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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 34052/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2021 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, non applicata la recidiva ed effettuata la diminuzione del rito, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole, attraverso due motivi, dell'improcedibilità dell'azione penale in mancanza di querela della persona offesa e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è fondato in quanto dagli atti non risulta che la persona offesa abbia sporto querela e la Procura della Repubblica di Milano, interpellata a tale proposito con nota del 31 maggio 2023, nella quale si specificava che un eventuale silenzio sarebbe stato inteso quale assenza della querela, non ha fatto pervenire alcuna risposta; - che, stante il difetto di querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendo l'azione penale essere proseguita; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2021 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, non applicata la recidiva ed effettuata la diminuzione del rito, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole, attraverso due motivi, dell'improcedibilità dell'azione penale in mancanza di querela della persona offesa e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è fondato in quanto dagli atti non risulta che la persona offesa abbia sporto querela e la Procura della Repubblica di Milano, interpellata a tale proposito con nota del 31 maggio 2023, nella quale si specificava che un eventuale silenzio sarebbe stato inteso quale assenza della querela, non ha fatto pervenire alcuna risposta; - che, stante il difetto di querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendo l'azione penale essere proseguita; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris