sopravvenuto sono i lavori di ristrutturazione e la Docfa che, in conseguenza, ha proposto una rendita catastale.

Esclusa quindi ogni preclusione, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'esecuzione dei lavori era tale da effettivamente giustificare la (richiesta) categoria A/1 attiene parimenti al fatto e non può essere sindacata in questa sede.

4. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31415/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2181/01/2020 depositata il 6 marzo 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. NA0478499/2017), emesso dall’Agenzia del territorio, in forza di una denuncia di variazione Docfa presentata da [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente), proprietario nellamisura del 50%, con la moglie [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ad un immobile sito in Napoli, rispetto al quale era stata proposta la classificazione in A/1; - in fatto, il 27 aprile 2015 il ricorrente con la coniuge avevano acquistato l’immobile da [OSCURATO:PERSONA] e, nell’atto di compravendita, si dava atto dell’esistenza di un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e la venditrice, in relazione ad un avviso di accertamento del 2014 con il quale era stata comunicata la variazione catastale dell’immobile dalla categoria A/2, alla categoria A/1, classe 1; - il 14 settembre 2016 la CTR Campania, in relazione all’appello proposto dalla venditrice Basile, con sentenza non nota alle parti ha accertato la classificazione dell’immobile in A/2; la sentenza è stata depositata il 23 novembre 2016; - il 27 ottobre 2016 il ricorrente e la coniuge hanno presentato dichiarazione Docfa per lavori di ristrutturazione dell’appartamento indicando il cespite in oggetto nella categoria A/1, classe 1; - la CTP ha rigettato il ricorso p roposto dall’odierno ricorrente sul presupposto che: a) lo stesso non avesse fornito la prova della notifica della sentenza che aveva accertato il classamento dell’immobile in A 2; b) era contraddittorio il comportamento del ricorrente, il quale aveva egli stesso proposto un classamento in A/1, dopo avere eseguito dei lavori interni e poi aveva richiesto l’applicazione di un classamento in A/2 antecedente ai lavori; - la CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: • con rife rimento alla notifica deve essere riformata la pronuncia del primo grado, in quanto risulta che l’Agenzia effettivamente ebbe a ricevere la notifica della sentenza in data 11.1.2017; • la notifica, tuttavia, è intervenuta successivamente alla Docfa del 27.10.2016 che proponeva la classificazione in A/1 classe 1; • tale proposta supera il giudicato che si riferisce, peraltro, alla classificazione dell’immobile nel 2014; «…Il giudicato e l'eccezione relativa formulata dal contribuente non hanno pregio in questo caso, in quanto successivamente sono intervenuti i lavori di ristrutturazione, una diversa redistribuzione dei vani all'interno, tanto che la Docfa propone all'amministrazione la più onerosa classificazione catastale»; • anche la comparazione con gli altri ap partamenti vede unità immobiliari con classificazione A/2 in uno a una significativa presenza di classificazioni in A/1 fra gli immobili viciniori, tanto che non risultano ragioni per disattendere quanto indicato nella Docfa e ritenuto dall'ufficio con l'atto impugnato; - il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita memoria, la controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Si duole che la CTR non abbia tenuto conto della sentenza resa tra le parti che costituisce giudicato. Contesta che il provvedimento impugnato non abbia considerato che non erano sopraggiunti fatti nuovi riguardanti l'immobile, idonei a giustificare e determinare il diverso e superiore classamento. Deduce, infine, che la sentenza definitiva resa tra le parti andava correttamente annotata nel registro catastale con conseguente aggiornamento dell'archivio storico, affinché l'immobile in questione risultasse, almeno fino alla data del 23 novembre 2016 di deposito della sentenza, ovvero fino alla data del 27 ottobre 2016 di presentazione della Docfa, nella classe A/2 e successivamente nella A/1. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20 r.d. 13 aprile 1939, n. 652, come modificato dal d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, in relazione al d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e dei principi di diritto sul valore dichiarativo di mera scienza del [OSCURATO:PERSONA] avviso del ricorrente la rendita proposta non è vincolante per l’[OSCURATO:PERSONA], la quale può ben collocare l’immobile in una diversa classe. Contesta la decisione impugnata nella parte in cui viene attribuito valore vincolante alla proposta solo per il contribuente. Precisa in proposito che non si trattava di una proposta di riclassificazione dell’immobile in A/1, ma solo di un’indicazione della classe in cui l’immobile era già inserito, in forza di un accertamento già eseguito dall’[OSCURATO:PERSONA] e confermato in primo grado. La procedura Docfa, infatti, era stata attivata per comunicare al catasto una diversa organizzazione degli spazi interni dell’immobile che a quella data risultava classificato in A/1. 3. I motivi sono infondati e, stante la loro stretta connes sione, possono essere trattati congiuntamente. Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza impugnata, lungi dall’omettere il fatto decisivo costituito dal giudicato lo ha, viceversa, preso in esame, come risulta anche da quanto sopra riportato. I giudici di secondo grado, poi, correttamente hanno deciso che nella specie l’efficacia espansiva del giudicato fosse preclusa. Il giudicato relativo al classamento dell’immobile per l’annualità 2014 è stato, infatti, superato dalla presentazione della dichiarazione Docfa da parte del ricorrente, il quale ha indicato che l’immobile fosse da ricondurre alla categoria A/1. Priva di pregio è l’affermazione che con la dichiarazione in questione il ricorrente intendesse solamente avvertire il catasto della variazione degli spazi interni. [OSCURATO:PERSONA] è una procedura a struttura fortemente partecipativa in cui la parte propone una variazione e tale dichiarazione deve essere presa nella sua interezza, comprensiva dell’indicazione relativa al classamento (Cass. Sez. 6 -5, n. 17971/2018, Rv. 649802 – 01; Sez. 5, n. 2268/2014, Rv. 629511 – 01; Sez. 5, n. 16824/2006, Rv. 593925 -01). Sotto il diverso profilo del giudicato è del tutto condiviso il principio di legittimità, secondo cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (ex multis Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 – 01, n. 25516/2019, Rv. 655438 – 01, n. 1300/2018, Rv. 646807 – 01, n. 6953/2015, Rv. 635195 - 01). Si osserva, tuttavia, che l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, con la conseguenza che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (tra le varie, Cass., Sez. 3, n. 25454/2007, Rv. 600802 – 01; Sez. 1, n. 19780 del 25/07/2018, Rv. 649955 – 01; Sez. 1, n. 6889/2023, Rv. 667137 -01) 3.1. Nel caso di specie il ricorrente ha presentato una Docfa il 27.10.2016, comunicando di avere effettuato lavori di ristrutturazione ed indicando la classificazione in A/1, classe 1, come effettivamente risultava stabilita dall’ente impositore. Sulla scorta di quanto finora esposto, tale dichiarazione, in quanto relativa ad una immutazione dello stato dei luoghi successiva al giudicato (evenienza fattuale, quest’ultima, appurata dal giudice di merito con esito qui non rivedibile) supera la portata preclusiva del giudicato stesso. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che il fatto sopravvenuto sono i lavori di ristrutturazione e la Docfa che, in conseguenza, ha proposto una rendita catastale. Esclusa quindi ogni preclusione, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'esecuzione dei lavori era tale da effettivamente giustificare la (richiesta) categoria A/1 attiene parimenti al fatto e non può essere sindacata in questa sede. 4. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppost
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