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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 19937/2022

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01/02/2022 sul ricorso 16602-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del secondo, in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 95 ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in ROMA, Via BERENGARIO 10 - controricorrente - avverso la sentenza n. 3677/2017 della CORTE di APPELLO di ROMA, pubblicata il 1°/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Con citazione ritualmente notificata, [OSCURATO:PERSONA] [sul presupposto di avere stipulato in data 10.7.2003, quale promissaria acquirente, un contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA] riguardante un'unità immobiliare in un edificio in costruzione sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 89, al quale il promittente venditore era rimasto inadempiente], lo conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di C 107.000.000, pari all'anticipo versato e all'ulteriore somma di C 40.000,00 a titolo di penale contrattuale.

Si costituiva il convenuto contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, deducendo che la stessa era rimasta inadempiente all'obbligo di acquistare entro la data del 31.12.2003, prevista dal compromesso tanto che,, dopo averle formalmente comunicato la sua volontà di ritenerlo risolto, aveva comunque provveduto a vendere l'immobile a terzi.

Con sentenza n. 22611/2008, il Tribunale di Roma rigettava la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il Giudice di primo grado ril:eneva che le parti avessero fissato la data per la stipula del definitivo collegandola all'attività dell'attrice in vista dell'ull:imazione dei lavori inerenti all'immobile: sino a quando l'appartamento non fosse stato concluso dalla promissaria acquirente non si sarebbe potuto dar corso alla stipula del definitivo.

Del tutto tardiva doveva quindi ritenersi la diffida al Pisciottani inviata dall'attrice in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale costei fissava un appuntamento dinanzi al Notaio non certo per stipulare, mancando tutta la documentazione necessaria al trasferimento e valutato che, già alla data del 4.5.2004, il convenuto aveva manifestato la volontà di ritenere risolto il contratto.

Non risultava, pertanto, alcuna inadempienza del promittente venditore.

Aggiungeva il Tribunale che, invece, non sussistesse alcuna prova che la Palmieri avesse effettivamente corrisposto la somma di C 77.000,00 all'impresa designata per concludere i lavori in quanto costei aveva prodotto solo la fattura priva di ogni forma di quietanza, né aveva conferito altrimenti prova di quel pagamento.

Pertanto, l'inadempimento dell'attrice era individuabile nell'aver fatto inutilmente trascorrere la data fissata per il rogito senza manifestare alcuna utile volontà prima della data dell'invio della comunicazione da parte del convenuto di risoluzione del contratto.

Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], al quale resisteva [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 3677/2017, depositata in data 1.6.2017, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la risoluzione del preliminare del 10.7.2003; in virtù dell'effetto risolutivo del contratto e dell'inadempimento della parte venditrice, ordinava la restituzione dell'importo di C 94.167,00, di cui C 30.000,00 versati in esecuzione del contratto, nonché di C 64.167,00 quanto all'importo versato per l'esecuzione dei lavori, oltre interessi dal dì della domanda; condannando il Pisciottani al pagamento delle spese di lite.

In particolare, la Corte di merito riconduceva il contratto alla fattispecie della vendita di cosa futura.

Osserva il Collegio che il termine del 31.12.2003 non fosse essenziale, dipendendo dalla volontà dell'attrice [giacché la clausola di cui all'art. 8 del preliminare era considerata generica e non quale clausola risolutiva espressa], risultando perciò necessario valutare l'importanza dell'inadempimento in relazione all'economia del contratto.

Riteneva la Corte territoriale che, con missiva del 30.9.2003, il promittente venditore, in difformità di quanto previsto dal contratto indicante come termine di scadenza non perentorio il 31.12.2003, con facoltà di anticipazione per la sola parte acquirente, diffidava la stessa all'esecuzione dei lavori entro il 30.10.2003 (rectius 15.10.2003), anticipandone così i tempi di esecuzione.

Viceversa la promissaria acquirente si era impegnata alla sola esecuzione dei lavori per l'importo di C 77.000,00 poi rettificato in C 75.000,00 e che gli stessi erano stati eseguiti come da fattura esibita; che l'impegno assunto era quello attinente all'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la prova del pagamento [riguardante i rapporti internY tra la ditta e la promissaria acquirente]; che non sussisteva l'inadempimento della promissaria acquirente, la quale aveva provato le due condizioni richieste dal preliminare, ossia l'esecuzione dei lavori e il pagamento del prezzo; che non poteva ritenersi valida la diffida effettuata dal venditore il 4.5.2004 mancando i requisiti dell'art. 1454 c.c. e che la parte venditrice, stante l'esistenza di un condono del 1994, avrebbe dovuto, al fine della commerciabilità del bene, esibirne copia del grafico con indicazione delle parti in difformità o assenza di concessione e copia delle sanzioni pagate per la regolarizzazione.

