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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 25738/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20682/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n.163/2024 depositata i l 13/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune ha emesso un sollecito di pagamento n. 18/12-10- 2012 per la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani), per un totale di € 23.217,00,che è stato impugnato innanzi alla CTP.

Inoltre, ha emesso sei avvisi di accertamento (nn. 52-57) per gli anni 2006–2011, per un totale complessivo di € 45.166,00, suddiviso tra maggior tributo, sanzioni, interessi e spese, impugnati con diverso ricorso.

2. I due ricorsi sono stati riuniti e decisi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Oristano con sentenza n. 166/2017, la quale ha riconosciuto che la contribuente aveva fatto legittimo affidamento sulla possibilità di gestire autonomamente il servizio di raccolta rifiuti tramite ditte esterne (dal 17/12/2008 al 10/06/2011), e pur escludendo sanzioni e interessi, ha comunque imposto il pagamento della tassa TARSU, anche se il servizio comunale non era stato erogato.

Inoltre, ha respinto la richiesta della contribuente di essere assoggettata alla tariffa agevolata prevista per le abitazioni.

3. La contribuente ha interposto appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto l’appello inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine "lungo" di seimesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha resistito con controricorso il comune di Arborea.

5. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo di ricorso , si deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di II°Grado della [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 101, comma 2, c.p.c., decidendo la causa su una questione sollevata d’ufficio senza darne preventiva comunicazione, cogliendo di sorpresa la contribuente.

Tale violazione comporta, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza.

1.1. Ancorché non espressamente indicato nel ricorso, si tratta di motivo dedotto per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c..

1.2. La disposizione di cui all’art. 101 c.p.c. dispone testualmente che se il giudice “ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.Si è però stabilito, in proposito, che: “Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione … Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni … costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini” (cfr., tra le tante, Cass. sez. 6, Ord. n. 29803/2019; sez. 6 Ord. 7634/2022).

1.3. Cionondimeno, correttamente la parte rileva che il giorno della scadenza del 17/02/2018, termine per proporre l’appello, (sentenza di primo grado, non notificata, depositata il 17.7.2017) cadeva di sabato, sicché era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo e, quindi, l’appello era stato proposto tempestivamente, nei termini , il successivo 19/02/2018, lunedì.

Tale affermazione risponde alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rilevato che nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11269(Rv. 639913 - 01)).

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

2.1. La Corte di gravame ha erroneamente ritenuto che l'appello, spedito il 19 febbraio 2018, fossestato proposto oltre il termine "lungo" di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado (avvenuta il 17 luglio 2017), conformemente all'art. 327 c.p.c. e all'art. 38 del D. Lgs. n. 546/92.

Tuttavia, essendo il 17 febbraio 2018 un sabato, vi è uno slittamento al successivo giorno di lunedì

19. Il termine ‘lungo’ non era quindi decorso.

2.2. Ne consegue la fondatezza del motivo e il suo conseguenziale accoglimento.

3. Ilricorso va accolto.

4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20682/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n.163/2024 depositata i l 13/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune ha emesso un sollecito di pagamento n. 18/12-10- 2012 per la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani), per un totale di € 23.217,00,che è stato impugnato innanzi alla CTP. Inoltre, ha emesso sei avvisi di accertamento (nn. 52-57) per gli anni 2006–2011, per un totale complessivo di € 45.166,00, suddiviso tra maggior tributo, sanzioni, interessi e spese, impugnati con diverso ricorso. 2. I due ricorsi sono stati riuniti e decisi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Oristano con sentenza n. 166/2017, la quale ha riconosciuto che la contribuente aveva fatto legittimo affidamento sulla possibilità di gestire autonomamente il servizio di raccolta rifiuti tramite ditte esterne (dal 17/12/2008 al 10/06/2011), e pur escludendo sanzioni e interessi, ha comunque imposto il pagamento della tassa TARSU, anche se il servizio comunale non era stato erogato. Inoltre, ha respinto la richiesta della contribuente di essere assoggettata alla tariffa agevolata prevista per le abitazioni. 3. La contribuente ha interposto appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto l’appello inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine "lungo" di seimesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha resistito con controricorso il comune di Arborea. 5. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso , si deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di II°Grado della [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 101, comma 2, c.p.c., decidendo la causa su una questione sollevata d’ufficio senza darne preventiva comunicazione, cogliendo di sorpresa la contribuente. Tale violazione comporta, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza. 1.1. Ancorché non espressamente indicato nel ricorso, si tratta di motivo dedotto per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.. 1.2. La disposizione di cui all’art. 101 c.p.c. dispone testualmente che se il giudice “ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.Si è però stabilito, in proposito, che: “Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione … Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni … costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini” (cfr., tra le tante, Cass. sez. 6, Ord. n. 29803/2019; sez. 6 Ord. 7634/2022). 1.3. Cionondimeno, correttamente la parte rileva che il giorno della scadenza del 17/02/2018, termine per proporre l’appello, (sentenza di primo grado, non notificata, depositata il 17.7.2017) cadeva di sabato, sicché era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo e, quindi, l’appello era stato proposto tempestivamente, nei termini , il successivo 19/02/2018, lunedì. Tale affermazione risponde alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rilevato che nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11269(Rv. 639913 - 01)). 2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1. La Corte di gravame ha erroneamente ritenuto che l'appello, spedito il 19 febbraio 2018, fossestato proposto oltre il termine "lungo" di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado (avvenuta il 17 luglio 2017), conformemente all'art. 327 c.p.c. e all'art. 38 del D. Lgs. n. 546/92. Tuttavia, essendo il 17 febbraio 2018 un sabato, vi è uno slittamento al successivo giorno di lunedì 19. Il termine ‘lungo’ non era quindi decorso. 2.2. Ne consegue la fondatezza del motivo e il suo conseguenziale accoglimento. 3. Ilricorso va accolto. 4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] in diversa
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