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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22675/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064UTEA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall' imputato; che con autonomo motivo viene prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., interpretato nel senso dell'inammissibilità della proposizione del ricorso in sede di legittimità personalmente dall'imputato, in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che la prospettata questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064UTEA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall' imputato; che con autonomo motivo viene prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., interpretato nel senso dell'inammissibilità della proposizione del ricorso in sede di legittimità personalmente dall'imputato, in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che la prospettata questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 22675/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris