CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 10024/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10024/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 337/2026* * CC 29/01/2026* * MONACO R G N 35682/2025* * Relatore** *ha pronunciato la seguenteSENTENZADe * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Veneziadichiarata inammissibile l istanza di affidamento terapeutico ai sensi dell art 94 d P R 9ottobre 1990 n 309 e rigettata quella di affidamento in prova al servizio sociale haconcesso la detenzione domiciliare a * De * in relazione alla pena residua di anni1 mesi 3 e giorni 9 di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia del 2novembre 2022 per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso tra il 2016 e il 2019 indanno della moglie e della figlia sotto l influenza dell assunzione di bevande alcolicheIl Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di affidamento terapeutico difettandonella relazione del 18 settembre 2025 del * D territorialmente competente l attestazione diidoneità del programma ambulatoriale proposto ha rigettato l istanza di affidamento in provaal servizio sociale rilevando come dagli atti non emergessero elementi positivi sufficienti afondare una prognosi favorevole circa l idoneità della misura richiesta ad assicurare larieducazione del condannato e a prevenire il rischio di recidiva2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * De * articolandoquattro motivi di censura2 1 Con i primi tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione inragione dell omessa o errata valutazione dei presupposti per la concessione della misura piùampia dell omessa valutazione della relazione dell U E P E e del programma trattamentaleproposto della erronea valutazione della pericolosità sociale del condannato e del pericolodi recidivaHa lamentato che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente valorizzato glielementi favorevoli emergenti dal compendio istruttorio tra cui l assenza di nuoviprocedimenti penali successivi ai fatti commessi tra il 2016 e il 2019 l evoluzione positivadell atteggiamento del condannato l adesione al programma terapeutico elaborato dal* D in vista del superamento delle problematiche di alcooldipendenza il raggiungimentodi un accordo transattivo con le parti lese per il risarcimento del danno la disponibilità asvolgere attività di volontariato e a ricercare una occupazione l esistenza di un solidosupporto familiare e l idoneità del domicilio2 2 Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all art 94 T U stupessendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta di affidamento terapeutico fondatasull erroneo presupposto dell assenza della dichiarazione di idoneità da parte del * Dnella relazione del 18 settembre 2025 sebbene tale idoneità fosse stata già espressamentecertificata in pregressa relazione del 6 giugno 2025 * l assenza in atti di unarelazione datata 18 settembre 2025 il ricorrente ha fatto presente che nella relazione del 3settembre 2025 allegata al ricorso il * D aveva attestato la prosecuzione del programmaseppure con qualche discontinuitàCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non merita accoglimento2 * risultano i primi tre motivi che vanno esaminati congiuntamente in quantointimamente connessiIn tema di affidamento in prova al servizio sociale è costante l orientamento di questaCorte secondo cui ai fini della concessione della misura «pur non potendosi prescinderedalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione qualepunto di partenza dell analisi della personalità del soggetto è tuttavia necessaria lavalutazione della condotta successivamente serbata dal condannato essendoindispensabile l esame anche dei comportamenti attuali del medesimo attesa l esigenza diaccertare non solo l assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementipositivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva» Sez 1 n 4390 del 20/12/2019 dep 2020 * Rv 278174conforme già Sez 1 n 31420 del 05/05/2015 * Rv 264602Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui èfinalizzato l istituto il giudice è chiamato a valutare i precedenti penali le informazioni fornitedagli organi di polizia e dai servizi sociali l assenza di nuove denunzie il ripudio dellecondotte devianti del passato l adesione alle ragioni più profonde di valori socialmentecondivisi l attaccamento al contesto familiare la condotta di vita attuale la congruità dellacondanna e l eventuale buona prospettiva risocializzante così in motivazione Sez 1 n43863 del 23/10/2024 * Rv 287151 – 01Nel predetto contesto se non può richiedersi in positivo la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato occorre nondimeno che sullascorta dei risultati dell osservazione della personalità un siffatto processo critico sia statoalmeno avviato cfr tra le altre Sez 1 n 1410 del 30/10/2019 dep 2020 M Rv 277924 –01 Sez 1 n 773 del 03/12/2013 dep 10/01/2014 * Rv 258402 – 01 Sez 1 n6153 del 19/11/1995 * Rv 203154 01L ordinanza impugnata non si discosta dalle richiamate indicazioni giurisprudenzialiavendo fondato una prognosi negativa circa il proficuo esito della misura invocata in vistadegli obiettivi di rieducazione e prevenzione di recidive criminose sulla pericolosità socialedel condannato collegata all assunzione di bevande alcoliche sulla discontinuità nellafrequenza del programma terapeutico ambulatoriale intrapreso presso il * D di *sull assenza di un attività lavorativa e di una revisione critica rispetto alle condottemaltrattanti per cui ha riportato condanna sulle più recenti denunce per il delitto di cui all art388 cod pen commesso il 5 gennaio 2024 e per il delitto di evasione commesso il 9gennaio 2024 cui seguiva il 18 gennaio 2024 la revoca della misura degli arresti domiciliariIn base a tali evidenze il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la pericolosità dell istanteinconciliabile con la concessione della misura alternativa dell affidamento in prova al serviziosociale che presuppone un ampia ma non sufficientemente garantita affidabilità delcondannato giudicando invece idonea la misura della detenzione domiciliare caratterizzatada prescrizioni più contenitive e controllabili3 * è anche il quarto motivo di doglianzaAi sensi dell art 94 comma 1 T U stup alla domanda di affidamento in prova in casiparticolari «è allegata a pena di inammissibilità certificazione rilasciata da una strutturasanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l attività di diagnosi prevista dalcomma 2 lettera d dell articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o dialcooldipendenza la procedura con la quale è stato accertato l uso abituale di sostanzestupefacenti psicotrope o alcoliche l andamento del programma concordato eventualmentein corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato»E incontestato che la predetta attestazione di idoneità del programma ambulatorialeelaborato dal * pur presente nella relazione del 6 giugno 2025 manchi nella piùrecente relazione del 3 settembre 2025 recante protocollo del * per la giustiziaminorile e di comunità del Ministero della * in data 18 settembre 2025 donderagionevolmente la discrasia nella data evidenziata nell atto d impugnazione in cui si dàeffettuare il monitoraggio urinario approcciandosi da giugno 2024 con discontinuità altrattamento ambulatoriale4 Il ricorso alla luce delle svolte considerazioni deve essere pertanto rigettatoAl rigetto segue per legge in forza del disposto dell art 616 cod proc pen lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10024/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 337/2026* * CC 29/01/2026* * MONACO R G N 35682/2025* * Relatore** *ha pronunciato la seguenteSENTENZADe * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Veneziadichiarata inammissibile l istanza di affidamento terapeutico ai sensi dell art 94 d P R 9ottobre 1990 n 309 e rigettata quella di affidamento in prova al servizio sociale haconcesso la detenzione domiciliare a * De * in relazione alla pena residua di anni1 mesi 3 e giorni 9 di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia del 2novembre 2022 per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso tra il 2016 e il 2019 indanno della moglie e della figlia sotto l influenza dell assunzione di bevande alcolicheIl Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di affidamento terapeutico difettandonella relazione del 18 settembre 2025 del * D territorialmente competente l attestazione diidoneità del programma ambulatoriale proposto ha rigettato l istanza di affidamento in provaal servizio sociale rilevando come dagli atti non emergessero elementi positivi sufficienti afondare una prognosi favorevole circa l idoneità della misura richiesta ad assicurare larieducazione del condannato e a prevenire il rischio di recidiva2 Avverso l ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * De * articolandoquattro motivi di censura2 1 Con i primi tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione inragione dell omessa o errata valutazione dei presupposti per la concessione della misura piùampia dell omessa valutazione della relazione dell U E P E e del programma trattamentaleproposto della erronea valutazione della pericolosità sociale del condannato e del pericolodi recidivaHa lamentato che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente valorizzato glielementi favorevoli emergenti dal compendio istruttorio tra cui l assenza di nuoviprocedimenti penali successivi ai fatti commessi tra il 2016 e il 2019 l evoluzione positivadell atteggiamento del condannato l adesione al programma terapeutico elaborato dal* D in vista del superamento delle problematiche di alcooldipendenza il raggiungimentodi un accordo transattivo con le parti lese per il risarcimento del danno la disponibilità asvolgere attività di volontariato e a ricercare una occupazione l esistenza di un solidosupporto familiare e l idoneità del domicilio2 2 Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all art 94 T U stupessendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta di affidamento terapeutico fondatasull erroneo presupposto dell assenza della dichiarazione di idoneità da parte del * Dnella relazione del 18 settembre 2025 sebbene tale idoneità fosse stata già espressamentecertificata in pregressa relazione del 6 giugno 2025 * l assenza in atti di unarelazione datata 18 settembre 2025 il ricorrente ha fatto presente che nella relazione del 3settembre 2025 allegata al ricorso il * D aveva attestato la prosecuzione del programmaseppure con qualche discontinuitàCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non merita accoglimento2 * risultano i primi tre motivi che vanno esaminati congiuntamente in quantointimamente connessiIn tema di affidamento in prova al servizio sociale è costante l orientamento di questaCorte secondo cui ai fini della concessione della misura «pur non potendosi prescinderedalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione qualepunto di partenza dell analisi della personalità del soggetto è tuttavia necessaria lavalutazione della condotta successivamente serbata dal condannato essendoindispensabile l esame anche dei comportamenti attuali del medesimo attesa l esigenza diaccertare non solo l assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementipositivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva» Sez 1 n 4390 del 20/12/2019 dep 2020 * Rv 278174conforme già Sez 1 n 31420 del 05/05/2015 * Rv 264602Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui èfinalizzato l istituto il giudice è chiamato a valutare i precedenti penali le informazioni fornitedagli organi di polizia e dai servizi sociali l assenza di nuove denunzie il ripudio dellecondotte devianti del passato l adesione alle ragioni più profonde di valori socialmentecondivisi l attaccamento al contesto familiare la condotta di vita attuale la congruità dellacondanna e l eventuale buona prospettiva risocializzante così in motivazione Sez 1 n43863 del 23/10/2024 * Rv 287151 – 01Nel predetto contesto se non può richiedersi in positivo la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato occorre nondimeno che sullascorta dei risultati dell osservazione della personalità un siffatto processo critico sia statoalmeno avviato cfr tra le altre Sez 1 n 1410 del 30/10/2019 dep 2020 M Rv 277924 –01 Sez 1 n 773 del 03/12/2013 dep 10/01/2014 * Rv 258402 – 01 Sez 1 n6153 del 19/11/1995 * Rv 203154 01L ordinanza impugnata non si discosta dalle richiamate indicazioni giurisprudenzialiavendo fondato una prognosi negativa circa il proficuo esito della misura invocata in vistadegli obiettivi di rieducazione e prevenzione di recidive criminose sulla pericolosità socialedel condannato collegata all assunzione di bevande alcoliche sulla discontinuità nellafrequenza del programma terapeutico ambulatoriale intrapreso presso il * D di *sull assenza di un attività lavorativa e di una revisione critica rispetto alle condottemaltrattanti per cui ha riportato condanna sulle più recenti denunce per il delitto di cui all art388 cod pen commesso il 5 gennaio 2024 e per il delitto di evasione commesso il 9gennaio 2024 cui seguiva il 18 gennaio 2024 la revoca della misura degli arresti domiciliariIn base a tali evidenze il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la pericolosità dell istanteinconciliabile con la concessione della misura alternativa dell affidamento in prova al serviziosociale che presuppone un ampia ma non sufficientemente garantita affidabilità delcondannato giudicando invece idonea la misura della detenzione domiciliare caratterizzatada prescrizioni più contenitive e controllabili3 * è anche il quarto motivo di doglianzaAi sensi dell art 94 comma 1 T U stup alla domanda di affidamento in prova in casiparticolari «è allegata a pena di inammissibilità certificazione rilasciata da una strutturasanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l attività di diagnosi prevista dalcomma 2 lettera d dell articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o dialcooldipendenza la procedura con la quale è stato accertato l uso abituale di sostanzestupefacenti psicotrope o alcoliche l andamento del programma concordato eventualmentein corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato»E incontestato che la predetta attestazione di idoneità del programma ambulatorialeelaborato dal * pur presente nella relazione del 6 giugno 2025 manchi nella piùrecente relazione del 3 settembre 2025 recante protocollo del * per la giustiziaminorile e di comunità del Ministero della * in data 18 settembre 2025 donderagionevolmente la discrasia nella data evidenziata nell atto d impugnazione in cui si dàeffettuare il monitoraggio urinario approcciandosi da giugno 2024 con discontinuità altrattamento ambulatoriale4 Il ricorso alla luce delle svolte considerazioni deve essere pertanto rigettatoAl rigetto segue per legge in forza del disposto dell art 616 cod proc pen lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *