CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso20443/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Taranto,21 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, [OSCURATO:PERSONA] 7,1 -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Bari n. 797 /20 2 1 pubblicata il26.4.2021, notificata il 13.5.2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30 .1 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: intermediazione finanziaria 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Bari , sostenendo la nullità dei contratti con cui aveva acquistato azioni di tale istituto di credito (titoli non quotati in borsa e quindi che avrebbero potuto essere venduti solo dall'istituto emittente o nell'ambito di contrattazioni con i soci della banca) per la illiquidità delle stesse e chiedendo la condanna dell'istituto bancario alla restituzione della somma di € 58.495,14 corrispondente al valore delle 6138 azioni sociali al prezzo di € 9 ,53; a fondamento della pretesa, allegò la circostanza che l'ordine di vendita delle azioni da lui impartito alla banca non aveva ricevuto riscontro,così da trovarsi nell’impossibilità di fronteggiare le spese impostegli dalle sue condizioni di salute; 2. ─ il T ribunale ha rigettato la domanda in base a una duplice motivazione: infondatezza della domanda di nullità dei contratti di acquisto dei titoli avanzata sul presupposto della violazione degli obblighi informativi; infondatezza della domanda di nullità dei contratti aleatori di acquisto delle azioni sul presupposto della mancanza di causa concreta e per difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti ex articolo 1322 comma 2 c.c., in mancanza della dimostrazione cheal momento della stipula dei contratti di acquisto delle azioni, non vi fosse alcuna possibilità per la banca di vendere i titoli e per l’acquirente di ottenerne la relativa liquidità; 3. ─ l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bari che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuivache: a)in tema di intermediazione finanziaria la violazione de gli obblighi di informazione del cliente e della corretta esecuzione delle operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale o, se la violazione coincide con la stipula del contratto, a responsabilità contrattuale, nell’uno e nell’altro caso, con conseguente risarcimento del danno, e può condurre alla risoluzione del contratto , ma in entrambele ipotesi non comporta la nullità del contratto; b) la domanda proposta dall’attuale ricorrente non era di retta a provare la non meritevolezza del contratto per la illiquidità delle azioni e la mancanza di causa concreta, ma la nullità del contratto per violazione degli obblighi informativi; c)i contratti di compravendita di azioni , che non siano quotate su mercati regolamentati, generano investimenti di difficile monetizzazione e di difficile recupero della somma investita, ma non per queste caratteristiche sono nulli per mancanza o illeceità della causa concreta; in ogni caso il ricorrente era a conoscenza che le azioni non erano quotate in alcun mercato regolamentato, poiché aveva aderito all’offerta in opzione agli azionisti e , nel prospetto informativo, era presente l’esplicita avvertenza circa tale caratteristica e l’indicazione dei rischi derivanti dall’investimento; d) l’adesione all’offerta in opzione delle azioni nel 2009 era relativa ad una negoziazione per la quali erano state fornite correttamente tutte le informazioni relative all’investimento; tale adesione ha valore di convalida anche per le operazioni precedenti nel caso nel quale fossero affette da nullità relativa di protezione dell’acquirente. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con due motiv i ed anche memoria. 5.─ [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. –Va prioritariamente esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalla banca. La tesi è che,avendo aderito all'offerta in opzione del 2009, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "convalidato" in tal modo gli acquisti precedenti. L’eccezione, però, non è supportata da alcuna allegazione. In ogni caso,si tratterebbe di una nullità di protezione per il quale si rende applicabile il regime dellanullità relativa. 7. –Il ricorrent e deduc e :8. –con il primo motivo: o messo esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto, la Corte d'Appello diBari, soffermandosi esclusivamente sul contento dell'atto di citazione, avrebbe omessodi esaminare il contenuto della prima memoria, ex art. 183, comma 6°, c.p.c., con la quale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato la sua domanda, in particolare chiarendo che si era dedotta la nullità del contratto in ragione della illiquidità dei titoli. La censura è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenz a risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, al cui paradigma non sono tuttavia riconducibili –come si ha ragione di ritenere qui, ove si è in presenza a tutto concedere di mere difese – "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Ex multis cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2268/2022); 9.─ c on il secondo motivo: v iolazione dell'art. 1322 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe dubitato dell'assimilabilità delle azioni illiquide ai titoli derivati, nonostante lo stesso Arbitro per le [OSCURATO:PERSONA] della Consob (ACF) e la giurisprudenza di merito, con ripetute decisioni, avessero rimarcato la speciale rilevanza che assume l’adempimento degli obblighi informativi in ipotesi di investimento avente ad oggetto azioni illiquide, assimilandole ad altri prodotti finanziari più complessi, tra i quali, ad esempio, i derivati OTC (cfr. decisione n. 11/2017 ACF) e inconseguenza di ciò a vrebbe escluso la rilevanza causale, da apprezzarsi in rapporto alla tutela apprestata dall’art. 1322 in ragione della meritevolezza dei fini sia del fatto che la banca intendesse vendere azioni illiquide sia del fatto che tale circostanza era statacelata al sig. [OSCURATO:PERSONA] . La censura è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi. [OSCURATO:PERSONA]Appello ha infatti escluso la natura atipica del contratto e lo ha inquadrato in un normale contratto di vendita, senza che questa sua qualificazione sia stata fatta oggetto di una censura specifica, atteso che la censura declinata in atti segue il diverso percorso che il contratto sia atipico a causa della presenza dell’elemento di illiquidità. Ha, piuttosto, valutato il contenuto delle singole clausole contrattuali per verificare l’adeguatezza del loro contenuto rispetto agli interessi perseguiti dalle partied ha escluso la pretesa carenza causale proprio per la rilevata tipicità del negozio. Né questa conclusione soffre smentite in ragione dei precedenti richiamati evidenzianti, appunto, soltanto la necessità di richiamare l’attenzione dell’investitore sul collocamento nei mercati non regolamentati e sul rischio derivato da tale tipo di negoziazione, che però, segli obblighi informativi, come risulta nel caso di specie sono regolarmente assolti, non determina alcuna conseguenza sulla validità del contratto. 10. ─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida infavore della controparte in € 3.000 per compensi e d € 200 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com