CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31025/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] natq a CATANZARO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39706 /2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di concorso in furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente, anche come travisamento della prova — è manifestamente infondato e reiterativo in quanto fondato su considerazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), dovendosi quindi le doglianze oggi al vaglio del Collegio essere considerate non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) Ritenuto, inoltre, che il predetto motivo di ricorso è inammissibile anche perché lo era, per genericità, il corrispondente motivo di appello, che era, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'omesso proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile in quanto tale proscioglimento era stato solo genericamente invocato nel giudizio di appello. Ritenuto che il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso — che lamentano violazione di legge rispettivamente in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; alla mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale; e alla mancata riqualificazione del reato di cui art. 624, 625 cod. pen. nell'ipotesi meno grave di cui 626 n.2, cod. pen. — sono: 1) generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 2) collegati a motivi di appello del tutto generici. 3) il quinto motivo di ricorso è inedito, perché manca il relativo motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente oMesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il cons