CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1595-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2022 n. 1595 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- Con ricorso presentato in data 11 settembre 2021 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione compensi emesso dal Tribunale di Lanciano con il quale, nel liquidare i compensi relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per € 55.405,78, proposto dalla cliente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il compenso per le sole fasi successive al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha rigettato il ricorso con ordinanza del 23/11/2021 Evidenziava che l’articolo 109 DPR 115/2002 fa decorrere gli effetti della ammissione, con conseguente liquidazione dei compensi a carico dell’Erario, solo dal deposito della domanda. Quanto alla prima richiesta di ammissione presentata al CDO, rilevava che non era stato prodotto il provvedimento del Consiglio (inammissibilità, rigetto, ammissione) che avrebbe consentito di verificare i motivi del deposito di nuova domanda; né tantomeno parte ricorrente aveva dato prova della esistenza dei presupposti di ammissione a far data dall’ottobre 2017 e fino al 27 ottobre 2020. Inoltre, il precedente di legittimità invocato dal ricorrente a sostegno della retroattività degli effetti non si applicava al caso di specie, riferendosi alla ipotesi di nuova domanda per il medesimo periodo, con medesime allegazioni, dati e dichiarazioni e conseguente riedizione del potere decisionale, poiché solo in questo caso la successiva ammissione comporta la retroazione degli effetti alla domanda originariamente Ric. 2022 n. 1595 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- presentata, attesa la erronea deliberazione iniziale del Consiglio. Nella fattispecie il ricorrente non aveva dato prova che le ragioni e i dati sottesi alla prima domanda fossero i medesimi della seconda domanda (presentata tre anni dopo), né aveva prodotto le note già depositate davanti al GI e documentazione a corredo al fine di giungere a diversa valutazione da parte del giudice dell’opposizione. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 del DPR n.115 del 2002 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Oltre a dedursi la motivazione meramente apparente del provvedimento gravato, si ribadisce che costituisce un principio consolidato quello secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato copre anche le attività anteriori all’ammissione, come peraltro recepito anche da Circolare del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia civile del 15/10/2014 Aggiunge il ricorrente che la decisione ha invece liquidato i compensi per la sola fase decisionale, ritenendo che solo questa si fosse svolta dopo la presentazione della seconda richiesta di ammissione al patrocinio indirizzata al CDO, ma non si è tenuto conto della prima istanza del 13/2/2017. La decisione gravata ha, poi, ritenuto che le due istanze non fossero di identico contenuto, imputando al ricorrente di non Ric. 2022 n. 1595 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- avere esibito le stesse, onde avvedersi della loro identità, il tutto anche in violazione dell’art. 15 del D. lgs. 150/2011, che nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, prevede che il giudice possa chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione”, locuzione che è stata intesa nel senso che non sia una mera espressione di discrezionalità, ma implichi un potere-dovere di decidere “causa cognita". Per l’effetto, ove vi fosse stato il dubbio sul contenuto delle richieste di ammissione, essendo le stesse versate negli atti del procedimento presupposto, il giudice dell’opposizione ne avrebbe dovuto disporre d’ufficio l’acquisizione. Il secondo motivo denuncia che il Tribunale di Lanciano ha altresì violato il principio secondo il quale la decorrenza del diritto al patrocinio a spese dello Stato decorre dalla data della domanda, finanche quando la stessa sia stata dichiarata inammissibile dell’Ordine degli avvocati competente, e ciò in quanto la successiva ammissione da parte del giudice o da parte dello stesso Ordine retroagiscono ab initio, ovvero importano la liquidazione dell’intero compenso dalla data della prima istanza. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine Ric. 2022 n. 1595 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -5- degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine (cfr. ex multis Cass. n. 20710/2017; Cass. n. 4695/2020). Infatti, gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine professionale (Cass. n. 3050/2021). La decisione gravata non si è attenuta a tale principio, avendo negato rilevanza alla prima istanza di ammissione avanzata personalmente dalla parte, e, per quanto riferito dallo stesso ricorrente archiviata, omettendo tuttavia di verificare la continuità anche di contenuto tra la prima istanza e quella Ric. 2022 n. 1595 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -6- successivamente proposta nell’interesse dell’assistita dall’attuale ricorrente, addebitando alla difesa dell’opponente l’omessa produzione di tali istanze, sebbene già prodotte al giudice che aveva emesso il decreto di liquidazione opposto. In tal modo ha altresì contravvenuto al principio secondo cui in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto corretto il diniego di liquidazione delle voci inerenti la redazione delle richieste – per conto del cliente sorvegliato speciale - di autorizzazione ad allontanarsi dal Comune solo perché non risultavano allegate le relative richieste, nonostante il giudice potesse procedere autonomamente al reperimento delle istanze contenute nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità, così verificando sia l'" an " che il " quantum "; Cass. n. 23133/2021). Ne deriva che la soluzione cui è pervenuto il giudice dell’opposizione è frutto di una disamina parziale del materiale probatorio che aveva l’onere di acquisire su iniziativa officiosa, Ric. 2022 n. 1595 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -7- essendo quindi giunta a disattendere la richiesta di liquidazione dei compensi anche per le fasi anteriori alla presentazione della seconda istanza di ammissione, sulla base di una rigida applicazione della regola dell’onere della prova, che però soffre per effetto della previsione di cui all’art. 15 citato, di un’evidente attenuazione ed agevolazione in favore dell’opponente. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in parte qua, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lanciano in persona di diverso magistrato. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa decisione su di un punto decisivo dell’opposizione. Il ricorrente, infatti, in via subordinata rispetto alla censura che investiva la limitazione della liquidazione per la sola fase decisionale, aveva dedotto che anche per tale liquidazione vi era stata una violazione dei minimi inderogabili di legge. Anche tale motivo è fondato, in quanto l’ordinanza impugnata si è soffermata esclusivamente sula richiesta di estendere la liquidazione anche alle fasi antecedenti alla presentazione dell’istanza di ammissione poi accolta in via provvisoria del CDO, senza però esaminare anche, per i compensi liquidati, la denuncia circa la pretesa violazione dei minimi tariffari. Ne consegue che l’ordinanza gravata deve essere cassata anche in relazione a tale profilo. Il quarto motivo di ricorso che denuncia che la liquidazione dei compensi deve avvenire in maniera tale da distinguere i Ric. 2022 n. 1595 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -8- compensi liquidati per le singole fasi e non in maniera onnicomprensiva, appare evidentemente correlato all’auspicio dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, finalizzati ad estendere la liquidazione anche a fasi diverse da quella decisionale, ma è evidentemente assorbito, stante la cassazione con rinvio del provvedimento del Tribunale, in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso. Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie i primi tre motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il quarto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai mot