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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 08274/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8274/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27458/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDe * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/07/2025 del Tribunale di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di Torino in funzione di giudicedell esecuzione per quanto qui d interesse ha respinto l istanza formulata nell interesse di* De * intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell art. 671 cod.proc. pen. in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenzedi cui ai nn. 8 12 16 e 19 del certificato del casellario giudiziale in atti.A ragione della decisione ha osservato che «emergono dall esame delle sentenze nontanto gli elementi unificanti della disciplina del reato continuato quanto piuttosto unaperseverante volontà di trarre dall illecito il proprio sostentamento sfruttando di volta in voltale occasioni propizie».2.

Ricorre il condannato per cassazione a mezzo del suo difensore avv. * e –con un l unico motivo – lamenta la totale mancanza di motivazione posta a fondamento delrigetto in considerazione dell omogeneità dei reati contro il patrimonio commessi e lacomune causa di quelli di evasione legati alla necessità di procurarsi la sostanzastupefacente da cui è dipendente come documentato dalla relazione del * edall espiazione della pena in regime di affidamento in prova terapeutico.* inoltre che sarebbe stata trascurata la circostanza che con la sentenza sub19 il Giudice di merito aveva riconosciuto la continuazione tra più reati di furto truffa edevasioni commessi in un ampio arco temporale da dicembre 2018 a giugno 2020all interno del quale si collocano i reati di cui alle sentenze sub nn. 8 e 12 .3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 18 novembre 2025 ha chiesto l annullamento con rinviodell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che s indicano di seguito.2.

Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino quale giudice del merito nella sentenza sub 19 ha giàritenuto unificati ex art. 81 cod. pen. più fatti di furto ricettazione violazione della disciplinasulle armi evasioni e lesioni personali commessi da dicembre 2018 a giugno 2020.I reati con riferimento ai quali l istante invoca il riconoscimento dell istituto dellacontinuazione consistono in furti commessi in danno di supermercati nello stesso arcotemporale suindicato.* posto va in questa sede riaffermato il principio secondo il quale il giudicedell esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell art. 671 cod. proc. pen. per ilriconoscimento del vincolo della continuazione pur godendo di piena libertà di giudizio nonpuò trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero diesecuzione relativamente ad alcuni reati potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno * 1 n. 54106 del24/03/2017 * * 271903 * 1 n. 4716 del 08/11/2013 * * 258227* 1 n. 19358 del 22/02/2012 * * 252781 .Da tale principio discende che sebbene ai pregressi provvedimenti che abbianoriconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolantecon riferimento alla deliberazione sull istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dalcondannato anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum esebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazionenondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reaticronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmenteignorata dal giudice dell esecuzione che sia pure in piena libertà di giudizio con taleprecedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsisalvo discostarsene motivatamente in relazione al complessivo quadro delle circostanze difatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento epotendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reatimaturati in un contesto unitario di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimoambito spaziale.3. * inoltre il Collegio che sebbene l evasione di cui alla sentenza n. 16commessa nell aprile 2021 sia distante un anno dalle plurime evasioni commesse a marzoaprile maggio e giugno 2020 giudicate con la sentenza sub 19 e ritenute unificate ai sensidall art. 81 cod. pen. dal Giudice del merito a fronte della specifica deduzione secondo laquale il documentato stato di tossicomania aveva costituito elemento unificatore di tutte lecondotte in parola il Giudice dell esecuzione ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva viola l obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta diconsiderare o svaluti totalmente senza adeguata giustif icazione lo stato ditossicodipendenza del condannato specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * * 278187 01 .4.

Ai superiori condivisi principi l ordinanza impugnata non si è attenuta e anzi ha resouna motivazione apparente omettendo d indicare le sentenze oggetto dell incidente diesecuzione i reati contestati e le circostanze di tempo e luogo in cui furono commessil eventuale incidenza sugli stessi determinata dal documentato stato di tossicomania etrascurando il pregresso riconoscimento del vincolo della continuazione.S impone l annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torinoin diversa persona fisica Corte cost. n. 183 del 2013 perché proceda a nuovo esame liberonegli esiti ma alla luce dei rilievi sopra formulati.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8274/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27458/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDe * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/07/2025 del Tribunale di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di Torino in funzione di giudicedell esecuzione per quanto qui d interesse ha respinto l istanza formulata nell interesse di* De * intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell art. 671 cod.proc. pen. in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenzedi cui ai nn. 8 12 16 e 19 del certificato del casellario giudiziale in atti.A ragione della decisione ha osservato che «emergono dall esame delle sentenze nontanto gli elementi unificanti della disciplina del reato continuato quanto piuttosto unaperseverante volontà di trarre dall illecito il proprio sostentamento sfruttando di volta in voltale occasioni propizie».2.

Ricorre il condannato per cassazione a mezzo del suo difensore avv. * e –con un l unico motivo – lamenta la totale mancanza di motivazione posta a fondamento delrigetto in considerazione dell omogeneità dei reati contro il patrimonio commessi e lacomune causa di quelli di evasione legati alla necessità di procurarsi la sostanzastupefacente da cui è dipendente come documentato dalla relazione del * edall espiazione della pena in regime di affidamento in prova terapeutico.* inoltre che sarebbe stata trascurata la circostanza che con la sentenza sub19 il Giudice di merito aveva riconosciuto la continuazione tra più reati di furto truffa edevasioni commessi in un ampio arco temporale da dicembre 2018 a giugno 2020all interno del quale si collocano i reati di cui alle sentenze sub nn. 8 e 12 .3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 18 novembre 2025 ha chiesto l annullamento con rinviodell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che s indicano di seguito.2.

Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino quale giudice del merito nella sentenza sub 19 ha giàritenuto unificati ex art. 81 cod. pen. più fatti di furto ricettazione violazione della disciplinasulle armi evasioni e lesioni personali commessi da dicembre 2018 a giugno 2020.I reati con riferimento ai quali l istante invoca il riconoscimento dell istituto dellacontinuazione consistono in furti commessi in danno di supermercati nello stesso arcotemporale suindicato.* posto va in questa sede riaffermato il principio secondo il quale il giudicedell esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell art. 671 cod. proc. pen. per ilriconoscimento del vincolo della continuazione pur godendo di piena libertà di giudizio nonpuò trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero diesecuzione relativamente ad alcuni reati potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno * 1 n. 54106 del24/03/2017 * * 271903 * 1 n. 4716 del 08/11/2013 * * 258227* 1 n. 19358 del 22/02/2012 * * 252781 .Da tale principio discende che sebbene ai pregressi provvedimenti che abbianoriconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolantecon riferimento alla deliberazione sull istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dalcondannato anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum esebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazionenondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reaticronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmenteignorata dal giudice dell esecuzione che sia pure in piena libertà di giudizio con taleprecedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsisalvo discostarsene motivatamente in relazione al complessivo quadro delle circostanze difatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento epotendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reatimaturati in un contesto unitario di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimoambito spaziale.3. * inoltre il Collegio che sebbene l evasione di cui alla sentenza n. 16commessa nell aprile 2021 sia distante un anno dalle plurime evasioni commesse a marzoaprile maggio e giugno 2020 giudicate con la sentenza sub 19 e ritenute unificate ai sensidall art. 81 cod. pen. dal Giudice del merito a fronte della specifica deduzione secondo laquale il documentato stato di tossicomania aveva costituito elemento unificatore di tutte lecondotte in parola il Giudice dell esecuzione ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva viola l obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta diconsiderare o svaluti totalmente senza adeguata giustif icazione lo stato ditossicodipendenza del condannato specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * * 278187 01 .4.

Ai superiori condivisi principi l ordinanza impugnata non si è attenuta e anzi ha resouna motivazione apparente omettendo d indicare le sentenze oggetto dell incidente diesecuzione i reati contestati e le circostanze di tempo e luogo in cui furono commessil eventuale incidenza sugli stessi determinata dal documentato stato di tossicomania etrascurando il pregresso riconoscimento del vincolo della continuazione.S impone l annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torinoin diversa persona fisica Corte cost. n. 183 del 2013 perché proceda a nuovo esame liberonegli esiti ma alla luce dei rilievi sopra formulati.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8274/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27458/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDe * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/07/2025 del Tribunale di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di Torino in funzione di giudicedell esecuzione per quanto qui d interesse ha respinto l istanza formulata nell interesse di* De * intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell art. 671 cod.proc. pen. in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenzedi cui ai nn. 8 12 16 e 19 del certificato del casellario giudiziale in atti.A ragione della decisione ha osservato che «emergono dall esame delle sentenze nontanto gli elementi unificanti della disciplina del reato continuato quanto piuttosto unaperseverante volontà di trarre dall illecito il proprio sostentamento sfruttando di volta in voltale occasioni propizie».2. Ricorre il condannato per cassazione a mezzo del suo difensore avv. * e –con un l unico motivo – lamenta la totale mancanza di motivazione posta a fondamento delrigetto in considerazione dell omogeneità dei reati contro il patrimonio commessi e lacomune causa di quelli di evasione legati alla necessità di procurarsi la sostanzastupefacente da cui è dipendente come documentato dalla relazione del * edall espiazione della pena in regime di affidamento in prova terapeutico.* inoltre che sarebbe stata trascurata la circostanza che con la sentenza sub19 il Giudice di merito aveva riconosciuto la continuazione tra più reati di furto truffa edevasioni commessi in un ampio arco temporale da dicembre 2018 a giugno 2020all interno del quale si collocano i reati di cui alle sentenze sub nn. 8 e 12 .3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 18 novembre 2025 ha chiesto l annullamento con rinviodell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s indicano di seguito.2. Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino quale giudice del merito nella sentenza sub 19 ha giàritenuto unificati ex art. 81 cod. pen. più fatti di furto ricettazione violazione della disciplinasulle armi evasioni e lesioni personali commessi da dicembre 2018 a giugno 2020.I reati con riferimento ai quali l istante invoca il riconoscimento dell istituto dellacontinuazione consistono in furti commessi in danno di supermercati nello stesso arcotemporale suindicato.* posto va in questa sede riaffermato il principio secondo il quale il giudicedell esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell art. 671 cod. proc. pen. per ilriconoscimento del vincolo della continuazione pur godendo di piena libertà di giudizio nonpuò trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero diesecuzione relativamente ad alcuni reati potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno * 1 n. 54106 del24/03/2017 * * 271903 * 1 n. 4716 del 08/11/2013 * * 258227* 1 n. 19358 del 22/02/2012 * * 252781 .Da tale principio discende che sebbene ai pregressi provvedimenti che abbianoriconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolantecon riferimento alla deliberazione sull istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dalcondannato anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum esebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazionenondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reaticronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmenteignorata dal giudice dell esecuzione che sia pure in piena libertà di giudizio con taleprecedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsisalvo discostarsene motivatamente in relazione al complessivo quadro delle circostanze difatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento epotendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reatimaturati in un contesto unitario di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimoambito spaziale.3. * inoltre il Collegio che sebbene l evasione di cui alla sentenza n. 16commessa nell aprile 2021 sia distante un anno dalle plurime evasioni commesse a marzoaprile maggio e giugno 2020 giudicate con la sentenza sub 19 e ritenute unificate ai sensidall art. 81 cod. pen. dal Giudice del merito a fronte della specifica deduzione secondo laquale il documentato stato di tossicomania aveva costituito elemento unificatore di tutte lecondotte in parola il Giudice dell esecuzione ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva viola l obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta diconsiderare o svaluti totalmente senza adeguata giustif icazione lo stato ditossicodipendenza del condannato specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * * 278187 01 .4. Ai superiori condivisi principi l ordinanza impugnata non si è attenuta e anzi ha resouna motivazione apparente omettendo d indicare le sentenze oggetto dell incidente diesecuzione i reati contestati e le circostanze di tempo e luogo in cui furono commessil eventuale incidenza sugli stessi determinata dal documentato stato di tossicomania etrascurando il pregresso riconoscimento del vincolo della continuazione.S impone l annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torinoin diversa persona fisica Corte cost. n. 183 del 2013 perché proceda a nuovo esame liberonegli esiti ma alla luce dei rilievi sopra formulati.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8274/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27458/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDe * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 05/07/2025 del Tribunale di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di Torino in funzione di giudicedell esecuzione per quanto qui d interesse ha respinto l istanza formulata nell interesse di* De * intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell art. 671 cod.proc. pen. in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenzedi cui ai nn. 8 12 16 e 19 del certificato del casellario giudiziale in atti.A ragione della decisione ha osservato che «emergono dall esame delle sentenze nontanto gli elementi unificanti della disciplina del reato continuato quanto piuttosto unaperseverante volontà di trarre dall illecito il proprio sostentamento sfruttando di volta in voltale occasioni propizie».2. Ricorre il condannato per cassazione a mezzo del suo difensore avv. * e –con un l unico motivo – lamenta la totale mancanza di motivazione posta a fondamento delrigetto in considerazione dell omogeneità dei reati contro il patrimonio commessi e lacomune causa di quelli di evasione legati alla necessità di procurarsi la sostanzastupefacente da cui è dipendente come documentato dalla relazione del * edall espiazione della pena in regime di affidamento in prova terapeutico.* inoltre che sarebbe stata trascurata la circostanza che con la sentenza sub19 il Giudice di merito aveva riconosciuto la continuazione tra più reati di furto truffa edevasioni commessi in un ampio arco temporale da dicembre 2018 a giugno 2020all interno del quale si collocano i reati di cui alle sentenze sub nn. 8 e 12 .3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 18 novembre 2025 ha chiesto l annullamento con rinviodell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s indicano di seguito.2. Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino quale giudice del merito nella sentenza sub 19 ha giàritenuto unificati ex art. 81 cod. pen. più fatti di furto ricettazione violazione della disciplinasulle armi evasioni e lesioni personali commessi da dicembre 2018 a giugno 2020.I reati con riferimento ai quali l istante invoca il riconoscimento dell istituto dellacontinuazione consistono in furti commessi in danno di supermercati nello stesso arcotemporale suindicato.* posto va in questa sede riaffermato il principio secondo il quale il giudicedell esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell art. 671 cod. proc. pen. per ilriconoscimento del vincolo della continuazione pur godendo di piena libertà di giudizio nonpuò trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero diesecuzione relativamente ad alcuni reati potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno * 1 n. 54106 del24/03/2017 * * 271903 * 1 n. 4716 del 08/11/2013 * * 258227* 1 n. 19358 del 22/02/2012 * * 252781 .Da tale principio discende che sebbene ai pregressi provvedimenti che abbianoriconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolantecon riferimento alla deliberazione sull istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dalcondannato anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum esebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazionenondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reaticronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmenteignorata dal giudice dell esecuzione che sia pure in piena libertà di giudizio con taleprecedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsisalvo discostarsene motivatamente in relazione al complessivo quadro delle circostanze difatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento epotendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reatimaturati in un contesto unitario di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimoambito spaziale.3. * inoltre il Collegio che sebbene l evasione di cui alla sentenza n. 16commessa nell aprile 2021 sia distante un anno dalle plurime evasioni commesse a marzoaprile maggio e giugno 2020 giudicate con la sentenza sub 19 e ritenute unificate ai sensidall art. 81 cod. pen. dal Giudice del merito a fronte della specifica deduzione secondo laquale il documentato stato di tossicomania aveva costituito elemento unificatore di tutte lecondotte in parola il Giudice dell esecuzione ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva viola l obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta diconsiderare o svaluti totalmente senza adeguata giustif icazione lo stato ditossicodipendenza del condannato specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * * 278187 01 .4. Ai superiori condivisi principi l ordinanza impugnata non si è attenuta e anzi ha resouna motivazione apparente omettendo d indicare le sentenze oggetto dell incidente diesecuzione i reati contestati e le circostanze di tempo e luogo in cui furono commessil eventuale incidenza sugli stessi determinata dal documentato stato di tossicomania etrascurando il pregresso riconoscimento del vincolo della continuazione.S impone l annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torinoin diversa persona fisica Corte cost. n. 183 del 2013 perché proceda a nuovo esame liberonegli esiti ma alla luce dei rilievi sopra formulati.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di *Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *