Risultati per «Famiglia»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:252
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0819 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controlli delle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 13, paragrafo 1 – Obbligo di agevolare il rilascio dei visti – Visti concessi con la condizione sospensiva della comparizione personale dei beneficiari ai fini della verifica della loro identità e dell’autenticità dei documenti prodotti – Beneficiari impossibilitati a recarsi presso una sede diplomatica o consolare dello Stato membro che ha concesso i visti – Obblighi a carico dello Stato membro di provvedere o di agevolare tale spostamento – Assenza» Nella causa C‑819/25 PPU [Gonrieh] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 12 dicembre 2025, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2025, nel procedimento X e Y , in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali dei loro figli minorenni A, B, C e D contro [OSCURATO:PERSONA] belge, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: R. Norkus, cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2026, considerate le osservazioni presentate: – per X e Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali dei loro figli minorenni A, B, C e D, da P. Robert e J. [OSCURATO:PERSONA], avocats; – per il governo belga, da L. Jans, C. Pochet e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistite da B. Appaerts e C. Caillet, avocats; – per la Repubblica ceca, da A. Edelmannová, S. Šindelková e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Repubblica federale di Germania, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la Repubblica ellenica, da L. Kotroni, in qualità di agente; – per la Repubblica francese, da O. Duprat-Mazaré e C. Thomas, in qualità di agenti; – per la Repubblica italiana, da S. Fiorentino, in qualità di agente; – per il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], da A. Hanje e P.P.

Huurnink, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Blanc, E. Cujo, J. Hottiaux e C. Ladenburger, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( GU 2003, L 251, pag. 12 ), e in particolare del suo articolo 13, paragrafo 1, letta in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Y, residente in Belgio, sua moglie X e quattro dei loro figli, A, B, C e D, residenti nella Striscia di Gaza, e l’[OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga), in merito a una domanda di ingiungere a quest’ultimo di provvedere all’evacuazione di X e dei figli da tale territorio o di adottare altre misure volte ad agevolare la loro uscita da detto territorio ai fini del ricongiungimento familiare.

Contesto normativo Trattato FUE 3 L’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE dispone quanto segue: «I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati.

Essi hanno, tra l’altro: (…) c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato». 4 L’articolo 23 TFUE dispone quanto segue: «Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (…)».

[OSCURATO:PERSONA]

5 L’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto alla vita», dispone quanto segue: «1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato». 6 L’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», prevede quanto segue: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». 7 L’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», recita quanto segue: Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». 8 Ai sensi dell’articolo 24 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritti del minore»: «1.

I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.

Essi possono esprimere liberamente la propria opinione.

Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». 9 L’articolo 46 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Tutela diplomatica e consolare», enuncia quanto segue: «Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato».

Direttiva 2003/86 10 Il considerando 13 della direttiva 2003/86 enuncia quanto segue: «Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l’esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto». 11 L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) c) “soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare; d) “ricongiungimento familiare”: l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore; (…)».. 12 L’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva recita quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari». 13 L’articolo 13 della medesima direttiva al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare o dei familiari.

A tal fine, lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone».

Direttiva (UE) 2015/637 14 L’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE ( GU 2015, L 106, pag. 1 ), enuncia quanto segue: «Ai familiari che non sono cittadini dell’Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell’Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Y e X sono, secondo le indicazioni fornite dalla decisione di rinvio, sposati e genitori di cinque figli, A, B, C, D ed E, nati tra il 2013 e il 2021.

Non sono cittadini dell’Unione.

In data non precisata, a Y è stato rilasciato un visto che gli consente di soggiornare in Belgio, dove egli dispone anche di un permesso di lavoro.

Secondo il giudice del rinvio, Y ha inoltre presentato domanda alle autorità belghe competenti per ottenere lo status di rifugiato, domanda il cui esame, secondo le indicazioni fornite dall’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale all’udienza di discussione dinanzi alla Corte, sarebbe stato ancora in corso alla data di tale udienza. 16 Il 7 ottobre 2023, Hamas ha perpetrato, a partire dalla Striscia di Gaza, una serie di attacchi terroristici in territorio israeliano.

A seguito di tali eventi, lo Stato di Israele ha imposto un blocco della Striscia di Gaza e ha condotto un intervento militare in quest’ultimo territorio. 17 Il 3 maggio 2024, Y ha lasciato la Striscia di Gaza con uno dei figli, E, e insieme hanno raggiunto l’Egitto attraverso il valico di Rafah. 18 Il 5 maggio 2024, tale valico è stato chiuso, il che avrebbe impedito a X e agli altri figli di raggiungere a loro volta l’Egitto.

Dalla decisione di rinvio risulta che, quattro giorni prima dell’emissione della decisione di rinvio, tale valico era ancora chiuso. 19 In tale contesto, il Regno del Belgio ha avviato un’operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza, verso il Belgio, dei cittadini belgi, dei rifugiati riconosciuti in Belgio e dei membri del loro nucleo familiare se essi stessi titolari di un visto o di un permesso di soggiorno per il Belgio.

Le evacuazioni hanno avuto luogo a partire dal novembre 2023, ma hanno dovuto essere interrotte nel marzo 2024. 20 Dopo il mese di marzo 2025, il Regno del Belgio, lo Stato di Israele e il Regno hascemita di Giordania hanno concordato una nuova operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza nell’ambito della quale il Regno del Belgio si sarebbe fatto carico del trasporto delle stesse categorie di persone menzionate al punto precedente da tale territorio fino al Belgio, attraverso Israele e la Giordania. 21 In data non precisata, X e i cinque figli della coppia hanno presentato ciascuno una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare presso l’Office des étrangers (Ufficio stranieri, Belgio).

La domanda relativa a E è stata presentata presso l’ambasciata belga in Egitto, paese in cui risiede, mentre le altre domande sono state presentate a distanza. 22 Il 23 maggio 2025, tali sei domande sono state respinte. 23 In data non precisata, ma dopo il 26 maggio 2025, Y ha lasciato l’Egitto ed è giunto da solo in Belgio. 24 A seguito di una domanda dell’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale, volta a ottenere che l’Ufficio stranieri rivedesse la propria decisione di rigetto menzionata al punto 22 della presente sentenza, detto ufficio, il 6 ottobre 2025, ha concesso visti a titolo di ricongiungimento familiare a X e ai cinque figli interessati, con la condizione sospensiva del controllo dell’identità degli interessati e dell’autenticità dei documenti allegati alle loro domande di ingresso e di soggiorno.

Ai fini dell’effettuazione di tale controllo, era necessaria la comparizione personale in un’ambasciata o in un consolato belga. 25 E ha potuto ritirare il proprio passaporto munito di un visto presso l’ambasciata belga in Egitto il 16 ottobre 2025.

Per contro, X e gli altri figli, residenti nella Striscia di Gaza, non hanno potuto recarsi presso un’ambasciata o un consolato belga. 26 Il 21 ottobre 2025, i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato in giudizio lo Stato belga dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese), giudice del rinvio, che statuisce in sede di procedimento sommario. 27 In via principale, essi hanno chiesto che fosse ingiunto allo Stato belga di iscrivere X e i quattro minori ancora presenti nella Striscia di Gaza nell’elenco delle persone da evacuare nell’ambito dell’operazione di cui al punto 20 della presente sentenza e di organizzare concretamente la loro evacuazione una volta espletate le formalità.

In subordine, essi hanno chiesto, in sostanza, che fosse ingiunto allo Stato belga di informare le autorità israeliane, egiziane, giordane o qualsiasi altra autorità coinvolta, che gli interessati hanno un visto per il Belgio e che desiderano essere autorizzati a lasciare la Striscia di Gaza per recarsi in Belgio. 28 Lo Stato belga si è opposto alla ricevibilità del ricorso sulla base di un’eccezione di incompetenza, respinta dal giudice del rinvio. 29 Inoltre, tale giudice ha constatato che le condizioni di vita di X e dei suoi quattro figli nella Striscia di Gaza consentivano di configurare il requisito dell’urgenza previsto dalle disposizioni procedurali belghe relative al procedimento sommario. 30 Detto giudice ha osservato, peraltro, che, conformemente al diritto nazionale, lo Stato belga dispone, quando conduce un’operazione di evacuazione, di un margine di discrezionalità nella determinazione dei beneficiari di tale operazione, margine di discrezionalità che tale giudice ritiene non sia stato manifestamente violato. 31 Tuttavia, il giudice del rinvio ha osservato che la portata degli obblighi dello Stato belga ai sensi del diritto dell’Unione era oggetto di contestazioni tra le parti nel procedimento principale, contestazioni che non trovavano soluzione nella giurisprudenza esistente della Corte e la cui risoluzione da parte di quest’ultima potrebbe altresì essere utile anche per altre controversie analoghe pendenti dinanzi ai giudici belgi. 32 In tali circostanze, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, quando uno Stato membro, in applicazione della [direttiva 2003/86/CE] e conformemente alla [sentenza del 18 aprile 2023, Afrin (

C‑1/23 PPU

, in prosieguo la sentenza Afrin, EU:C:2023:296 )], concede un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare e richiede che il beneficiario del visto compaia personalmente al momento del rilascio (consegna a mani proprie) di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della [[OSCURATO:PERSONA]] si estenda al di là della concessione del visto, ad esempio fino al suo rilascio (consegna a mani proprie). 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) si trovi nell’impossibilità di lasciare in autonomia il paese terzo in cui risiede e la sua vita sia ivi manifestamente in pericolo, se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [2003/86], da solo o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [[OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che impone allo Stato membro che ha concesso un visto come indicato nella prima questione di fornire a tale beneficiario assistenza al fine di consentirgli di lasciare tale paese e di farsi rilasciare (consegnare a mani proprie) detto visto. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’assistenza da fornire a norma della o delle disposizioni sopra citate debba consistere: – nell’includere il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) in un piano di evacuazione predisposto dallo Stato membro interessato per categorie di persone da esso determinate, alle stesse condizioni applicate a queste ultime e anche se tale beneficiario non rientra in tali categorie; o quanto meno – nell’informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tale beneficiario di recarsi nell’Unione [europea] che quest’ultimo desidera soggiornarvi e dispone a tal fine del visto richiesto, anche se tale informazione esula dall’ambito del suddetto piano di evacuazione».

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza 33 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 23 bis , primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 34 Da tali disposizioni risulta che l’applicazione di detto procedimento è subordinata a due requisiti cumulativi.

Da un lato, il rinvio pregiudiziale deve sollevare questioni di interpretazione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto del titolo V della parte terza del Trattato FUE.

Dall’altro, le circostanze del procedimento principale, come descritte dal giudice del rinvio, devono essere caratterizzate dalla presenza di una situazione di urgenza. 35 Per quanto riguarda la prima condizione, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, la quale è stata adottata sulla base dell’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), CE, divenuto articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

Pertanto, tale direttiva si colloca nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Conformemente all’articolo 23 bis , primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura, tale domanda è dunque idonea a essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza. 36 Per quanto riguarda la seconda condizione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un minore sia separato da uno dei suoi genitori può, qualora il perdurare della separazione sia tale da compromettere seriamente il minore stesso e i suoi rapporti con detto genitore, fondare la constatazione dell’esistenza dell’urgenza ai fini dell’attuazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza. (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi,

C‑497/10 PPU

, EU:C:2010:829 , punto 39 ; del 19 novembre 2015, P,

C‑455/15 PPU

, EU:C:2015:763 , punto 32 , e Afrin, punto 26 e giurisprudenza citata). 37 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i minori A, B, C e D, nati tra il 2013 e il 2021, sono separati dal padre da quasi due anni e che il perdurare di tale situazione potrebbe compromettere seriamente il loro futuro rapporto con lui. 38 In tali circostanze, la Quinta Sezione della Corte ha deciso, in data 12 gennaio 2026, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali 39 Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto isolatamente o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto – nel caso di un cittadino di un paese terzo al quale sia stato rilasciato un visto ai fini del ricongiungimento familiare, con riserva di verifica della sua identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla sua domanda di visto presentata a distanza, verifica che richiede la comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro – a organizzare e a assicurare il trasferimento di tale persona verso detto luogo o a contattare uno o più paesi terzi al fine di agevolarne il trasferimento, in una situazione in cui è impossibile per tale persona recarsi in detto luogo. 40 L’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che, una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizzi l’ingresso del familiare o dei familiari.

A tal fine, lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone. 41 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sull’interpretazione della seconda frase di tale disposizione in circostanze quali quelle del procedimento principale, vale a dire quelle del piano di evacuazione menzionato al punto 20 della presente sentenza. 42 Pur non facendo parte delle categorie di persone beneficiarie di tale piano di evacuazione, i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto che X e i quattro minori che si trovano nella Striscia di Gaza possano essere inclusi in detto piano, invocando l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, nonché l’interpretazione di tale direttiva fornita dalla Corte nella sentenza Afrin, che verteva principalmente sull’interpretazione dell’articolo 5 di detta direttiva, il quale fissa le norme relative alla presentazione e all’esame delle domande di ricongiungimento familiare. 43 In tale sentenza, la Corte ha statuito che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l’articolo 7 nonché con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della [OSCURATO:PERSONA], osta a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare all’obbligo, per i familiari del soggiornante, di presentarsi personalmente a una rappresentanza diplomatica o consolare, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso tale rappresentanza.

Tuttavia, la Corte ha espressamente indicato che tale interpretazione del diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di esigere la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore della procedura di ricongiungimento familiare, poiché quest’ultima si svolge per fasi, aggiungendo, al punto 58 di detta sentenza, che una siffatta comparizione può avere lo scopo di verificare i vincoli familiari e l’identità degli interessati.

A tal riguardo, al punto 59 della medesima sentenza, la Corte ha precisato che lo Stato membro deve facilitare siffatta comparizione, segnatamente mediante l’emissione di documenti consolari o lasciapassare. 44 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, il Regno del Belgio si è conformato, nel caso di specie, alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza Afrin, prevedendo una comparizione degli interessati, ai fini della verifica delle loro identità e dell’autenticità dei documenti allegati alle loro domande di ingresso e di soggiorno, successivamente alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare. 45 Tale fase della procedura è disciplinata dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, secondo il quale lo Stato membro interessato, dopo aver accettato una domanda di ricongiungimento familiare, è tenuto ad autorizzare l’ingresso del familiare o dei familiari e ad agevolare «il rilascio dei visti necessari per queste persone». 46 Poiché tale direttiva non definisce la portata dell’obbligo di agevolare il rilascio dei visti necessari, occorre ricercarne il significato tenendo conto della formulazione e del contesto di tale articolo 13, paragrafo 1, nonché degli obiettivi di detta direttiva. 47 Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte.

Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione [sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen et Sogent, C‑236/24 , EU:C:2025:321 , punto 21 e giurisprudenza citata]. 48 Per quanto riguarda la formulazione della seconda frase di detto articolo 13, paragrafo 1, occorre rilevare che, nel linguaggio corrente, il termine «agevola» allude all’adozione di mezzi che consentano di ottenere qualcosa senza difficoltà, e che il termine «rilascio» indica il fatto di riuscire a farsi concedere qualcosa.

Pertanto, l’espressione «agevola il rilascio dei visti necessari» fa riferimento all’adozione di tutti i mezzi che consentono di ottenere il rilascio dei visti senza difficoltà. 49 Per quanto riguarda il contesto del medesimo articolo 13, paragrafo 1, occorre rilevare che, conformemente al considerando 13 della direttiva 2003/86, le regole procedurali che disciplinano l’esame delle domande di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei familiari, devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 50 Risulta altresì dal punto 5.1 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86 [COM(2014) 210 final], di cui la Corte tiene conto ai fini dell’interpretazione di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19 , EU:C:2021:657 , punto 64 ], che l’obbligo di agevolare il rilascio dei visti significa che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare una rapida procedura di rilascio del visto, ridurre al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi ed evitare i doppi controlli del rispetto delle condizioni per il ricongiungimento familiare».

Detto punto 5.1 aggiunge che «[i]n circostanze eccezionali, ad esempio il collasso di uno Stato o un paese con rischi di sicurezza interna elevati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono invitati ad accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilità di ottenere il visto all’arrivo nello Stato membro». 51 Per quanto riguarda la genesi di detta direttiva, occorre rilevare che il commento agli articoli della proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, presentata dalla Commissione il 1 o dicembre 1999 [COM (1999) 638 def., pag. 22], indica che, quando una domanda di ricongiungimento familiare è accettata e il beneficiario «ha bisogno di un visto per entrare nello Stato membro in cui [il soggiornante] risiede, tale Stato membro agevola il rilascio del visto, segnatamente provvedendo al suo rilascio in tempi brevi». 52 Alla luce di tali elementi contestuali e della genesi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, e come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 48, 49 e 51 delle sue conclusioni, si deve ritenere che tale disposizione imponga, nella sua seconda frase, agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di eliminare gli ostacoli amministrativi ingiustificati e di applicare procedure amministrative rapide ed efficaci per il rilascio dei visti.

Per contro, né detta disposizione né alcun’altra disposizione di tale direttiva impone obblighi relativi alle relazioni diplomatiche o consolari tra uno Stato membro e un paese terzo. 53 Una siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito da tale direttiva che, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, mira a favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori (sentenza Afrin, punto 42 e giurisprudenza citata). 54 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’interpretazione della Corte nella sentenza Afrin.

È vero che, ai punti 50 e 51 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che, in situazioni nelle quali la comparizione personale sia impossibile o eccessivamente difficile, in particolare laddove i familiari del soggiornante vivano in una zona di conflitto e rischino, spostandosi, di esporsi a trattamenti inumani o degradanti, o anche di mettere in pericolo la propria vita, è indispensabile, per raggiungere l’obiettivo perseguito da detta direttiva, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri diano prova della flessibilità necessaria per consentire effettivamente agli interessati di presentare la loro domanda di ricongiungimento familiare. 55 Ciò premesso, come risulta dai punti 58 e 59 di detta sentenza, tale esigenza di flessibilità da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri richiede unicamente di consentire che la comparizione personale avvenga in una fase avanzata della procedura, o addirittura nella sua fase finale, anziché in quella di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, o ancora di facilitare siffatta comparizione, eventualmente mediante l’emissione di documenti consolari o lasciapassare, e di ridurre allo stretto necessario il numero di comparizioni.

Orbene, si deve constatare che l’insieme di tali obblighi si distingue, per sua stessa natura, dagli obblighi relativi alle relazioni diplomatiche o consolari tra uno Stato membro e un paese terzo. 56 Ne consegue che, in un contesto caratterizzato da un obbligo generale di eliminare gli ostacoli amministrativi ingiustificati e di applicare procedure amministrative rapide ed efficaci, gli obblighi specifici incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 possono riguardare, ad esempio, l’accessibilità dei loro servizi consolari o il rilascio alla persona interessata di documenti idonei a facilitare il suo spostamento verso la loro sede consolare, come un invito a presentarsi dinanzi alle autorità consolari. 57 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, l’inclusione dei familiari di Y nel piano di evacuazione della Striscia di Gaza menzionato al punto 20 della presente sentenza o la fornitura di assistenza consistente nell’informare le autorità dei paesi terzi del loro desiderio di essere autorizzati a lasciare tale territorio per recarsi in Belgio richiederebbe l’adozione di misure che vanno al di là delle esigenze imposte dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86.

Infatti, tali iniziative richiederebbero iniziative diplomatiche o consolari da parte del Regno del Belgio presso uno o più paesi terzi, iniziative che non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima, bensì nelle relazioni internazionali di tale Stato membro con paesi terzi, nella fattispecie lo Stato di Israele, il Regno hascemita di Giordania e, se del caso, la Repubblica araba d’Egitto. 58 Del resto, per quanto riguarda il settore della protezione diplomatica e consolare, occorre rilevare che, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 23 TFUE, nonché l’articolo 46 della [OSCURATO:PERSONA] si applicano solo ai cittadini dell’Unione che si trovano nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato e, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/637, ai loro familiari che li accompagnano e che non sono cittadini dell’Unione, ma non ai cittadini di paesi terzi che hanno diritto al ricongiungimento familiare in base alla direttiva 2003/86. 59 Infine, per quanto riguarda l’eventuale rilevanza degli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 51, paragrafi 1 e 2, della [OSCURATO:PERSONA] prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e che esse non estendono in alcun caso le competenze dell’Unione quali definite nei trattati. 60 Orbene, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, le misure richieste dai ricorrenti nel procedimento principale, esposte al punto 27 di tale sentenza, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86, cosicché il rifiuto di accogliere una siffatta domanda non costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, una siffatta domanda non può fondarsi neanch’essa sulle disposizioni di tale [OSCURATO:PERSONA]. 61 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto – nel caso di un cittadino di un paese terzo al quale sia stato rilasciato un visto ai fini del ricongiungimento familiare, con riserva di verifica della sua identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla sua domanda di visto presentata a distanza, verifica che richiede la comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro – a organizzare e assicurare il trasferimento di tale persona verso detto luogo o a contattare uno o più paesi terzi al fine di agevolarne il trasferimento, in una situazione in cui è impossibile per tale persona recarsi in detto luogo.

Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, letto in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro non è tenuto – nel caso di un cittadino di un paese terzo al quale sia stato rilasciato un visto ai fini del ricongiungimento familiare, con riserva di verifica della sua identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla sua domanda di visto presentata a distanza, verifica che richiede la comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro – a organizzare e assicurare il trasferimento di tale persona verso detto luogo o a contattare uno o più paesi terzi al fine di agevolarne trasferimento, in una situazione in cui è impossibile per tale persona recarsi in detto luogo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0819 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controlli delle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 13, paragrafo 1 – Obbligo di agevolare il rilascio dei visti – Visti concessi con la condizione sospensiva della comparizione personale dei beneficiari ai fini della verifica della loro identità e dell’autenticità dei documenti prodotti – Beneficiari impossibilitati a recarsi presso una sede diplomatica o consolare dello Stato membro che ha concesso i visti – Obblighi a carico dello Stato membro di provvedere o di agevolare tale spostamento – Assenza» Nella causa C‑819/25 PPU [Gonrieh] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 12 dicembre 2025, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2025, nel procedimento X e Y , in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali dei loro figli minorenni A, B, C e D contro [OSCURATO:PERSONA] belge, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: R. Norkus, cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2026, considerate le osservazioni presentate: – per X e Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali dei loro figli minorenni A, B, C e D, da P. Robert e J. [OSCURATO:PERSONA], avocats; – per il governo belga, da L. Jans, C. Pochet e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistite da B. Appaerts e C. Caillet, avocats; – per la Repubblica ceca, da A. Edelmannová, S. Šindelková e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Repubblica federale di Germania, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la Repubblica ellenica, da L. Kotroni, in qualità di agente; – per la Repubblica francese, da O. Duprat-Mazaré e C. Thomas, in qualità di agenti; – per la Repubblica italiana, da S. Fiorentino, in qualità di agente; – per il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], da A. Hanje e P.P. Huurnink, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Blanc, E. Cujo, J. Hottiaux e C. Ladenburger, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( GU 2003, L 251, pag. 12 ), e in particolare del suo articolo 13, paragrafo 1, letta in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Y, residente in Belgio, sua moglie X e quattro dei loro figli, A, B, C e D, residenti nella Striscia di Gaza, e l’[OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga), in merito a una domanda di ingiungere a quest’ultimo di provvedere all’evacuazione di X e dei figli da tale territorio o di adottare altre misure volte ad agevolare la loro uscita da detto territorio ai fini del ricongiungimento familiare. Contesto normativo Trattato FUE 3 L’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE dispone quanto segue: «I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro: (…) c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato». 4 L’articolo 23 TFUE dispone quanto segue: «Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (…)». [OSCURATO:PERSONA] 5 L’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto alla vita», dispone quanto segue: «1.   Ogni persona ha diritto alla vita. 2.   Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato». 6 L’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», prevede quanto segue: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». 7 L’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», recita quanto segue: Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». 8 Ai sensi dell’articolo 24 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritti del minore»: «1.   I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2.   In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3.   Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». 9 L’articolo 46 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Tutela diplomatica e consolare», enuncia quanto segue: «Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato». Direttiva 2003/86 10 Il considerando 13 della direttiva 2003/86 enuncia quanto segue: «Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l’esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto». 11 L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) c) “soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare; d) “ricongiungimento familiare”: l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore; (…)».. 12 L’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva recita quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari». 13 L’articolo 13 della medesima direttiva al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare o dei familiari. A tal fine, lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone». Direttiva (UE) 2015/637 14 L’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE ( GU 2015, L 106, pag. 1 ), enuncia quanto segue: «Ai familiari che non sono cittadini dell’Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell’Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Y e X sono, secondo le indicazioni fornite dalla decisione di rinvio, sposati e genitori di cinque figli, A, B, C, D ed E, nati tra il 2013 e il 2021. Non sono cittadini dell’Unione. In data non precisata, a Y è stato rilasciato un visto che gli consente di soggiornare in Belgio, dove egli dispone anche di un permesso di lavoro. Secondo il giudice del rinvio, Y ha inoltre presentato domanda alle autorità belghe competenti per ottenere lo status di rifugiato, domanda il cui esame, secondo le indicazioni fornite dall’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale all’udienza di discussione dinanzi alla Corte, sarebbe stato ancora in corso alla data di tale udienza. 16 Il 7 ottobre 2023, Hamas ha perpetrato, a partire dalla Striscia di Gaza, una serie di attacchi terroristici in territorio israeliano. A seguito di tali eventi, lo Stato di Israele ha imposto un blocco della Striscia di Gaza e ha condotto un intervento militare in quest’ultimo territorio. 17 Il 3 maggio 2024, Y ha lasciato la Striscia di Gaza con uno dei figli, E, e insieme hanno raggiunto l’Egitto attraverso il valico di Rafah. 18 Il 5 maggio 2024, tale valico è stato chiuso, il che avrebbe impedito a X e agli altri figli di raggiungere a loro volta l’Egitto. Dalla decisione di rinvio risulta che, quattro giorni prima dell’emissione della decisione di rinvio, tale valico era ancora chiuso. 19 In tale contesto, il Regno del Belgio ha avviato un’operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza, verso il Belgio, dei cittadini belgi, dei rifugiati riconosciuti in Belgio e dei membri del loro nucleo familiare se essi stessi titolari di un visto o di un permesso di soggiorno per il Belgio. Le evacuazioni hanno avuto luogo a partire dal novembre 2023, ma hanno dovuto essere interrotte nel marzo 2024. 20 Dopo il mese di marzo 2025, il Regno del Belgio, lo Stato di Israele e il Regno hascemita di Giordania hanno concordato una nuova operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza nell’ambito della quale il Regno del Belgio si sarebbe fatto carico del trasporto delle stesse categorie di persone menzionate al punto precedente da tale territorio fino al Belgio, attraverso Israele e la Giordania. 21 In data non precisata, X e i cinque figli della coppia hanno presentato ciascuno una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare presso l’Office des étrangers (Ufficio stranieri, Belgio). La domanda relativa a E è stata presentata presso l’ambasciata belga in Egitto, paese in cui risiede, mentre le altre domande sono state presentate a distanza. 22 Il 23 maggio 2025, tali sei domande sono state respinte. 23 In data non precisata, ma dopo il 26 maggio 2025, Y ha lasciato l’Egitto ed è giunto da solo in Belgio. 24 A seguito di una domanda dell’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale, volta a ottenere che l’Ufficio stranieri rivedesse la propria decisione di rigetto menzionata al punto 22 della presente sentenza, detto ufficio, il 6 ottobre 2025, ha concesso visti a titolo di ricongiungimento familiare a X e ai cinque figli interessati, con la condizione sospensiva del controllo dell’identità degli interessati e dell’autenticità dei documenti allegati alle loro domande di ingresso e di soggiorno. Ai fini dell’effettuazione di tale controllo, era necessaria la comparizione personale in un’ambasciata o in un consolato belga. 25 E ha potuto ritirare il proprio passaporto munito di un visto presso l’ambasciata belga in Egitto il 16 ottobre 2025. Per contro, X e gli altri figli, residenti nella Striscia di Gaza, non hanno potuto recarsi presso un’ambasciata o un consolato belga. 26 Il 21 ottobre 2025, i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato in giudizio lo Stato belga dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese), giudice del rinvio, che statuisce in sede di procedimento sommario. 27 In via principale, essi hanno chiesto che fosse ingiunto allo Stato belga di iscrivere X e i quattro minori ancora presenti nella Striscia di Gaza nell’elenco delle persone da evacuare nell’ambito dell’operazione di cui al punto 20 della presente sentenza e di organizzare concretamente la loro evacuazione una volta espletate le formalità. In subordine, essi hanno chiesto, in sostanza, che fosse ingiunto allo Stato belga di informare le autorità israeliane, egiziane, giordane o qualsiasi altra autorità coinvolta, che gli interessati hanno un visto per il Belgio e che desiderano essere autorizzati a lasciare la Striscia di Gaza per recarsi in Belgio. 28 Lo Stato belga si è opposto alla ricevibilità del ricorso sulla base di un’eccezione di incompetenza, respinta dal giudice del rinvio. 29 Inoltre, tale giudice ha constatato che le condizioni di vita di X e dei suoi quattro figli nella Striscia di Gaza consentivano di configurare il requisito dell’urgenza previsto dalle disposizioni procedurali belghe relative al procedimento sommario. 30 Detto giudice ha osservato, peraltro, che, conformemente al diritto nazionale, lo Stato belga dispone, quando conduce un’operazione di evacuazione, di un margine di discrezionalità nella determinazione dei beneficiari di tale operazione, margine di discrezionalità che tale giudice ritiene non sia stato manifestamente violato. 31 Tuttavia, il giudice del rinvio ha osservato che la portata degli obblighi dello Stato belga ai sensi del diritto dell’Unione era oggetto di contestazioni tra le parti nel procedimento principale, contestazioni che non trovavano soluzione nella giurisprudenza esistente della Corte e la cui risoluzione da parte di quest’ultima potrebbe altresì essere utile anche per altre controversie analoghe pendenti dinanzi ai giudici belgi. 32 In tali circostanze, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, quando uno Stato membro, in applicazione della [direttiva 2003/86/CE] e conformemente alla [sentenza del 18 aprile 2023, Afrin ( C‑1/23 PPU , in prosieguo la sentenza Afrin, EU:C:2023:296 )], concede un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare e richiede che il beneficiario del visto compaia personalmente al momento del rilascio (consegna a mani proprie) di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della [[OSCURATO:PERSONA]] si estenda al di là della concessione del visto, ad esempio fino al suo rilascio (consegna a mani proprie). 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) si trovi nell’impossibilità di lasciare in autonomia il paese terzo in cui risiede e la sua vita sia ivi manifestamente in pericolo, se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [2003/86], da solo o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [[OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che impone allo Stato membro che ha concesso un visto come indicato nella prima questione di fornire a tale beneficiario assistenza al fine di consentirgli di lasciare tale paese e di farsi rilasciare (consegnare a mani proprie) detto visto. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’assistenza da fornire a norma della o delle disposizioni sopra citate debba consistere: – nell’includere il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) in un piano di evacuazione predisposto dallo Stato membro interessato per categorie di persone da esso determinate, alle stesse condizioni applicate a queste ultime e anche se tale beneficiario non rientra in tali categorie; o quanto meno – nell’informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tale beneficiario di recarsi nell’Unione [europea] che quest’ultimo desidera soggiornarvi e dispone a tal fine del visto richiesto, anche se tale informazione esula dall’ambito del suddetto piano di evacuazione». Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza 33 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 23 bis , primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 34 Da tali disposizioni risulta che l’applicazione di detto procedimento è subordinata a due requisiti cumulativi. Da un lato, il rinvio pregiudiziale deve sollevare questioni di interpretazione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto del titolo V della parte terza del Trattato FUE. Dall’altro, le circostanze del procedimento principale, come descritte dal giudice del rinvio, devono essere caratterizzate dalla presenza di una situazione di urgenza. 35 Per quanto riguarda la prima condizione, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, la quale è stata adottata sulla base dell’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), CE, divenuto articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE. Pertanto, tale direttiva si colloca nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Conformemente all’articolo 23 bis , primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura, tale domanda è dunque idonea a essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza. 36 Per quanto riguarda la seconda condizione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un minore sia separato da uno dei suoi genitori può, qualora il perdurare della separazione sia tale da compromettere seriamente il minore stesso e i suoi rapporti con detto genitore, fondare la constatazione dell’esistenza dell’urgenza ai fini dell’attuazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza. (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU , EU:C:2010:829 , punto 39 ; del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU , EU:C:2015:763 , punto 32 , e Afrin, punto 26 e giurisprudenza citata). 37 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i minori A, B, C e D, nati tra il 2013 e il 2021, sono separati dal padre da quasi due anni e che il perdurare di tale situazione potrebbe compromettere seriamente il loro futuro rapporto con lui. 38 In tali circostanze, la Quinta Sezione della Corte ha deciso, in data 12 gennaio 2026, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento d’urgenza. Sulle questioni pregiudiziali 39 Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto isolatamente o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto – nel caso di un cittadino di un paese terzo al quale sia stato rilasciato un visto ai fini del ricongiungimento familiare, con riserva di verifica della sua identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla sua domanda di visto presentata a distanza, verifica che richiede la comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro – a organizzare e a assicurare il trasferimento di tale persona verso detto luogo o a contattare uno o più paesi terzi al fine di agevolarne il trasferimento, in una situazione in cui è impossibile per tale persona recarsi in detto luogo. 40 L’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che, una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizzi l’ingresso del familiare o dei familiari. A tal fine, lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone. 41 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sull’interpretazione della seconda frase di tale disposizione in circostanze quali quelle del procedimento principale, vale a dire quelle del piano di evacuazione menzionato al punto 20 della presente sentenza. 42 Pur non facendo parte delle categorie di persone beneficiarie di tale piano di evacuazione, i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto che X e i quattro minori che si trovano nella Striscia di Gaza possano essere inclusi in detto piano, invocando l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, nonché l’interpretazione di tale direttiva fornita dalla Corte nella sentenza Afrin, che verteva principalmente sull’interpretazione dell’articolo 5 di detta direttiva, il quale fissa le norme relative alla presentazione e all’esame delle domande di ricongiungimento familiare. 43 In tale sentenza, la Corte ha statuito che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l’articolo 7 nonché con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della [OSCURATO:PERSONA], osta a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare all’obbligo, per i familiari del soggiornante, di presentarsi personalmente a una rappresentanza diplomatica o consolare, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso tale rappresentanza. Tuttavia, la Corte ha espressamente indicato che tale interpretazione del diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di esigere la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore della procedura di ricongiungimento familiare, poiché quest’ultima si svolge per fasi, aggiungendo, al punto 58 di detta sentenza, che una siffatta comparizione può avere lo scopo di verificare i vincoli familiari e l’identità degli interessati. A tal riguardo, al punto 59 della medesima sentenza, la Corte ha precisato che lo Stato membro deve facilitare siffatta comparizione, segnatamente mediante l’emissione di documenti consolari o lasciapassare. 44 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, il Regno del Belgio si è conformato, nel caso di specie, alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza Afrin, prevedendo una comparizione degli interessati, ai fini della verifica delle loro identità e dell’autenticità dei documenti allegati alle loro domande di ingresso e di soggiorno, successivamente alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare. 45 Tale fase della procedura è disciplinata dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, secondo il quale lo Stato membro interessato, dopo aver accettato una domanda di ricongiungimento familiare, è tenuto ad autorizzare l’ingresso del familiare o dei familiari e ad agevolare «il rilascio dei visti necessari per queste persone». 46 Poiché tale direttiva non definisce la portata dell’obbligo di agevolare il rilascio dei visti necessari, occorre ricercarne il significato tenendo conto della formulazione e del contesto di tale articolo 13, paragrafo 1, nonché degli obiettivi di detta direttiva. 47 Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione [sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen et Sogent, C‑236/24 , EU:C:2025:321 , punto 21 e giurisprudenza citata]. 48 Per quanto riguarda la formulazione della seconda frase di detto articolo 13, paragrafo 1, occorre rilevare che, nel linguaggio corrente, il termine «agevola» allude all’adozione di mezzi che consentano di ottenere qualcosa senza difficoltà, e che il termine «rilascio» indica il fatto di riuscire a farsi concedere qualcosa. Pertanto, l’espressione «agevola il rilascio dei visti necessari» fa riferimento all’adozione di tutti i mezzi che consentono di ottenere il rilascio dei visti senza difficoltà. 49 Per quanto riguarda il contesto del medesimo articolo 13, paragrafo 1, occorre rilevare che, conformemente al considerando 13 della direttiva 2003/86, le regole procedurali che disciplinano l’esame delle domande di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei familiari, devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 50 Risulta altresì dal punto 5.1 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86 [COM(2014) 210 final], di cui la Corte tiene conto ai fini dell’interpretazione di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19 , EU:C:2021:657 , punto 64 ], che l’obbligo di agevolare il rilascio dei visti significa che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare una rapida procedura di rilascio del visto, ridurre al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi ed evitare i doppi controlli del rispetto delle condizioni per il ricongiungimento familiare». Detto punto 5.1 aggiunge che «[i]n circostanze eccezionali, ad esempio il collasso di uno Stato o un paese con rischi di sicurezza interna elevati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono invitati ad accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilità di ottenere il visto all’arrivo nello Stato membro». 51 Per quanto riguarda la genesi di detta direttiva, occorre rilevare che il commento agli articoli della proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, presentata dalla Commissione il 1 o dicembre 1999 [COM (1999) 638 def., pag. 22], indica che, quando una domanda di ricongiungimento familiare è accettata e il beneficiario «ha bisogno di un visto per entrare nello Stato membro in cui [il soggiornante] risiede, tale Stato membro agevola il rilascio del visto, segnatamente provvedendo al suo rilascio in tempi brevi». 52 Alla luce di tali elementi contestuali e della genesi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, e come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 48, 49 e 51 delle sue conclusioni, si deve ritenere che tale disposizione imponga, nella sua seconda frase, agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di eliminare gli ostacoli amministrativi ingiustificati e di applicare procedure amministrative rapide ed efficaci per il rilascio dei visti. Per contro, né detta disposizione né alcun’altra disposizione di tale direttiva impone obblighi relativi alle relazioni diplomatiche o consolari tra uno Stato membro e un paese terzo. 53 Una siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito da tale direttiva che, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, mira a favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori (sentenza Afrin, punto 42 e giurisprudenza citata). 54 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’interpretazione della Corte nella sentenza Afrin. È vero che, ai punti 50 e 51 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che, in situazioni nelle quali la comparizione personale sia impossibile o eccessivamente difficile, in particolare laddove i familiari del soggiornante vivano in una zona di conflitto e rischino, spostandosi, di esporsi a trattamenti inumani o degradanti, o anche di mettere in pericolo la propria vita, è indispensabile, per raggiungere l’obiettivo perseguito da detta direttiva, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri diano prova della flessibilità necessaria per consentire effettivamente agli interessati di presentare la loro domanda di ricongiungimento familiare. 55 Ciò premesso, come risulta dai punti 58 e 59 di detta sentenza, tale esigenza di flessibilità da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri richiede unicamente di consentire che la comparizione personale avvenga in una fase avanzata della procedura, o addirittura nella sua fase finale, anziché in quella di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, o ancora di facilitare siffatta comparizione, eventualmente mediante l’emissione di documenti consolari o lasciapassare, e di ridurre allo stretto necessario il numero di comparizioni. Orbene, si deve constatare che l’insieme di tali obblighi si distingue, per sua stessa natura, dagli obblighi relativi alle relazioni diplomatiche o consolari tra uno Stato membro e un paese terzo. 56 Ne consegue che, in un contesto caratterizzato da un obbligo generale di eliminare gli ostacoli amministrativi ingiustificati e di applicare procedure amministrative rapide ed efficaci, gli obblighi specifici incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 possono riguardare, ad esempio, l’accessibilità dei loro servizi consolari o il rilascio alla persona interessata di documenti idonei a facilitare il suo spostamento verso la loro sede consolare, come un invito a presentarsi dinanzi alle autorità consolari. 57 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, l’inclusione dei familiari di Y nel piano di evacuazione della Striscia di Gaza menzionato al punto 20 della presente sentenza o la fornitura di assistenza consistente nell’informare le autorità dei paesi terzi del loro desiderio di essere autorizzati a lasciare tale territorio per recarsi in Belgio richiederebbe l’adozione di misure che vanno al di là delle esigenze imposte dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Infatti, tali iniziative richiederebbero iniziative diplomatiche o consolari da parte del Regno del Belgio presso uno o più paesi terzi, iniziative che non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima, bensì nelle relazioni internazionali di tale Stato membro con paesi terzi, nella fattispecie lo Stato di Israele, il Regno hascemita di Giordania e, se del caso, la Repubblica araba d’Egitto. 58 Del resto, per quanto riguarda il settore della protezione diplomatica e consolare, occorre rilevare che, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 23 TFUE, nonché l’articolo 46 della [OSCURATO:PERSONA] si applicano solo ai cittadini dell’Unione che si trovano nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato e, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/637, ai loro familiari che li accompagnano e che non sono cittadini dell’Unione, ma non ai cittadini di paesi terzi che hanno diritto al ricongiungimento familiare in base alla direttiva 2003/86. 59 Infine, per quanto riguarda l’eventuale rilevanza degli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 51, paragrafi 1 e 2, della [OSCURATO:PERSONA] prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e che esse non estendono in alcun caso le competenze dell’Unione quali definite nei trattati. 60 Orbene, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, le misure richieste dai ricorrenti nel procedimento principale, esposte al punto 27 di tale sentenza, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86, cosicché il rifiuto di accogliere una siffatta domanda non costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, una siffatta domanda non può fondarsi neanch’essa sulle disposizioni di tale [OSCURATO:PERSONA]. 61 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto – nel caso di un cittadino di un paese terzo al quale sia stato rilasciato un visto ai fini del ricongiungimento familiare, con riserva di verifica della sua identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla sua domanda di visto presentata a distanza, verifica che richiede la comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro – a organizzare e assicurare il trasferimento di tale persona verso detto luogo o a contattare uno o più paesi terzi al fine di agevolarne il trasferimento, in una situazione in cui è impossibile per tale persona recarsi in detto luogo. Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, letto in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro non è tenuto – nel caso di un cittadino di un paese terzo al quale sia stato rilasciato un visto ai fini del ricongiungimento familiare, con riserva di verifica della sua identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla sua domanda di visto presentata a distanza, verifica che richiede la comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro – a organizzare e assicurare il trasferimento di tale persona verso detto luogo o a contattare uno o più paesi terzi al fine di agevolarne trasferimento, in una situazione in cui è impossibile per tale persona recarsi in detto luogo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.