CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Potenza, detto presupposto difetta “perché, a partire dal primo contratto del 16 febbraio 2001 e fino al quinto contratto del 16 settembre 2007, con scadenza 15 marzo 2008, abbiamo un numero complessivo di mesi pari a 34 e non a 36, nonpotendosi computare anche la proroga di tre mesi all’ultimo contratto del settembre 2007, trattandosi di evento non programmato e venuto in essere nei giorni immediatamente precedenti la scadenza del 15 marzo 2008”(cfr. sentenza di appello pag. 7) . Avverso tale decisione ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, assistiti da memoria. Resiste con controricorso l’Asl. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso sideduce la violazione e falsa applicazione della l. n. 296 del 1996, art. 1, comma 558; della l. n. 244 del 2007, art. 3, comma 90; della l.r. Basilicata n. 20 del 2008, art. 14 e del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 4. Sostiene la parte ricorrente che la modifica della disciplina di cui al comma 558 dell’art. 1 della l. n. 296/1996, ad opera del comma 90 dell’art. 3 della l. n. 244 del2007 - che dispone “ le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 558, della l. n. 296/2006 anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007” - si applica a tutte e tre le ipotesi previste dal ricordato comma 558, senza che sia rilevante la circostanza dell’essere in servizio o meno alla data del 1.1.2007. Afferma che l’assunto di cui innanzi è altresì comprovato dall’art. 14 della legge regione Basilicata n. 20 del 2008 in virtù del quale “in coerenza con i principi della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 e della legge 24 dicembre 2007 nr. 244, i soggetti indicati nelle precedenti lettere debbono aver maturato, alla data del 28 settembre 2007, un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio ovvero conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla medesima data del 28 settembre 2007”. In conseguenza di detta ricostruzione ritiene che anche con riferimento ai soggetti che non siano in servizio alla data di entrato in vigore dell’art. 1, comma 558, l. n. 296 del1996 vadano computate le proroghe dei contratti in essere al 28 settembre 2007. Chiedequindi che vada calcolata, ai fini della anzianità di servizio triennale , anche la proroga del contratto con decorrenza 16.9.2007-15.3.2008 intervenuta in data 13.3.2008, e ciò in quanto la proroga costituisce la prosecuzione del precedente rapporto e non una nuova assunzione. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Va preliminarmente osservato che il Collegio ritiene che il comma 90 dell’art. 3 della l. n. 244 del 2007, che dispone - “ le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 558, della l. n. 296/2006 anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007”- non abbia ampliato , alla platea dei soggetti non in servizio al momento dell’entrata in vigore della disposizione, la possibilità di computare,ai fini del requisito triennale,anche i periodi maturati in forza di contratti stipulati entro il 28.9.2007 (questa la nuova data indicata nel comma 558 novellato), in quanto detta modifica -che avrebbe determinato un forte aumento del numero dei soggetti stabilizzandi- avrebbe necessitato di una espressa previ sione in tal senso, qui carente, vieppiù in considerazione del fatto che le norme sulla stabilizzazione sono di stretta interpretazione, ponendosi comunque quale deroga alla regola generale dell’assunzione nella P.A. mediante concorso pubblico. Ne consegue che la novella del 2007, innanzi ricordata, ha invece, per le ragioni innanzi emarginate, il limitato scopo, come peraltro emerge dalla interpretazione sistematica, oltre che letterale della norma modificata,di ampliare il solo ambito temporale -dal 26 settembre 2006 al 28 settembre 2007 - entro il quale i soggetti già in servizio avrebbero potuto stipulare contratti a tempo determinato utili ai fini del compimento dell’anzianità triennale indispensabile per accedere alle procedure di stabilizzazione. Né a risultati difformi conduce (né poteva condurre) la lettura letterale e sistematica delle norme, nazionale eregionale. Sulpiano letterale si osserva che mentre la prima parte dell’art. 14 della citata l.r. Basilicata si riferisce solo agli stabilizzandi in servizio, la seconda, nella parte in cui prevede “ovvero conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla medesima data del 28 settembre 2007”, in piena adesione alla normativa nazionale,si rivolge a coloro che non sono in servizio alla data di entrata in vigore della legge sulla stabilizzazione. E’ dunque corretta l’interpretazione offerta dalla Corte di appello secondo cui il l’inciso innanzi riportato dell’art. 14 della l. regione Basilicata, letto in combinato disposto con l’art. 1, comma 588, legge finanziaria per il 2007, che consente di computare ai fini della anzianità triennale anche i contratti stipulati entro il 28 settembre 2007, si riferisca solo alle ipotesi in cui il lavoratore sia in servizio all’atto di entrata in vigore della disposizione nazionale. Del resto, la norma regionale, in quest’ambito, non può che essere di stretta applicazione del testo normativo nazionale, ogni interpretazione difforme deponendo nel senso della incostituzionalità. 3. Le osservazioni innanzi svolte già conducono al rigetto del ricorso, non essendo pacificamente in servizio lo stabilizzando al momento di entrata in vigore della normativa.3.1. A tanto va aggiunto che la domanda è comunque infondata,anche alla luce della ricostruzione normativa proposta in ricorso. Nella fattispecie all’attenzione, infatti, la proroga del contratto, utile ai fini del compimento dell’anzianità triennale, è intervenutain data 13.3.2008, quindi oltre la data del 28 settembre 2007fissata dal legislatore. [OSCURATO:PERSONA] ritienedi condividere integralmente sul punto quanto affermato da Cass.n. 7245/2020 che osserva come “ l'interpretazione costituzionalmente orientata delle menzionate disposizioni induce a ritenere che la platea dei destinatari dovesse essere cristallizzata alla data in questione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre a non essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanaresituazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico”. Ne consegue l’impossibilità di valorizzare ai fini della stabilizzazione i contratti stipuli oltre il28.9.2007. 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarienella misura del 15% ed accessori come perlegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato