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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02652/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 23 settembre 2021 dal Tribunale di Imperia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso ad Imperia il 25 gennaio 2018 impossessandosi di un tubetto di crema del valore di C 40,00 che sottraeva, avvalendosi di mezzo fraudolento (ed in specie distraendo la vittima), dai banchi di vendita della farmacia gestita da [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza, il difensore dell'imputata ha proposto tempestivo ricorso lamentando carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

Il difensore sottolinea che la persona offesa, sentita quale testimone all'udienza del 1° marzo 2021, ha dichiarato di essere stata risarcita del danno subito e ha rimesso la querela, ma la remissione non è stata ritenuta idonea ad estinguere il reato essendo stata ritenuta sussistente la contestata aggravante ancorché non vi fosse prova certa della realizzazione di una condotta insidiosa tale da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve preliminarmente osservare che, in data 30 dicembre 2022, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame.

Di tale modifica normativa, favorevole per l'imputata, deve tenersi conto nel presente procedimento.

Ed infatti, in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen. va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce ad un tempo condizione di procedibilità e di punibilità.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità «che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto» (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).

Si è sottolineato, in particolare, che la querela entra «a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. (v., in tema di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art.642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862)» e si è giunti «per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato» (Sez.

U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 27355201, pag. 17 della motivazione).

2. Applicando questi principi al caso in esame si deve osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso, la persona offesa ha rimesso la querela, che aveva sporto ritualmente, con dichiarazione resa all'udienza del 10 marzo 2021.

La remissione non è stata ricusata e può ritenersi tacitamente accettata atteso che è conseguenza di una attività risarcitoria della quale la sentenza dà atto.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681)

3. Poiché il reato, oggi procedibile a querela, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico della querelata, odierna ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela; visto l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., pone le spese del procedimento a carico della querelata.

Così deciso il 11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 23 settembre 2021 dal Tribunale di Imperia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso ad Imperia il 25 gennaio 2018 impossessandosi di un tubetto di crema del valore di C 40,00 che sottraeva, avvalendosi di mezzo fraudolento (ed in specie distraendo la vittima), dai banchi di vendita della farmacia gestita da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza, il difensore dell'imputata ha proposto tempestivo ricorso lamentando carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Il difensore sottolinea che la persona offesa, sentita quale testimone all'udienza del 1° marzo 2021, ha dichiarato di essere stata risarcita del danno subito e ha rimesso la querela, ma la remissione non è stata ritenuta idonea ad estinguere il reato essendo stata ritenuta sussistente la contestata aggravante ancorché non vi fosse prova certa della realizzazione di una condotta insidiosa tale da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente osservare che, in data 30 dicembre 2022, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame. Di tale modifica normativa, favorevole per l'imputata, deve tenersi conto nel presente procedimento. Ed infatti, in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen. va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce ad un tempo condizione di procedibilità e di punibilità. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità «che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto» (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Si è sottolineato, in particolare, che la querela entra «a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. (v., in tema di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art.642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862)» e si è giunti «per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato» (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 27355201, pag. 17 della motivazione). 2. Applicando questi principi al caso in esame si deve osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso, la persona offesa ha rimesso la querela, che aveva sporto ritualmente, con dichiarazione resa all'udienza del 10 marzo 2021. La remissione non è stata ricusata e può ritenersi tacitamente accettata atteso che è conseguenza di una attività risarcitoria della quale la sentenza dà atto. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) 3. Poiché il reato, oggi procedibile a querela, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico della querelata, odierna ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela; visto l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 11 gennaio
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