CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 39847/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha chiesto l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale detta Corte ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] "per essere il reato ascritto in rubrica estinto per intervenuta prescrizione". Il ricorrente lamenta la mancata pronuncia sull'imputazione di minaccia aggravata di cui al capo "b". [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] osserva che erano contestati all'imputato due reati, commessi il 10 maggio 2012: al capo "a", la contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; al capo "b", il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. All'epoca della emissione della sentenza di appello era prescritto il reato di cui al capo "a", come correttamente rilevato in detta sentenza. In effetti, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla residua imputazione di cui al capo "b", ma il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile per carenza di interesse, posto che, ormai, anche il reato contestato in detto capo dovrebbe essere dichiarato estinto per prescrizione ex artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo, all'epoca della commissione del reato e al tempo ulteriormente trascorso fino ad oggi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. I