Rituale era invece da considerarsi la diffida effettuata dalla Palmieri 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con invito alla stipula innanzi al Notaio e invito al promittente venditore a esibire la documentazione per la stipula del rogito.

Di conseguenza, la Corte d'Appello dichiarava la risoluzione del preliminare e l'inadempimento della parte venditrice.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, «Ex art. 360 n. 4 c.p.c.: [la] nullità della sentenza impugnata ex artt. 345 e 115 c.p.c.», osservando questi che la causa petendi della domanda di risoluzione formulata dalla Palmi& con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado si basava solo sul fatto che il Pisciottani avrebbe in data 24.3.2004 alienato a terzi l'immobile promesso in vendita.

Nessun altro inadempimento era stato contestato dall'attrice.

Invece, con l'atto di appello, la Palmieri introduceva, per la prima volta, la contestazione di due [asserite] diverse inadempienze ascrivibili all'odierno ricorrente:e cioè il non aver fornito la documentazione relativa al versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, ed il mancato frazionamento del mutuo.

La Corte d'Appello non solo ha ritenuto ammissibile una simile mutatio libelli, ma, sulle relative circostanze, ha fondato l'addebito della risoluzione in capo al ricorrente.

Pertanto, la Corte di merito avrebbe violato il precetto di cui agli artt. 345, comma 1 e 115 c.p.c. per essersi pronunziata in assenza di valida domanda sul punto.

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - Come risulta dall'esame dell'atto di citazione di I grado, che questa Corte può esaminare direttamente, attesa la natura processuale del vizio fatto valere, la sig.Palmieri aveva fatto valere anche la mancata presentazione da parte del promittente venditore della documentazione relativa al condono, inadempimento che è stato valutato dalla Corte del merito, unitamente agli altri fatti, per concludere nel senso di ritenere inadempiente il Pisciottani.

2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «Ex art. 360 n. 3 c.p.c. [la] violazione e falsa applicazione dell'art. 1662 c.c.». [OSCURATO:PERSONA] del gravame qualificava la missiva del 30.9.2003 quale "diffida ai sensi dell'art. 1662 c.c. e ciò in considerazione della doppia obbligazione esecuzione "lavori e pagamento del corrispettivo".

Ritiene il ricorrente che l'inquadramento della diffida nell'alveo di operatività dell'art. 1662, comma 2 c.c. sia corretto; che nella diffida era specificato che i lavori di completamento, che avrebbero dovuto essere conclusi entro il 6.9.2003, non erano né terminati né in via di completamento, per cui il Pisciottani diffidava [OSCURATO:PERSONA] [ditta subappaltatrice] e la Palmieri a concludere i lavori entro e non oltre il 15.10.2003.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale lo speciale rimedio previsto dall'art. 1662, 5 comma 2 c.c., costituisce una facoltà, il cui esercizio è finalizzato a provocare l'automatica risoluzione del rapporto, conseguente all'inutile decorso del termine fissato (Cass. n. 11642 del 2003).

Per il ricorrente la Corte ha errato nel posticipare il termine al 30.10.2003 e nell'affermare che, dalia documentazione esibita in appello e ritenuta indispensabile (sentenza penale del marzo 2008), a novembre 2003 erano in corso di esecuzione e in fase di completamento i lavori edili che il Pisciottani contestava.

In questo modo la Corte non avrebbe tenuto conto che l'effetto risolutivo già doveva dirsi verificato al 15.10.2003.

2.1. - Il motivo non è fondato.

2.2. - La Corte d'appello ha correttamente argomentato che il termine di scadenza non perentorio previsto in contratto era il 31.12.2003 [il termine del 6 settembre non risultando in alcuna parte del contratto]; che la facoltà di anticipazione era prevista solo per la parte acquirente e non per il venditore, che quindi anticipava illecitamente i tempi di esecuzione del contratto al 15.10.2003; che dalla sentenza penale del marzo 2008, ammessa in grado d'appello e ritenuta indispensabile, come altresì corroborato dal verbale della Polizia municipale , risultava che i lavori erano a novembre 2003 in fase di esecuzione ed in via di completamento.

E, si noti, la diffida ex art. 1662 c.c. era stata inviata adducendo il mancato completamento dei lavori al 6 settembre e che non fossero in via di completamento, termine, per quanto sopra già rilevato, anticipato illegittimamente rispetto alla pattuizione contrattuale, e smentito dalla valutazione in fatto operata dalla Corte di merito.

3. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia «Ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. ed ex art. 360 n. 5 c.p.c.; ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1372, 1385, 2697 c.c.».Secondo la Corte d'appello, la promissaria acquirente si era impegnata alla sola esecuzione dei lavori per l'importo di C 77.000,00, poi rettificato in C 75.000,00 e gli stessi erano stati eseguiti come da fattura esibita in atti.

Pur ritenendo l'astratta correttezza dell'affermazione - secondo cui l'impegno assunto era quello attinente all'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la prova del pagamento, riguardante i rapporti interni tra la ditta e la promissaria acquirente - la stessa viene poi obliterata dalla conclusione per cui l'asserita prova del pagamento del corrispettivo conduceva a ritenere effettuato non solo il pagamento, ma anche eseguiti i lavori.

Le previsioni normative da ritenere violate sarebbero l'art. 1372 c.c., stani:e l'estraneità del Pisciottani alla predetta fattura, e l'art. 2697 c.c. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice del gravame, la fattura, soprattutto nei riguardi dei soggetti terzi rispetto ad essa, è priva di qualsivoglia portata istruttoria.

Nella fattispecie, il ricorrente (estraneo alla fattura) ne aveva contestato la portata istruttoria evidenziando che la medesima non fosse mai stata pagata dalla Palmieri; che essa non recasse alcuna quietanza e che l'attrice, ove avesse voluto dimostrare l'effettivo pagamento, avrebbe potuto indicarne il mezzo, depositando copia di assegni, bonifici o altro, in considerazione dell'ingente somma che certo non avrebbe permesso una dazione di denaro contante.

Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la fattura è un mero documento contabile che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura conl:rattuale, per cui risulta inidonea a fornire la prova dell'esistenza e della liquidità di un credito (Cass. n. 22401 del 2004).

Inoltre, anche là dove [erroneamente] dovesse ritenersi raggiunta la prova del pagamento, la circostanza sarebbe irrilevante ai fini della prova del fatto dell'ultimazione dei lavori tramite ditta di propria fiducia.A tale proposito sarebbe stata necessaria la prova rigorosa dell'intervenuta esecuzione di tutti i lavori di ultimazione, prova che invece non era stata fornita.

Anche volendo degradare l'impegno della Palmieri a rango di promessa del fatto del terzo, le conclusioni non muterebbero non avendo la stessa non solo provato, ma neanche dedotto di essersi adoperata ai fini dell'adempimento del terzo.

3.1. - Il motivo non è fondato.

3.2. - Quanto alla fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, si deduce che nel vigente ordinamento processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, per cui il Giudice può ben porre a base del proprio convincimento prove atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se non smentite dal raffronto critico con altre risultanze processuali (Cass. n. 23788 del 2014).

La fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questi ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. n. 15037 del 2015).

Nel caso in esame, la Corte d'appello, dopo aver preso atto di altre circostanze, quali la previsione dell'esecuzione di lavori e il loro importo, il fatto che i lavori fossero comunque in esecuzione e quasi conclusi nel novembre 2003, pur ravvisando che l'obbligazione contrattuale riguardava la loro esecuzione e non anche il pagamento, ha ritenuto che la fattura prodotta, pur documento relativo ai rapporti interni tra la ditta e la Palmieri, provasse l'esecuzione dei lavori ivi descritti.

4. - Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per la controversia oggetto di discussione», giacché nella comparsa di risposta di primo grado aveva evidenziato che in data 6.7.2004 il Pisciottani si era visto recapitare una racc. a.r., scritta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli si chiedeva il pagamento del saldo dei lavori eseguiti presso il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], rappresentandosi che - vista la fattura depositata in atti dall'attrice per importo superiore e in considerazione della quasi totale inoperatività della ditta esecutrice dei lavori successivamente al compromesso - si doveva ril:enere che la suddetta fattura non fosse mai stata pagata dalla Palmieri.

Tale circostanza era ribadita nel giudizio di appello.

Tuttavia, di essa la Corte territoriale non aveva tenuto alcun conto.

Si evidenzia che la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che i lavori nel cantiere, affidati al marito della Palmieri, al gennaio 2004 non erano conclusi e che il Pisciottani era costretto ad avvalersi di altra ditta per completare i lavori.

Inoltre, dalla sentenza penale del 2008, depositata dalla Palmieri solo in fase di gravame, risulta che l'Ispettore di [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver compiuto un sopralluogo il 13.10.2003 e di aver trovato sul posto il Pisciottani e alcuni operai impegnati in lavori di rifinitura (intonacatura e pittura delle mura) e di messa in opera (pressoché ultimata) degli impianti elettrici e idraulici, mentre l'opera complessiva era evidentemente ferma da parecchio tempo.

Pertanto, in nessun modo poteva trarsi con certezza l'assunto che i lavori fossero stati terminati nel 2003 piuttosto che nel 2004.

4.1. - Il motivo è inammissibile.

4.2. - Il lamentato omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato preso in considerazione dal Giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 7070 del 2015).

Il ricorrente rappresentava le sue doglianze in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato rilievo al fatto che i lavori non furono ultimati dalla Palmieri, riportando a riprova una serie di elementi probatori ed altri accadimenti elencati in modo del tutto rapsodico.

D'altronde, anche una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può esser posta a cagione di una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229 del 2019; Cass. n. 27000 del 2016).

4.3. - Costituisce principio consolidato che, con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017).

Invero, la deduzione di un vizio della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dm controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

5. - Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia «Ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 345 c.p.c.», il fatto che la Corte d'appello abbia dato ingresso a documenti del tutto nuovi rispetto a quelli che hanno caratterizzato la dialettica del giudizio di primo grado e, cioè, ad l atti ed alla sentenza penale del 2008, da cui si sarebbe evinto che "a novembre del 2003 erano in corso di esecuzione ed in fase di completamento i lavori edili che il Pisciottani contesta; il tutto è corroborato dal verbale della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma".

A tale proposito, si sottolinea che numerose erano state le contestazioni di inammissibilità, con le quali si evidenziava che il potere discrezionale del Giudice non poteva essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.

5.1. - Il motivo è infondato.

5.2. - Al giudizio avanti alla Corte d'appello si applicava ratione temporis l'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui al d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012, e nel caso è sufficiente rilevare che la sentenza penale è stata depositata il 7/5/2008, e la causa assunta in decisione in I grado in data anteriore(8/7/2007) di Laiche non ne sarebbe stata possibile la produzione in I grado (la Palmieri non aveva partecipato al giudizio penale).

In ogni caso, detta documentazione è stata rii:enuta anche indispensabile dalla Corte d'appello, al fine di provare l'esecuzione dei lavori, come risulta alla stregua della pur stringata motivazione della Corte d'appello e tanto basta per Il ritenere rispettato il principio secondo il quale l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile ratione temporis), nell'escludere in appello l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Cass. n. 16745 del 2014; Cass. n. 15488 del 2020).

5.3. - Laddove, poi, il giudice civile, in sede della libera formazione del proprio convincimento, ben può avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in anche in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa a tutte le successive risultanze probatorie (come avvenuto nella specie) e non si sia limitata ad un apprezzamento solo della prova formatasi nel procedimento penale (Cass. n. 2151 del 2014; conf.

Cass. n. 20335 del 2004; Cass. n. 16069 del 2001).

6. - Con il sesto motivo, il ricorrente deduce «Ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2033 c.c. e 100 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.», là dove la Corte d'appello lo ha condannato alla restituzione dell'importo di C 64.167,00, versato per l'esecuzione dei lavori.

A tale proposito, si evidenzia che la Palmieri, tutt'al più, avrebbe effettuato pagamenti a favore della ditta del Correnti e giammai a favore del Pisciottani, per cui non può configurarsi alcuna fattispecie restitutoria a carico del ricorrente, per non essere stato l'accipiens del relativo pagamento.

Si sottolinea che la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria, è circoscritta tra il solvens e l'accipiens, per cui la legittimazione passiva deve ritenersi spettante al solo accipiens.

Pertanto, la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 1453-2033 c.c. e l'art. 100 c.p.c., non potendo essere il ricorrente destinatario di una domanda di restituzione di somme che non ha direttamente percepito.

Si sottolinea che la Palmieri non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di C 64.167,00, ribadendo che la fattura più volte menzionata non poteva valere come elemento di prova e che il soggetto estraneo alla stessa (cioè il ricorrente) ne aveva contestato la portata istruttoria.

6.1. - Il motivo non è fondato.

6.2. - Infatti, la sentenza impugnata ha riconosciuto dovuto alla Palmieri l'importo di C 64.167,00, dovuto in forza della previsione contrattuale, a titolo di ulteriore corresponsione del prezzo, per l'esecuzione dei lavori, che costituivano essi stessi una modalità di pagamento del prezzo.

In sostanza, il ricorrente, a ragione della risoluzione del contratto, ed in conseguenza dei relativi effetti restitutori, deve restituire detto importo perché esso costituiva parte del prezzo, in forza di una specifica previsione contrattuale

7. - Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 5.000,00 più C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del n. 115/2002 sussistono i presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/02/2022 sul ricorso 16602-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del secondo, in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 95 ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in ROMA, Via BERENGARIO 10 - controricorrente - avverso la sentenza n. 3677/2017 della CORTE di APPELLO di ROMA, pubblicata il 1°/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con citazione ritualmente notificata, [OSCURATO:PERSONA] [sul presupposto di avere stipulato in data 10.7.2003, quale promissaria acquirente, un contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA] riguardante un'unità immobiliare in un edificio in costruzione sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 89, al quale il promittente venditore era rimasto inadempiente], lo conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di C 107.000.000, pari all'anticipo versato e all'ulteriore somma di C 40.000,00 a titolo di penale contrattuale. Si costituiva il convenuto contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, deducendo che la stessa era rimasta inadempiente all'obbligo di acquistare entro la data del 31.12.2003, prevista dal compromesso tanto che,, dopo averle formalmente comunicato la sua volontà di ritenerlo risolto, aveva comunque provveduto a vendere l'immobile a terzi. Con sentenza n. 22611/2008, il Tribunale di Roma rigettava la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Giudice di primo grado ril:eneva che le parti avessero fissato la data per la stipula del definitivo collegandola all'attività dell'attrice in vista dell'ull:imazione dei lavori inerenti all'immobile: sino a quando l'appartamento non fosse stato concluso dalla promissaria acquirente non si sarebbe potuto dar corso alla stipula del definitivo. Del tutto tardiva doveva quindi ritenersi la diffida al Pisciottani inviata dall'attrice in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale costei fissava un appuntamento dinanzi al Notaio non certo per stipulare, mancando tutta la documentazione necessaria al trasferimento e valutato che, già alla data del 4.5.2004, il convenuto aveva manifestato la volontà di ritenere risolto il contratto. Non risultava, pertanto, alcuna inadempienza del promittente venditore. Aggiungeva il Tribunale che, invece, non sussistesse alcuna prova che la Palmieri avesse effettivamente corrisposto la somma di C 77.000,00 all'impresa designata per concludere i lavori in quanto costei aveva prodotto solo la fattura priva di ogni forma di quietanza, né aveva conferito altrimenti prova di quel pagamento. Pertanto, l'inadempimento dell'attrice era individuabile nell'aver fatto inutilmente trascorrere la data fissata per il rogito senza manifestare alcuna utile volontà prima della data dell'invio della comunicazione da parte del convenuto di risoluzione del contratto. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], al quale resisteva [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 3677/2017, depositata in data 1.6.2017, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la risoluzione del preliminare del 10.7.2003; in virtù dell'effetto risolutivo del contratto e dell'inadempimento della parte venditrice, ordinava la restituzione dell'importo di C 94.167,00, di cui C 30.000,00 versati in esecuzione del contratto, nonché di C 64.167,00 quanto all'importo versato per l'esecuzione dei lavori, oltre interessi dal dì della domanda; condannando il Pisciottani al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Corte di merito riconduceva il contratto alla fattispecie della vendita di cosa futura. Osserva il Collegio che il termine del 31.12.2003 non fosse essenziale, dipendendo dalla volontà dell'attrice [giacché la clausola di cui all'art. 8 del preliminare era considerata generica e non quale clausola risolutiva espressa], risultando perciò necessario valutare l'importanza dell'inadempimento in relazione all'economia del contratto. Riteneva la Corte territoriale che, con missiva del 30.9.2003, il promittente venditore, in difformità di quanto previsto dal contratto indicante come termine di scadenza non perentorio il 31.12.2003, con facoltà di anticipazione per la sola parte acquirente, diffidava la stessa all'esecuzione dei lavori entro il 30.10.2003 (rectius 15.10.2003), anticipandone così i tempi di esecuzione. Viceversa la promissaria acquirente si era impegnata alla sola esecuzione dei lavori per l'importo di C 77.000,00 poi rettificato in C 75.000,00 e che gli stessi erano stati eseguiti come da fattura esibita; che l'impegno assunto era quello attinente all'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la prova del pagamento [riguardante i rapporti internY tra la ditta e la promissaria acquirente]; che non sussisteva l'inadempimento della promissaria acquirente, la quale aveva provato le due condizioni richieste dal preliminare, ossia l'esecuzione dei lavori e il pagamento del prezzo; che non poteva ritenersi valida la diffida effettuata dal venditore il 4.5.2004 mancando i requisiti dell'art. 1454 c.c. e che la parte venditrice, stante l'esistenza di un condono del 1994, avrebbe dovuto, al fine della commerciabilità del bene, esibirne copia del grafico con indicazione delle parti in difformità o assenza di concessione e copia delle sanzioni pagate per la regolarizzazione. Rituale era invece da considerarsi la diffida effettuata dalla Palmieri 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con invito alla stipula innanzi al Notaio e invito al promittente venditore a esibire la documentazione per la stipula del rogito. Di conseguenza, la Corte d'Appello dichiarava la risoluzione del preliminare e l'inadempimento della parte venditrice. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, «Ex art. 360 n. 4 c.p.c.: [la] nullità della sentenza impugnata ex artt. 345 e 115 c.p.c.», osservando questi che la causa petendi della domanda di risoluzione formulata dalla Palmi& con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado si basava solo sul fatto che il Pisciottani avrebbe in data 24.3.2004 alienato a terzi l'immobile promesso in vendita. Nessun altro inadempimento era stato contestato dall'attrice. Invece, con l'atto di appello, la Palmieri introduceva, per la prima volta, la contestazione di due [asserite] diverse inadempienze ascrivibili all'odierno ricorrente:e cioè il non aver fornito la documentazione relativa al versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, ed il mancato frazionamento del mutuo. La Corte d'Appello non solo ha ritenuto ammissibile una simile mutatio libelli, ma, sulle relative circostanze, ha fondato l'addebito della risoluzione in capo al ricorrente. Pertanto, la Corte di merito avrebbe violato il precetto di cui agli artt. 345, comma 1 e 115 c.p.c. per essersi pronunziata in assenza di valida domanda sul punto. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - Come risulta dall'esame dell'atto di citazione di I grado, che questa Corte può esaminare direttamente, attesa la natura processuale del vizio fatto valere, la sig.Palmieri aveva fatto valere anche la mancata presentazione da parte del promittente venditore della documentazione relativa al condono, inadempimento che è stato valutato dalla Corte del merito, unitamente agli altri fatti, per concludere nel senso di ritenere inadempiente il Pisciottani. 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «Ex art. 360 n. 3 c.p.c. [la] violazione e falsa applicazione dell'art. 1662 c.c.». [OSCURATO:PERSONA] del gravame qualificava la missiva del 30.9.2003 quale "diffida ai sensi dell'art. 1662 c.c. e ciò in considerazione della doppia obbligazione esecuzione "lavori e pagamento del corrispettivo". Ritiene il ricorrente che l'inquadramento della diffida nell'alveo di operatività dell'art. 1662, comma 2 c.c. sia corretto; che nella diffida era specificato che i lavori di completamento, che avrebbero dovuto essere conclusi entro il 6.9.2003, non erano né terminati né in via di completamento, per cui il Pisciottani diffidava [OSCURATO:PERSONA] [ditta subappaltatrice] e la Palmieri a concludere i lavori entro e non oltre il 15.10.2003. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale lo speciale rimedio previsto dall'art. 1662, 5 comma 2 c.c., costituisce una facoltà, il cui esercizio è finalizzato a provocare l'automatica risoluzione del rapporto, conseguente all'inutile decorso del termine fissato (Cass. n. 11642 del 2003). Per il ricorrente la Corte ha errato nel posticipare il termine al 30.10.2003 e nell'affermare che, dalia documentazione esibita in appello e ritenuta indispensabile (sentenza penale del marzo 2008), a novembre 2003 erano in corso di esecuzione e in fase di completamento i lavori edili che il Pisciottani contestava. In questo modo la Corte non avrebbe tenuto conto che l'effetto risolutivo già doveva dirsi verificato al 15.10.2003. 2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - La Corte d'appello ha correttamente argomentato che il termine di scadenza non perentorio previsto in contratto era il 31.12.2003 [il termine del 6 settembre non risultando in alcuna parte del contratto]; che la facoltà di anticipazione era prevista solo per la parte acquirente e non per il venditore, che quindi anticipava illecitamente i tempi di esecuzione del contratto al 15.10.2003; che dalla sentenza penale del marzo 2008, ammessa in grado d'appello e ritenuta indispensabile, come altresì corroborato dal verbale della Polizia municipale , risultava che i lavori erano a novembre 2003 in fase di esecuzione ed in via di completamento. E, si noti, la diffida ex art. 1662 c.c. era stata inviata adducendo il mancato completamento dei lavori al 6 settembre e che non fossero in via di completamento, termine, per quanto sopra già rilevato, anticipato illegittimamente rispetto alla pattuizione contrattuale, e smentito dalla valutazione in fatto operata dalla Corte di merito. 3. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia «Ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. ed ex art. 360 n. 5 c.p.c.; ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1372, 1385, 2697 c.c.».Secondo la Corte d'appello, la promissaria acquirente si era impegnata alla sola esecuzione dei lavori per l'importo di C 77.000,00, poi rettificato in C 75.000,00 e gli stessi erano stati eseguiti come da fattura esibita in atti. Pur ritenendo l'astratta correttezza dell'affermazione - secondo cui l'impegno assunto era quello attinente all'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la prova del pagamento, riguardante i rapporti interni tra la ditta e la promissaria acquirente - la stessa viene poi obliterata dalla conclusione per cui l'asserita prova del pagamento del corrispettivo conduceva a ritenere effettuato non solo il pagamento, ma anche eseguiti i lavori. Le previsioni normative da ritenere violate sarebbero l'art. 1372 c.c., stani:e l'estraneità del Pisciottani alla predetta fattura, e l'art. 2697 c.c. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice del gravame, la fattura, soprattutto nei riguardi dei soggetti terzi rispetto ad essa, è priva di qualsivoglia portata istruttoria. Nella fattispecie, il ricorrente (estraneo alla fattura) ne aveva contestato la portata istruttoria evidenziando che la medesima non fosse mai stata pagata dalla Palmieri; che essa non recasse alcuna quietanza e che l'attrice, ove avesse voluto dimostrare l'effettivo pagamento, avrebbe potuto indicarne il mezzo, depositando copia di assegni, bonifici o altro, in considerazione dell'ingente somma che certo non avrebbe permesso una dazione di denaro contante. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la fattura è un mero documento contabile che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura conl:rattuale, per cui risulta inidonea a fornire la prova dell'esistenza e della liquidità di un credito (Cass. n. 22401 del 2004). Inoltre, anche là dove [erroneamente] dovesse ritenersi raggiunta la prova del pagamento, la circostanza sarebbe irrilevante ai fini della prova del fatto dell'ultimazione dei lavori tramite ditta di propria fiducia.A tale proposito sarebbe stata necessaria la prova rigorosa dell'intervenuta esecuzione di tutti i lavori di ultimazione, prova che invece non era stata fornita. Anche volendo degradare l'impegno della Palmieri a rango di promessa del fatto del terzo, le conclusioni non muterebbero non avendo la stessa non solo provato, ma neanche dedotto di essersi adoperata ai fini dell'adempimento del terzo. 3.1. - Il motivo non è fondato. 3.2. - Quanto alla fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, si deduce che nel vigente ordinamento processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, per cui il Giudice può ben porre a base del proprio convincimento prove atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se non smentite dal raffronto critico con altre risultanze processuali (Cass. n. 23788 del 2014). La fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questi ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. n. 15037 del 2015). Nel caso in esame, la Corte d'appello, dopo aver preso atto di altre circostanze, quali la previsione dell'esecuzione di lavori e il loro importo, il fatto che i lavori fossero comunque in esecuzione e quasi conclusi nel novembre 2003, pur ravvisando che l'obbligazione contrattuale riguardava la loro esecuzione e non anche il pagamento, ha ritenuto che la fattura prodotta, pur documento relativo ai rapporti interni tra la ditta e la Palmieri, provasse l'esecuzione dei lavori ivi descritti. 4. - Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per la controversia oggetto di discussione», giacché nella comparsa di risposta di primo grado aveva evidenziato che in data 6.7.2004 il Pisciottani si era visto recapitare una racc. a.r., scritta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli si chiedeva il pagamento del saldo dei lavori eseguiti presso il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], rappresentandosi che - vista la fattura depositata in atti dall'attrice per importo superiore e in considerazione della quasi totale inoperatività della ditta esecutrice dei lavori successivamente al compromesso - si doveva ril:enere che la suddetta fattura non fosse mai stata pagata dalla Palmieri. Tale circostanza era ribadita nel giudizio di appello. Tuttavia, di essa la Corte territoriale non aveva tenuto alcun conto. Si evidenzia che la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che i lavori nel cantiere, affidati al marito della Palmieri, al gennaio 2004 non erano conclusi e che il Pisciottani era costretto ad avvalersi di altra ditta per completare i lavori. Inoltre, dalla sentenza penale del 2008, depositata dalla Palmieri solo in fase di gravame, risulta che l'Ispettore di [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver compiuto un sopralluogo il 13.10.2003 e di aver trovato sul posto il Pisciottani e alcuni operai impegnati in lavori di rifinitura (intonacatura e pittura delle mura) e di messa in opera (pressoché ultimata) degli impianti elettrici e idraulici, mentre l'opera complessiva era evidentemente ferma da parecchio tempo. Pertanto, in nessun modo poteva trarsi con certezza l'assunto che i lavori fossero stati terminati nel 2003 piuttosto che nel 2004. 4.1. - Il motivo è inammissibile. 4.2. - Il lamentato omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato preso in considerazione dal Giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 7070 del 2015). Il ricorrente rappresentava le sue doglianze in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato rilievo al fatto che i lavori non furono ultimati dalla Palmieri, riportando a riprova una serie di elementi probatori ed altri accadimenti elencati in modo del tutto rapsodico. D'altronde, anche una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può esser posta a cagione di una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229 del 2019; Cass. n. 27000 del 2016). 4.3. - Costituisce principio consolidato che, con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017). Invero, la deduzione di un vizio della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dm controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. 5. - Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia «Ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 345 c.p.c.», il fatto che la Corte d'appello abbia dato ingresso a documenti del tutto nuovi rispetto a quelli che hanno caratterizzato la dialettica del giudizio di primo grado e, cioè, ad l atti ed alla sentenza penale del 2008, da cui si sarebbe evinto che "a novembre del 2003 erano in corso di esecuzione ed in fase di completamento i lavori edili che il Pisciottani contesta; il tutto è corroborato dal verbale della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma". A tale proposito, si sottolinea che numerose erano state le contestazioni di inammissibilità, con le quali si evidenziava che il potere discrezionale del Giudice non poteva essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado. 5.1. - Il motivo è infondato. 5.2. - Al giudizio avanti alla Corte d'appello si applicava ratione temporis l'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui al d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012, e nel caso è sufficiente rilevare che la sentenza penale è stata depositata il 7/5/2008, e la causa assunta in decisione in I grado in data anteriore(8/7/2007) di Laiche non ne sarebbe stata possibile la produzione in I grado (la Palmieri non aveva partecipato al giudizio penale). In ogni caso, detta documentazione è stata rii:enuta anche indispensabile dalla Corte d'appello, al fine di provare l'esecuzione dei lavori, come risulta alla stregua della pur stringata motivazione della Corte d'appello e tanto basta per Il ritenere rispettato il principio secondo il quale l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile ratione temporis), nell'escludere in appello l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Cass. n. 16745 del 2014; Cass. n. 15488 del 2020). 5.3. - Laddove, poi, il giudice civile, in sede della libera formazione del proprio convincimento, ben può avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in anche in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa a tutte le successive risultanze probatorie (come avvenuto nella specie) e non si sia limitata ad un apprezzamento solo della prova formatasi nel procedimento penale (Cass. n. 2151 del 2014; conf. Cass. n. 20335 del 2004; Cass. n. 16069 del 2001). 6. - Con il sesto motivo, il ricorrente deduce «Ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2033 c.c. e 100 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.», là dove la Corte d'appello lo ha condannato alla restituzione dell'importo di C 64.167,00, versato per l'esecuzione dei lavori. A tale proposito, si evidenzia che la Palmieri, tutt'al più, avrebbe effettuato pagamenti a favore della ditta del Correnti e giammai a favore del Pisciottani, per cui non può configurarsi alcuna fattispecie restitutoria a carico del ricorrente, per non essere stato l'accipiens del relativo pagamento. Si sottolinea che la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria, è circoscritta tra il solvens e l'accipiens, per cui la legittimazione passiva deve ritenersi spettante al solo accipiens. Pertanto, la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 1453-2033 c.c. e l'art. 100 c.p.c., non potendo essere il ricorrente destinatario di una domanda di restituzione di somme che non ha direttamente percepito. Si sottolinea che la Palmieri non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di C 64.167,00, ribadendo che la fattura più volte menzionata non poteva valere come elemento di prova e che il soggetto estraneo alla stessa (cioè il ricorrente) ne aveva contestato la portata istruttoria. 6.1. - Il motivo non è fondato. 6.2. - Infatti, la sentenza impugnata ha riconosciuto dovuto alla Palmieri l'importo di C 64.167,00, dovuto in forza della previsione contrattuale, a titolo di ulteriore corresponsione del prezzo, per l'esecuzione dei lavori, che costituivano essi stessi una modalità di pagamento del prezzo. In sostanza, il ricorrente, a ragione della risoluzione del contratto, ed in conseguenza dei relativi effetti restitutori, deve restituire detto importo perché esso costituiva parte del prezzo, in forza di una specifica previsione contrattuale 7. - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 5.000,00 più C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del n. 115/2002 sussistono i presu
Sentenza Cassazione n. 19937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris