Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17073/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 122-42654/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non consentito il primo e manifestamente infondato il secondo.

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato di ricettazione di carte di credito provento di rapina, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione ed uso indebito delle carte di pagamento indicate in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle carte, che con riguardo alla compatibilità (per eccesso) dei tempi della sottrazione con quelli dell'uso indebito.

Il primo motivo di ricorso si risolve, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi; del resto, il dedotto errore percettivo commesso dalla Corte di merito non appare decisivo.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

1.2. Medesima sorte processuale avvince il secondo motivo di ricorso: la qualificazione circostanziale del fatto in termini di lieve entità (art. 648, comma quarto, cod. pen.), incompatibile con il valore finanziario spendibile delle carte elettroniche utilizzate (tra le tante, Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, PG in proc.

Mahmoud, Rv. 279194 - 01), non trova fondamento in alcun concreto elemento degno di positiva valutazione.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 122-42654/2024 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 122-42654/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non consentito il primo e manifestamente infondato il secondo. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato di ricettazione di carte di credito provento di rapina, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione ed uso indebito delle carte di pagamento indicate in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle carte, che con riguardo alla compatibilità (per eccesso) dei tempi della sottrazione con quelli dell'uso indebito. Il primo motivo di ricorso si risolve, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi; del resto, il dedotto errore percettivo commesso dalla Corte di merito non appare decisivo. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Medesima sorte processuale avvince il secondo motivo di ricorso: la qualificazione circostanziale del fatto in termini di lieve entità (art. 648, comma quarto, cod. pen.), incompatibile con il valore finanziario spendibile delle carte elettroniche utilizzate (tra le tante, Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, PG in proc. Mahmoud, Rv. 279194 - 01), non trova fondamento in alcun concreto elemento degno di positiva valutazione. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 122-42654/2024 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 17073/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris