CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2553/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazio- nale in relazione all'affermazione di responsabilità, sottolineando come la fuga all'atto del controllo dei carabinieri fu determinata dal fatto che si trovava in strada in un'ora non consentita dalla legislazione emergenziale anti Covid e che è sog- getto sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. E con un secondo motivo vio- lazione di legge e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, in parti- colar modo perché le pur concesse circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulla recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; e quanto al secondo afferiscono al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare che dal verbale di arresto e dalla relazione dell'operante in sede di convalida -atti pienamente utilizzabili essendosi proceduto con rito abbreviato- è emerso che l'imputato aveva gettato in terra una bustina di cellophane durante la sua breve fuga per sottrarsi al controllo. La bustina contenente gli involucri di cocaina era stata immediata- mente recuperata dai Carabinieri, per cui non possono esservi dubbi sulla deten- zione dello stupefacente da parte dell'imputato. La repentina fuga del Barry, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto opina il ricorrente, trova, dunque, chiara e logica spiegazione nella necessità di disfarsi della droga. E in ordine alla destina- zione allo spaccio dello stupefacente, i giudici di appello rilevano che va in primo luogo dato rilievo alla circostanza della suddivisione della cocaina in dodici involu- cri, di differente peso e colore. Inoltre, l'imputato non ha affermato di fare uso di N. 2553/2022 R.G. sostanze stupefacenti, per cui la destinazione all'uso personale deve essere esclusa. E ulteriore e rilevante elemento si rinviene nel possesso della somma contante di 555,00 euro, di cui non ha saputo fornire alcuna logica giustificazione, essendo privo di redditi leciti e di fissa dimora. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo in punto di dosimetria della pena. La Corte territoriale offre una motivazione congrua e priva di aporie logiche laddove rileva che le circostanze dell'arresto, il quantitativo di cocaina complessi- vamente detenuto (si tratta di settantadue dosi medie singole), le modalità dell'a- zione - la presenza del denaro lascia presumere l'esistenza di pregresse cessioni di droga - e la precedente condanna per reato analogo non consentono di irrogare una pena più mite all'imputato. La pena base, indicata in due anni di reclusione viene, quindi, ritenuta motivatamente congrua, collocandosi la gravità del fatto in una fascia medio alta della forbice edittale del quinto comma. In primo grado le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla recidiva ex art. 99, co. 2 cod. pen. e i giudici di appello condividono tale opzione, non si ravvisando i presupposti per un più benevolo giudizio, considerato che le condizioni di estrema indigenza e precarietà dei BARRY - che hanno motivato il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice —trovano adeguato contrappeso nella pericolosità dell'imputato, evidenziata dalla prece- dente condanna per reato analogo. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).N. 2553/2022 R.G. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] • sigliere estensore I