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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:176
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014CC0127

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 17 marzo 2015 ( 1 ) Causa C‑127/14 [OSCURATO:PERSONA] Surmačs contro [OSCURATO:PERSONA]šu un kapitāla tirgus komisija [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia)] «Direttiva 94/19/CE — Sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di taluni depositanti dalla garanzia dei depositi — Punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19/CE — Nozioni di “amministratore” e di “dirigente” — Influenza significativa»

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Augstākā tiesa, Corte suprema della Repubblica di Lettonia, sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 2 ) e, specificamente, del punto 7 del suo allegato I.

2. Tale direttiva, la quale ha formato oggetto di recente di una rifusione mediante la direttiva 2014/49/UE ( 3 ), che ne ha previsto la progressiva abrogazione ( 4 ), ha proceduto ad assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi bancari in caso di indisponibilità di questi in ragione di una crisi di un ente creditizio.

Nell’ambito di tale regolamentazione la direttiva 94/19 ha previsto, al punto 7 del suo allegato I, la possibilità per gli Stati membri di escludere dalla garanzia i depositi, inter alia, degli amministratori e dei dirigenti dell’ente creditizio interessato.

3. Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa sono sorte nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] Surmačs e la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commissione dei mercati finanziari e dei capitali; in prosieguo: la «FKTK») riguardo alla decisione di quest’ultima di escludere dalla garanzia i depositi del sig.

Surmačs, il quale ricopriva la carica di vicepresidente di una banca lettone fallita.

Tali questioni pregiudiziali concernono, in sostanza, l’interpretazione delle due summenzionate nozioni di «amministratore» e di «dirigente».

Benché la nuova normativa di cui alla direttiva 2014/49 non contempli più la possibilità per gli Stati membri di escludere tali categorie di soggetti dalla garanzia dei depositi, l’interpretazione di dette nozioni riveste tuttavia una rilevanza di natura sistematica, in quanto la normativa di garanzia dei depositi bancari si inquadra oramai nel corpus unico di norme sui servizi finanziari (single [OSCURATO:PERSONA]) e costituisce uno degli elementi dell’Unione bancaria europea ( 5 ).

I – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione

4. Risulta dai considerando 1 e 2 della direttiva 94/19 che, istituendo sistemi di garanzia dei depositi bancari in tutti gli Stati membri e armonizzando, partendo da un importo minimo, le garanzie applicabili, tale direttiva si prefiggeva di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell’insieme dell’Unione, eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori ( 6 ).

5. A tal fine la direttiva 94/19 dispone, al suo articolo 3, che ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti uno o più sistemi di garanzia dei depositi.

Ai termini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 1 bis della stessa direttiva, gli Stati membri provvedono a che, in caso di indisponibilità dei depositi, la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di EUR 100000 ( 7 ).

6. Il sistema di garanzia dei depositi istituito dalla direttiva 94/19 presenta talune eccezioni.

Ciò si desume già dal suo considerando 16, il quale, se da un lato afferma che il livello minimo di garanzia prescritto da tale direttiva non deve lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela, dall’altro precisa che sarebbe tuttavia inopportuno imporre un livello di tutela tale da incoraggiare, in taluni casi, una cattiva gestione degli enti creditizi.

7. Inoltre, a termini del considerando 18 della stessa direttiva, «qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi».

8. In tale prospettiva, da un lato, l’articolo 2 della direttiva 94/19 esclude da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia talune tipologie di depositi ( 8 ) e, dall’altro, il paragrafo 2 dell’articolo 7 della stessa direttiva attribuisce la facoltà agli Stati membri di prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa.

9. L’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 figura nell’allegato I della stessa.

A termini del punto 7 di detto allegato I, possono essere esclusi dalla garanzia i «[d]epositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, dei detentori di almeno il 5% del capitale dell’ente creditizio, delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell’ente creditizio e dei depositanti aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo».

10. La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( 9 ), contiene, nel suo articolo 3, paragrafo 1, le seguenti definizioni: «7) “organo di gestione”, l’organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività dell’ente; 8) “organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica”, l’organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza; 9) “alta dirigenza”, le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell’ente e ne rispondono all’organo di gestione; (…)».

11. [OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave emanati dall’Autorità bancaria europea ( 10 ) ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 1093/2010/UE ( 11 ) (in prosieguo gli «[OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea») contengono, al titolo I, paragrafo 2, le seguenti definizioni: «a.

“organo gestorio”: l’organo direttivo (o gli organi direttivi) di un ente creditizio con funzioni di supervisione strategica e di gestione che ha il potere di prendere le decisioni finali ed è responsabile della determinazione degli indirizzi strategici, degli obiettivi aziendali e della direzione generale dell’ente; b.

“organo gestorio con funzione di supervisione strategica”: l’organo con funzione di supervisione strategica e di controllo del processo decisionale aziendale; c.

“membro”, un membro candidato o effettivo dell’organo gestorio; d.

“personale che riveste ruoli chiave”, il personale che, in virtù delle posizioni rivestite, ha un’influenza notevole sulla direzione dell’ente, pur non essendo membro dell’organo gestorio.

Il personale che riveste ruoli chiave può includere i capi delle linee di business significative, di filiali situate nel SEE, di filiazioni insediate in paesi terzi, e di funzioni di supporto e dei controlli interni».

B – Diritto nazionale

12. Il sistema di garanzia dei depositi in Lettonia è disciplinato dalla Noguldījumu garantiju likums (legge lettone relativa alla garanzia dei depositi), che attua la direttiva 94/19 nell’ordinamento giuridico lettone.

13. L’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge stabilisce l’entità dell’indennizzo garantito presso un ente depositario, il quale è pari all’entità del deposito garantito, con un limite di EUR 100000.

14. L’articolo 17 della stessa legge enumera invece le ipotesi di esclusione dal pagamento dell’indennizzo garantito.

A termini del paragrafo 4 di tale articolo, nella versione vigente a partire dal 19 giugno 2009, l’indennizzo garantito non è corrisposto per i «depositi di azionisti di un ente depositario che detengano una partecipazione significativa in esso, dei membri o del presidente del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione, del direttore del servizio di audit interno, del revisore contabile della società e di altri dipendenti dell’ente depositario che svolgono la pianificazione, la gestione e il controllo della sua attività e ne sono responsabili».

II – Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

15. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio si inquadra nell’ambito di un contenzioso sorto a seguito del fallimento della banca lettone Latvijas Krājbanka.

Con provvedimento del 21 novembre 2011, la FKTK ha dichiarato la sospensione della prestazione di servizi finanziari della Latvijas Krājbanka, nonché la destituzione dei membri del suo consiglio di sorveglianza e del consiglio di amministrazione.

16. All’epoca, il sig. [OSCURATO:PERSONA] Surmačs, ricorrente dinanzi al giudice del rinvio, occupava in seno alla banca il posto di vicepresidente competente per le questioni di diritto internazionale e di diritto finanziario.

In ragione di ciò, con decisione del 5 gennaio 2012, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, della legge lettone relativa alla garanzia dei depositi, la FKTK ha negato al sig.

Surmačs la corresponsione dell’indennizzo garantito in quanto dipendente dell’ente depositario responsabile per la pianificazione, la gestione e il controllo dell’attività di tale ente.

17. Il sig.

Surmačs ha impugnato la decisione della FKTK dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (corte amministrativa regionale), facendo valere che la posizione da lui occupata costituiva in realtà solo una carica onoraria senza poteri decisionali su alcuna questione e chiedendo, pertanto, a tale corte di ingiungere alla FKTK di riconoscerlo come soggetto avente diritto all’indennizzo garantito.

18. Con sentenza del 24 gennaio 2013, l’Administratīvā apgabaltiesa ha tuttavia respinto il ricorso del sig.

Surmačs.

Tale giudice ha ritenuto, in primo luogo, che, considerato il significato del titolo di «vicepresidente» in lettone, un soggetto che ricopre tale carica dovesse essere considerato come un dipendente con funzioni direttive.

Ciò sarebbe stato dimostrato nel caso di specie dalla circostanza che il sig.

Surmačs era direttamente subordinato alla più alta carica dell’ente creditizio, ossia al presidente del consiglio di amministrazione.

In secondo luogo, l’Administratīvā apgabaltiesa ha rilevato che nella classificazione professionale del codice delle professioni la posizione del sig.

Surmačs era inclusa nella categoria «Amministratori delegati e dirigenti aziendali», tra le cui mansioni principali figurano la determinazione e la formulazione dei principali orientamenti dell’attività dell’impresa, nonché la pianificazione, la gestione e il coordinamento di tale attività.

In terzo luogo, detto giudice ha rilevato che le responsabilità menzionate nella descrizione delle mansioni del posto occupato dal sig.

Surmačs permettevano di concludere che i compiti affidatigli comprendevano la direzione e la strutturazione dell’attività dell’ente creditizio in relazione alle operazioni internazionali di quest’ultimo e ad altre importanti operazioni finanziarie dell’ente stesso ( 12 ).

Pertanto, benché la posizione occupata dal sig.

Surmačs non fosse compresa tra quelle autorizzate a firmare documenti, l’Administratīvā apgabaltiesa ha ciò nonostante ritenuto che non vi fossero dubbi sul fatto che, conformemente ai poteri conferiti a tale posizione, egli avesse la possibilità di influenzare l’attività dell’ente creditizio.

19. Avverso la sentenza dell’Administratīvā apgabaltiesa, il sig.

Surmačs ha interposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio facendo valere che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato nella sua essenza il contenuto degli obblighi e delle responsabilità della sua carica e che esso avrebbe applicato la legge lettone senza tenere conto della direttiva 94/19, in particolare del punto 7 dell’allegato I di tale direttiva.

Il giudice del rinvio ritiene che tale ricorso sollevi taluni dubbi sull’interpretazione della direttiva 94/19.

20. Detto giudice si chiede, in primo luogo, se la lista delle persone legate all’ente, cui può essere negata la corresponsione dell’indennizzo garantito, ai sensi del punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 debba essere considerata esaustiva.

21. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’esclusione dalla corresponsione dell’indennizzo garantito prevista dal punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 sia ammissibile solo nei confronti delle persone responsabili dell’attività dell’ente creditizio nel suo complesso o anche nei confronti delle persone la cui responsabilità sia limitata a una funzione o a un ramo specifico dell’attività dell’ente depositario.

Nel secondo caso, si renderebbe allora necessario, secondo il giudice del rinvio, chiarire altresì se occorra tenere conto del contenuto di tale ramo di attività o della funzione della persona nel senso che, in considerazione della ratio della disposizione in causa, la corresponsione dell’indennizzo garantito potrebbe essere negata esclusivamente alle persone le cui azioni possano influire in maniera sostanziale sui risultati dell’attività dell’ente creditizio e, di conseguenza, favorire o dar luogo all’indisponibilità dei depositi.

22. In terzo luogo, secondo il giudice del rinvio, è essenziale chiarire se, ai fini dell’applicazione dell’eccezione per i soggetti indicati al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, sia necessario che il dipendente disponga della piena responsabilità in relazione al settore di attività che gli è affidato o se sia sufficiente che egli disponga della mera possibilità di influenzare in maggiore o minor misura l’orientamento di tale settore.

In tale secondo caso, occorrerebbe determinare i criteri in base ai quali è possibile stabilire che l’influenza esercitata da un dipendente sull’attività dell’ente creditizio sia sufficientemente importante da farlo considerare come «dirigente» ai sensi di tale disposizione, nonché se rilevino a tal fine unicamente gli obblighi e i diritti propri alla posizione occupata dal dipendente quali menzionati nella descrizione professionale della sua posizione o se possa risultare altresì pertinente, alla luce di tutte le circostanze del caso, l’influenza effettiva, anche di natura informale, esercitata sull’attività dell’ente creditizio da parte del dipendente di cui trattasi.

23. Alla luce di tutte queste considerazioni, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali: «1) Se il punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, debba essere interpretato nel senso che l’elenco in esso stabilito di persone che devono essere considerate vincolate all’ente creditizio di cui trattasi, alle quali si deve negare il diritto all’indennizzo garantito, è tassativo. 2) Se si possa considerare come dirigente di un ente creditizio o come un’altra delle persone di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 una persona che, conformemente alla descrizione della sua carica, ha il diritto di pianificare, coordinare e supervisionare un ramo dell’attività dell’ente creditizio o l’esecuzione di una funzione, ma non l’attività dell’ente creditizio nel suo insieme, e che non dispone della possibilità di impartire ordini o adottare decisioni vincolanti per altre persone.

Se si debba tenere conto del contenuto del citato ramo dell’attività dell’ente creditizio o di detta funzione. 3) Se il punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può negare il pagamento dell’indennizzo garantito a una persona che, conformemente ai diritti e agli obblighi inerenti alla carica che figurano nella relativa descrizione, non può essere considerata come dirigente, ma che esercita di fatto un’influenza considerevole sulle decisioni dei dirigenti dell’ente creditizio o dei soggetti personalmente responsabili di detto ente.

Se possa essere rilevante in questo contesto l’influenza di carattere unicamente informale, derivata dall’autorità, dalle competenze o dalla conoscenza della persona in relazione all’attività dell’ente creditizio».

III – Procedimento dinanzi alla Corte

24. L’ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 18 marzo 2014.

Hanno depositato osservazioni il sig.

Surmačs, il governo lettone nonché la Commissione.

IV – Analisi giuridica A – Sulla prima questione pregiudiziale

25. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se abbia carattere tassativo l’elenco contenuto nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, che indica alcune categorie di depositanti per i quali gli Stati membri possono escludere la garanzia dei depositi in caso di loro indisponibilità oppure se gli Stati membri possano estendere l’ambito di applicazione di tali esclusioni ad altri soggetti non menzionati in tale elenco. 26.

Diversi elementi militano, a mio avviso, a favore dell’adozione di un approccio restrittivo relativamente all’elenco dei depositanti contenuto nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19.

27. In primo luogo, occorre rilevare come risulti espressamente dalle esplicazioni che accompagnano la proposta di direttiva presentata dalla Commissione sulla base della quale poi è stata adottata la direttiva 94/19 che l’«elenco figurante nell’allegato I è tassativo e che gli Stati membri potranno escludere dalla garanzia solo le istituzioni e le persone ivi menzionat[e], mentre qualsiasi altra esclusione sarebbe contraria alla direttiva» ( 13 ).

28. In secondo luogo, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 e l’allegato I della stessa, cui tale disposizione rinvia, devono essere interpretati alla luce del considerando 18 della stessa, ricordato al paragrafo 7 delle presenti conclusioni, il quale si riferisce indubitabilmente alle eccezioni previste in tale disposizione.

Risulta da tale considerando che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi alcune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente .

29. Orbene, detto considerando non indica esplicitamente che la lista di depositi e depositanti contenuta nell’allegato I della direttiva 94/19 è tassativa.

Tuttavia, dalla circostanza che questi ultimi debbano essere «elencati specificamente» occorre desumere che gli Stati membri, nel caso in cui optino per l’esclusione di talune categorie di depositi o depositanti dall’applicazione della garanzia, devono indicare, nella loro normativa interna, le categorie di depositi e depositanti cui si applica tassativamente l’esclusione ( 14 ).

La circostanza che sia prevista la necessaria tassatività dell’elenco delle esclusioni nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 94/19 milita, a mio avviso, anch’essa chiaramente per un’interpretazione secondo cui gli Stati membri non possono discostarsi dalle tipologie di depositi e depositanti per i quali la direttiva stessa prevede la possibile esclusione dalla garanzia e non possono estendere la portata soggettiva di tale esclusione.

30. In terzo luogo, si deve osservare che, come già rilevato, la direttiva 94/19 dispone l’istituzione negli Stati membri di uno o più sistemi di garanzia dei depositi perseguendo il duplice fine di eliminare qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché di proteggere i risparmiatori e assicurare la stabilità del sistema bancario.

31. L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere l’esclusione o la riduzione della summenzionata garanzia per taluni depositanti o depositi indicati nell’allegato I della stessa direttiva.

Tale disposizione rappresenta, pertanto, una norma derogatoria rispetto all’istituzione della garanzia dei depositi prevista dalla direttiva 94/19.

Diversamente dall’articolo 2 di quest’ultima, il quale prevede talune esclusioni obbligatorie, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 lascia la scelta agli Stati membri riguardo all’opportunità o meno di prevedere le esclusioni dalla garanzia per i depositanti menzionati nell’allegato I.

32. Orbene, secondo un criterio interpretativo regolarmente applicato dalla Corte nella sua costante giurisprudenza, esenzioni, deroghe o eccezioni ad un principio o ad una regola di portata generale sancite dalla normativa dell’Unione vanno interpretate in senso restrittivo ( 15 ).

33. In applicazione di tale criterio interpretativo, costituendo la disposizione che attribuisce la facoltà agli Stati membri di prevedere l’esclusione o la riduzione della garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi una norma derogatoria rispetto all’istituzione di tale sistema di garanzia da parte della direttiva stessa, tale disposizione va interpretata restrittivamente.

34. Risulta pertanto, a mio avviso, dalle considerazioni che precedono che l’elenco dei depositanti indicati nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono estendere la portata della deroga alla garanzia dei depositi a soggetti che non sono ricompresi tra le tipologie di depositanti ivi indicate.

35. Tuttavia, come si vedrà meglio nell’analisi della seconda e della terza questione pregiudiziale, le nozioni di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 e, specificamente per ciò che concerne la causa pendente dinanzi al giudice a quo, le nozioni di «amministratore» e «dirigente» costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che devono essere intese in termini funzionali.

Esse devono pertanto essere coordinate con le nozioni utilizzate nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro nonché nella pratica commerciale.

In tal senso, l’esclusione dalla garanzia può applicarsi a soggetti che ricoprono una posizione la cui denominazione nel diritto nazionale o nella pratica commerciale è diversa da quella di «amministratore» o di «dirigente», a condizione che le funzioni concretamente esercitate possano essere considerante come rientranti nell’ambito della definizione di tali nozioni.

L’esclusione dalla garanzia non potrà invece essere estesa a soggetti che non rientrino funzionalmente in tali nozioni.

Spetta al giudice nazionale effettuare l’analisi volta a determinare se un soggetto, indipendentemente dalla denominazione della carica da egli occupata, rientri o meno nell’ambito delle nozioni di «amministratore» o di «dirigente».

36. Quindi, un soggetto che, secondo il diritto nazionale o secondo la pratica commerciale nazionale o propria all’ente creditizio in causa, ricopre per esempio, come nel caso pendente dinanzi al giudice del rinvio, la carica di vicepresidente può ben rientrare nell’ambito di applicazione dell’esclusione dalla protezione quale prevista dalla direttiva 94/19 se, dal punto di vista funzionale, la sua posizione può essere considerata come ricompresa nelle nozioni di «amministratore» o «dirigente» ai sensi della citata direttiva.

37. In conclusione, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale posta dall’Augstākā tiesa che l’elenco di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 è tassativo nel senso che le normative nazionali non possono estendere l’ambito di applicazione dell’esclusione dalla garanzia dei depositi a soggetti che, indipendentemente dalla denominazione della loro posizione, non rientrino funzionalmente nelle nozioni previste in tale elenco.

B – Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

38. Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, le quali possono a mio avviso essere trattate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di chiarire quali siano il livello e la portata della responsabilità nella gestione dell’ente creditizio che devono possedere i quadri superiori dello stesso affinché essi possano essere considerati come soggetti cui sia applicabile l’esclusione dalla garanzia per i depositi prevista al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19.

Il giudice del rinvio pone una serie di questioni specifiche, a suo avviso decisive per la soluzione del caso dinanzi a lui pendente, riguardo all’estensione oggettiva, al livello e al contenuto di tale responsabilità, nonché riguardo al modo in cui tale responsabilità deve essere stabilita.

39. Occorre preliminarmente rilevare che, benché il giudice del rinvio non lo affermi espressamente, risulta dal testo delle questioni pregiudiziali e dal fascicolo che la portata della seconda e della terza questione pregiudiziale deve essere intesa come limitata all’interpretazione, tra le varie categorie di depositanti previste nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, esclusivamente delle categorie di «amministratore» e di «dirigente».

In effetti, le altre categorie di depositanti menzionate al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 sono irrilevanti per la soluzione della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio.

40. Orbene, né l’allegato I della direttiva 94/19 né alcun’altra disposizione della stessa definisce le nozioni di «amministratore» o di «dirigente».

In tali circostanze, occorre procedere ad un’interpretazione di tali due nozioni che permetta di chiarirne il significato e la portata.

41. Al riguardo si deve anzitutto osservare che con la direttiva 94/19 il legislatore dell’Unione, basandosi sul principio dell’armonizzazione minima ( 16 ), ha inteso armonizzare gli elementi principali dei sistemi di garanzia dei depositi ( 17 ), tra cui il regime delle esclusioni dalla garanzia per alcune categorie di depositanti, tra i quali figurano quelli menzionati al punto 7 dell’allegato I di detta direttiva.

42. Occorre inoltre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme ( 18 ).

43. Consegue da tali considerazioni che le nozioni di «amministratore» e di «dirigente» di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 possiedono una dimensione autonoma propria al diritto dell’Unione e non corrispondono necessariamente al significato che esse hanno nel diritto nazionale.

44. Trattandosi di nozioni di diritto dell’Unione, per procedere alla loro interpretazione si deve, secondo costante giurisprudenza, tener conto non soltanto del testo della disposizione in cui esse figurano, ma anche del contesto nel quale esse rientrano e degli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione di cui esse fanno parte ( 19 ).

Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione ( 20 ).

45. Per ciò che riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale dei due termini in questione, occorre osservare che, in italiano, il termine «amministratore» fa riferimento al potere/funzione di amministrare e può venire inteso, nel linguaggio giuridico comune, come un termine indicante un membro del consiglio di amministrazione di una società.

Il termine «dirigente», invece, fa riferimento al potere/funzione di direzione e indica, in generale, un impiegato che svolge prevalentemente funzioni direttive in un’impresa.

46. Tuttavia, sia il termine «amministratore» che il termine «dirigente» possono avere significati con sfumature differenti nelle diverse lingue dell’Unione.

In tal senso, il governo lettone ha, per esempio, evidenziato nelle sue osservazioni che il termine utilizzato nella versione lettone della direttiva 94/19 per indicare il «dirigente», ossia il termine «vadītājs», ha una portata più ampia di quella dei corrispondenti termini utilizzati nella versione inglese (manager) e francese (dirigeants).

47. Ne consegue, a mio avviso, e senza che sia necessario sviluppare ulteriormente l’analisi testuale, che l’interpretazione letterale di tali due termini non può fornire una risposta conclusiva quanto alla loro portata.

Occorre pertanto procedere all’interpretazione teleologica e sistematica della disposizione che contiene tali due nozioni, tenendo conto della genesi della stessa.

48. Per ciò che riguarda l’interpretazione teleologica della disposizione in questione, risulta dal considerando 18 che la ratio che giustifica la possibilità attribuita agli Stati membri di escludere taluni depositanti dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi si ritrova nella circostanza che tali depositi o depositanti non necessitano di particolare protezione.

Si desume poi dalla proposta della Commissione, sulla base della quale è poi stata adottata la direttiva 94/19, che l’idea che stava a fondamento della previsione delle esclusioni in questione era quella di non offrire la garanzia dei depositi a soggetti che difficilmente avrebbero potuto essere considerati come meritevoli di tutela perché non sufficientemente competenti o informati ( 21 ).

49. Risulta altresì dal considerando 16 della direttiva 94/19, menzionato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni, che il legislatore del 1994 ha considerato che il livello minimo di garanzia prescritto da detta direttiva non dovesse imporre un livello di tutela tale da incoraggiare una cattiva gestione degli enti creditizi.

Orbene, come evidenziato dalla Commissione, tale considerando mette in risalto come l’eventuale esclusione di talune categorie di soggetti, e particolarmente dei quadri dirigenti degli enti creditizi, fosse, nel contesto della direttiva 94/19, connessa con l’obiettivo di evitare conflitti di natura morale.

L’idea sottostante era che amministratori o dirigenti di istituti di credito che potessero fare affidamento sul fatto che, in caso di problemi concernenti l’attività della banca, i loro depositi sarebbero stati in ogni caso protetti, anche se solo fino a concorrenza di un ammontare limitato, avrebbero potuto essere indotti a prendere decisioni più rischiose e, quindi, potenzialmente pregiudizievoli per l’ente creditizio ( 22 ).

50. Al riguardo non posso tuttavia esimermi dall’osservare che, se è certamente vero che questa è la ratio sottostante alla scelta del legislatore nel 1994 di prevedere l’esclusione dalla garanzia per i depositi degli amministratori e dei dirigenti degli enti creditizi, il legislatore del 2014, nella nuova direttiva 2014/49, sembra tuttavia aver scelto di non perseguire più tale obiettivo.

Tale nuova normativa non contiene più, infatti, né un’esclusione dalla garanzia per tali categorie di depositanti né l’indicazione, nei suoi considerando, della necessità di perseguire un tale obiettivo.

In tale contesto, benché sia evidente che la direttiva 2014/49 non è applicabile ratione temporis al caso pendente dinanzi al giudice del rinvio, ritengo tuttavia che il fatto che tale obiettivo non sia più indicato nella nuova direttiva possa lasciar pensare che nel sistema dell’Unione tale obiettivo, anche prima dell’adozione della direttiva 2014/49, non fosse perseguito in modo particolarmente rilevante.

51. Per ciò che riguarda l’interpretazione sistematica, la normativa concernente i sistemi di garanzia dei depositi deve essere ormai considerata come uno dei tasselli di un sistema regolamentare dell’Unione concernente le banche e le altre istituzioni finanziarie ( 23 ).

Più in particolare essa costituisce oramai uno degli elementi dell’Unione bancaria europea ( 24 ).

D’altro canto, già la direttiva 94/19 si inseriva in un quadro regolamentare più ampio, ciò che è confermato dai riferimenti a diverse altre direttive contenuti in alcuni dei suoi considerando ( 25 ).

L’interpretazione delle nozioni di «amministratore» e «dirigente» deve quindi tenere conto del sistema normativo in cui esse si inseriscono ( 26 ).

Il fatto che talune delle disposizioni di tale sistema normativo non fossero ancora in vigore al momento dei fatti di cui alla causa principale non impedisce, a mio avviso, di utilizzare tali disposizioni come strumento interpretativo.

52. Orbene, un’analisi della normativa dell’Unione in materia di enti creditizi mi sembra mostrare che due tipologie di posizioni, assimilabili a quella di amministratore e di dirigente ai sensi della direttiva 94/19, vengano considerate meritevoli di essere disciplinate.

Così, da un lato, la normativa dell’Unione prevede talune disposizioni concernenti l’organo di gestione degli enti creditizi, sia esso nella sua funzione di gestione vera e propria, sia esso nella sua funzione di supervisione e di controllo.

Dall’altro lato, detta normativa concerne anche soggetti che, pur non essendo membri degli organi di gestione dell’ente creditizio, occupano al suo interno ruoli chiave nella sua gestione, rispondendo della loro azione nei confronti dell’organo di gestione.

53. È proprio in questo senso che la direttiva 2013/36 ha previsto norme specifiche concernenti tanto l’organo di gestione quanto i soggetti facenti parte di quella che è definita come l’«alta dirigenza» ( 27 ).

Tale direttiva prevede, ad esempio, dispositivi di governance che si applicano sia all’organo di gestione sia all’alta dirigenza ( 28 ).

La stessa direttiva prevede anche, sempre a titolo di esempio, che, nel caso di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio le autorità competenti debbano valutare, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’ente creditizio cui si riferisce tale progetto di acquisizione, inter alia, i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza dei membri sia dell’organo di gestione sia dell’alta dirigenza i quali, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio in questione ( 29 ).

54. Nella stessa prospettiva l’Autorità bancaria europea ha previsto criteri e procedure che gli enti creditizi e le autorità competenti sono tenuti a rispettare nel valutare l’idoneità dei membri, candidati ed effettivi, dell’organo gestorio di un ente creditizio nelle sue funzioni di gestione e di supervisione strategica, ma che concernono anche la valutazione del «personale che riveste ruoli chiave» quale definito negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea.

55. Orbene, in tale contesto normativo e alla luce delle definizioni contenute tanto all’articolo 3, paragrafo, numeri 7), 8) e 9), della direttiva 2013/36, quanto negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea, ritengo che possano rientrare nella nozione di «amministratore» a termini delle direttiva 94/19 i membri degli organi sociali dell’ente creditizio deputati a svolgere le attività di gestione e/o di sorveglianza dello stesso ( 30 ).

Tale definizione della nozione di «amministratore» mi sembra essere coerente con la nozione di membro dell’organo di gestione quale definito sia nella direttiva 2013/36 sia negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea.

56. Nella stessa prospettiva, possono invece, a mio avviso, essere considerati come ricompresi nella definizione di «dirigente» i membri del personale dell’ente creditizio che, pur non facendo parte dell’organo di gestione, ricoprono ruoli fondamentali nella gestione quotidiana dell’ente creditizio avendo la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente stesso e che rispondono direttamente delle loro funzioni nei confronti dell’organo di gestione.

Una tale definizione della nozione di «dirigente» mi sembra essere anch’essa coerente sia con la nozione di «alta dirigenza» di cui alla direttiva 2013/36 sia con la nozione di «personale che riveste ruoli chiave» ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea.

57. Tali definizioni sono del resto coerenti anche con gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 1994, quali identificati ai precedenti paragrafi 48 e 49.

58. Spetterà tuttavia al giudice nazionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, valutare in concreto se un soggetto connesso con l’ente creditizio possa o meno essere considerato come rientrante in una delle due categorie summenzionate.

59. Avendo proceduto alla definizione delle due nozioni in questione, è ora possibile, sulla base di esse, rispondere nel dettaglio alle questioni specifiche sollevate dal giudice del rinvio.

Tali questioni riguardano, da un lato, l’estensione oggettiva della responsabilità che deve essere riconosciuta in capo ad un dipendente di un ente creditizio, affinché questo possa essere qualificato come dirigente ai sensi della direttiva 94/19, e, dall’altro, il livello e il contenuto di tale responsabilità nonché le circostanze concrete attraverso cui tale responsabilità deve essere stabilita.

60. Per ciò che riguarda l’estensione oggettiva della responsabilità, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se tale responsabilità debba estendersi all’attività dell’ente creditizio nel suo complesso o se sia sufficiente che il dipendente sia responsabile di un solo ramo di attività dell’ente stesso.

In tale secondo caso, il giudice del rinvio si chiede se rilevi il contenuto di tale ramo di attività.

61. Sulla base della definizione di dirigente adottata al precedente paragrafo 56, ritengo che, affinché un soggetto possa essere qualificato come tale, non sia necessario che la responsabilità connessa alla posizione da lui occupata si estenda all’attività dell’ente creditizio nel suo complesso.

Affinché un soggetto sia in grado di esercitare un’influenza notevole sulla direzione di un ente creditizio, può infatti, a mio avviso, essere sufficiente che tale soggetto sia responsabile di un ramo di attività di tale ente, il quale deve però rivestire un’importanza significativa nell’ambito dell’attività globale dell’ente.

Risulta quindi evidente che la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente creditizio dipenderà dalla tipologia e dall’importanza del ramo di attività in questione.

Spetterà al giudice nazionale determinare in concreto se la responsabilità concernente il ramo di attività in questione nel caso pendente dinanzi a lui permetta o meno alla persona che ricopre la carica di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente stesso.

Al riguardo ritengo che la responsabilità di dirigere, strutturare, pianificare, coordinare e supervisionare l’attività di un ente creditizio in relazione alle sue operazioni internazionali e ad altre importanti operazioni finanziarie dell’ente stesso permetta, in generale e salvo un’analisi dettagliata delle circostanze concrete del caso di specie, di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente.

62. Per ciò che riguarda, poi, il livello e il contenuto della responsabilità necessaria affinché un dipendente di un ente creditizio possa essere riconosciuto come dirigente ai sensi della direttiva 94/19, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se è necessario che tale dipendente disponga di una responsabilità piena e completa riguardo all’attività dell’ente creditizio o del settore di attività di sua competenza o se sia sufficiente anche l’esistenza di una mera possibilità di influenzare, anche informalmente, tale attività.

Detto giudice si chiede poi se sia necessario, affinché un soggetto venga qualificato come dirigente, che egli disponga del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti per altre persone.

63. Al riguardo si desume dalla nozione di dirigente, quale identificata al precedente paragrafo 56, che, affinché un dipendente possa essere qualificato come tale, egli deve svolgere un ruolo fondamentale all’interno dell’ente creditizio, il quale gli permetta di esercitare una notevole influenza sulla direzione dell’ente stesso, e che egli deve rispondere direttamente all’organo di gestione della sua attività.

Alla luce di tale definizione di dirigente, ritengo che, affinché un dipendente possa essere qualificato come tale, non sia assolutamente necessario che egli disponga di una responsabilità completa e totale di un settore di attività, né che egli disponga del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti.

Non è, infatti, escluso che, a seconda delle circostanze proprie a ciascun caso specifico, il potere di dirigere, pianificare, coordinare o supervisionare l’attività o un settore significativo di attività di un ente creditizio permetta a chi dispone di tale potere di esercitare un’influenza notevole sullo stesso.

Spetterà tuttavia al giudice nazionale verificare in concreto, sulla base di tutte le circostanze del caso, se, nonostante l’assenza di responsabilità completa di un settore di attività e/o del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti, il dipendente possa effettivamente esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente creditizio.

64. Quest’ultima considerazione mi porta a rispondere all’ultima questione sollevata dal giudice del rinvio, il quale si chiede se, al fine di qualificare un dipendente come dirigente, rilevino unicamente gli obblighi e i diritti propri alla posizione occupata da quest’ultimo, quali menzionati nella descrizione professionale della sua posizione, o se sia pertinente, alla luce di tutte le circostanze del caso, l’influenza effettiva, anche di natura informale, esercitata sull’attività dell’ente creditizio da parte del dipendente di cui trattasi.

Come risulta dalle considerazioni che precedono, ritengo che il giudice nazionale debba considerare tutte le circostanze e tutti gli elementi del caso concreto nella sua valutazione volta a determinare se un dipendente possa o meno essere qualificato come dirigente a sensi della direttiva 94/19.

Ne consegue che, se la descrizione professionale della posizione occupata e delle mansioni svolte costituisce certamente un elemento importante di analisi, occorre tuttavia che il giudice nazionale tenga conto della situazione reale nonché dei poteri e dell’influenza, anche di natura informale, effettivamente esercitati nell’ente creditizio dalla persona in questione.

V – Conclusione

65. Per le ragioni suesposte, suggerisco dunque alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākā tiesa: L’elenco di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, è tassativo nel senso che le normative nazionali non possono estendere l’ambito di applicazione dell’esclusione dalla garanzia dei depositi a soggetti che, indipendentemente dalla denominazione della loro posizione, non rientrino funzionalmente nelle nozioni previste in tale elenco.

Rientrano nella nozione di «amministratore», di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, i membri degli organi sociali dell’ente creditizio deputati a svolgere le attività di gestione e/o di sorveglianza dello stesso.

Rientrano nella nozione di «dirigente», di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, i membri del personale dell’ente creditizio che, pur non facendo parte dell’organo di gestione, ricoprono ruoli fondamentali nella gestione quotidiana dell’ente creditizio, avendo la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente stesso e rispondendone direttamente nei confronti dell’organo di gestione.

Affinché un dipendente possa essere qualificato come «dirigente» ai sensi della direttiva 94/19, non è strettamente necessario che la responsabilità connessa alla posizione da lui occupata si estenda all’attività dell’ente creditizio nel suo complesso, né che egli disponga di una responsabilità completa e totale di un settore di attività o del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti.

Spetta tuttavia al giudice nazionale, considerando tutte le circostanze pertinenti del caso, inclusi, oltre alla descrizione professionale della posizione occupata, anche la situazione reale e i poteri effettivamente esercitati nell’ente creditizio dal dipendente, verificare in concreto se questo abbia realmente la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente creditizio. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) GU L 135, pag. 5 . ( 3 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( GU L 173, pag. 149 ). ( 4 ) V., in particolare, gli articoli 20 e 21 della direttiva 2014/49. ( 5 ) Il corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari ([OSCURATO:PERSONA]), di cui fa parte la normativa concernente la garanzia dei depositi bancari contenuta oramai nella direttiva 2014/49, costituisce, infatti, uno dei tre pilastri dell’Unione bancaria europea insieme al meccanismo di vigilanza unico ([OSCURATO:PERSONA]) e al meccanismo di risoluzione unico ([OSCURATO:PERSONA]).

Al riguardo, si vedano i considerando 11 e 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU L 287, pag. 63 ). ( 6 )

V. sentenza della Corte Germania/Parlamento e Consiglio (C‑233/94, EU:C:1997:231 , punto 13) e, inoltre, pag. 2 delle esplicazioni alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [COM(92) 188 def., GU C 163, pag. 6 ]. ( 7 ) L’articolo 7 è stato così modificato dall’articolo 1, n. 3), della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso ( GU L 68, pag. 3 ). ( 8 ) Si tratta, più specificamente, dei depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto, dei depositi rientranti nella definizione di «fondi propri» e di quelli derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite. ( 9 ) GU L 176, pag. 338 . ( 10 ) ABE/GL/2012/06, del 22 novembre 2012 (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/106695/EBA_2012_00220000_IT_COR.pdf) ( 11 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331, pag. 12 ). ( 12 ) Più specificamente, tale descrizione indicava che le principali responsabilità inerenti alla posizione di vicepresidente erano quelle di pianificare, coordinare e provvedere alla supervisione dell’assistenza giuridica in relazione alle operazioni di diritto finanziario e internazionali della banca; di strutturare, gestire e costituire garanzie giuridiche per le operazioni finanziarie internazionali, per altre operazioni finanziarie importanti della banca nonché per i suoi nuovi prodotti finanziari; di fornire consulenza al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione della banca su questioni di diritto finanziario e l’emissione dei pareri pertinenti, e di elaborare pareri legali su questioni giuridiche particolarmente complesse. ( 13 )

V. pag. 18 delle esplicazioni alla proposta di direttiva, menzionate alla precedente nota

6. ( 14 ) Allorché le altre versioni linguistiche del considerando 18 potrebbero dare adito a interpretazioni differenti, la lettura del considerando 18 che propongo risulta, a mio avviso, in modo particolarmente chiaro dalla lettura della versione tedesca della direttiva 94/19, nella quale si dice esplicitamente che le categorie di depositi e depositanti devono essere espressamente menzionate («ausdrücklich genannt werden müssen»), riferendosi evidentemente alla normativa nazionale di trasposizione.

La versione neerlandese, che utilizza i termini «in een limitatieve lijst vermelde», conferma tale interpretazione. ( 15 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (C‑465/04, EU:C:2006:199 , punto 24) nonché Pfeiffer e a. (C‑397/01, EU:C:2004:584 , punto 52 nonché giurisprudenza citata). ( 16 )

V. considerando 6 della direttiva 2014/49. ( 17 )

V. considerando 9 della direttiva 94/19. ( 18 )

V. sentenza Deckmyn e Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132 , punto 14 e giurisprudenza citata). ( 19 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti (C‑283/10, EU:C:2011:772 , punto 32).

Nello stesso senso, si vedano anche le sentenze Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593 , punto 56) e Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 20 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625 , punto 50). ( 21 )

V. pag. 18 delle esplicazioni alla proposta di direttiva, menzionate alla precedente nota

6. ( 22 ) V., a tale riguardo, anche le considerazioni contenute al punto 167 della sentenza della Corte EFTA, Autorità di vigilanza EFTA/Islanda (E‑16/11, [2013] EFTA Ct.

Rep., 4). ( 23 )

V. sentenze della Corte EFTA, Autorità di vigilanza EFTA/Islanda (cit. alla nota 22, punto 128) nonché Aresbank S.A./Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið e Islanda (E‑17/11, [2013] EFTA Ct.

Rep., 916, punti da 86 a 95). ( 24 )

V. paragrafo 3 e nota 5 supra. ( 25 ) V., ad esempio, i considerando 5 e 6 della direttiva 94/19. ( 26 ) Occorre, al riguardo, osservare che il punto 4 dell’allegato I della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ( GU L 84, pag. 22 ), prevede un’eccezione identica a quella prevista nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19. ( 27 )

V. articolo 3, paragrafo 1, n. 9), della direttiva 2013/36, ripreso al paragrafo 10 supra. ( 28 ) V., ad esempio, il comitato per le nomine previsto all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2013/36. ( 29 )

V. articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36. ( 30 ) A tale riguardo si può anche rilevare come nella raccomandazione della Commissione 2004/913/CE, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate ( GU L 385, pag. 55 ), l’«amministratore» è definito come un «membro dell’organo di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società quotata».

Si veda, specificamente, il punto 2.1 di tale raccomandazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014CC0127 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 17 marzo 2015 ( 1 ) Causa C‑127/14 [OSCURATO:PERSONA] Surmačs contro [OSCURATO:PERSONA]šu un kapitāla tirgus komisija [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia)] «Direttiva 94/19/CE — Sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di taluni depositanti dalla garanzia dei depositi — Punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19/CE — Nozioni di “amministratore” e di “dirigente” — Influenza significativa» 1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Augstākā tiesa, Corte suprema della Repubblica di Lettonia, sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 2 ) e, specificamente, del punto 7 del suo allegato I. 2. Tale direttiva, la quale ha formato oggetto di recente di una rifusione mediante la direttiva 2014/49/UE ( 3 ), che ne ha previsto la progressiva abrogazione ( 4 ), ha proceduto ad assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi bancari in caso di indisponibilità di questi in ragione di una crisi di un ente creditizio. Nell’ambito di tale regolamentazione la direttiva 94/19 ha previsto, al punto 7 del suo allegato I, la possibilità per gli Stati membri di escludere dalla garanzia i depositi, inter alia, degli amministratori e dei dirigenti dell’ente creditizio interessato. 3. Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa sono sorte nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] Surmačs e la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commissione dei mercati finanziari e dei capitali; in prosieguo: la «FKTK») riguardo alla decisione di quest’ultima di escludere dalla garanzia i depositi del sig. Surmačs, il quale ricopriva la carica di vicepresidente di una banca lettone fallita. Tali questioni pregiudiziali concernono, in sostanza, l’interpretazione delle due summenzionate nozioni di «amministratore» e di «dirigente». Benché la nuova normativa di cui alla direttiva 2014/49 non contempli più la possibilità per gli Stati membri di escludere tali categorie di soggetti dalla garanzia dei depositi, l’interpretazione di dette nozioni riveste tuttavia una rilevanza di natura sistematica, in quanto la normativa di garanzia dei depositi bancari si inquadra oramai nel corpus unico di norme sui servizi finanziari (single [OSCURATO:PERSONA]) e costituisce uno degli elementi dell’Unione bancaria europea ( 5 ). I – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione 4. Risulta dai considerando 1 e 2 della direttiva 94/19 che, istituendo sistemi di garanzia dei depositi bancari in tutti gli Stati membri e armonizzando, partendo da un importo minimo, le garanzie applicabili, tale direttiva si prefiggeva di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell’insieme dell’Unione, eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori ( 6 ). 5. A tal fine la direttiva 94/19 dispone, al suo articolo 3, che ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Ai termini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 1 bis della stessa direttiva, gli Stati membri provvedono a che, in caso di indisponibilità dei depositi, la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di EUR 100000 ( 7 ). 6. Il sistema di garanzia dei depositi istituito dalla direttiva 94/19 presenta talune eccezioni. Ciò si desume già dal suo considerando 16, il quale, se da un lato afferma che il livello minimo di garanzia prescritto da tale direttiva non deve lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela, dall’altro precisa che sarebbe tuttavia inopportuno imporre un livello di tutela tale da incoraggiare, in taluni casi, una cattiva gestione degli enti creditizi. 7. Inoltre, a termini del considerando 18 della stessa direttiva, «qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi». 8. In tale prospettiva, da un lato, l’articolo 2 della direttiva 94/19 esclude da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia talune tipologie di depositi ( 8 ) e, dall’altro, il paragrafo 2 dell’articolo 7 della stessa direttiva attribuisce la facoltà agli Stati membri di prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa. 9. L’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 figura nell’allegato I della stessa. A termini del punto 7 di detto allegato I, possono essere esclusi dalla garanzia i «[d]epositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, dei detentori di almeno il 5% del capitale dell’ente creditizio, delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell’ente creditizio e dei depositanti aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo». 10. La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( 9 ), contiene, nel suo articolo 3, paragrafo 1, le seguenti definizioni: «7) “organo di gestione”, l’organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività dell’ente; 8) “organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica”, l’organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza; 9) “alta dirigenza”, le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell’ente e ne rispondono all’organo di gestione; (…)». 11. [OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave emanati dall’Autorità bancaria europea ( 10 ) ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 1093/2010/UE ( 11 ) (in prosieguo gli «[OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea») contengono, al titolo I, paragrafo 2, le seguenti definizioni: «a. “organo gestorio”: l’organo direttivo (o gli organi direttivi) di un ente creditizio con funzioni di supervisione strategica e di gestione che ha il potere di prendere le decisioni finali ed è responsabile della determinazione degli indirizzi strategici, degli obiettivi aziendali e della direzione generale dell’ente; b. “organo gestorio con funzione di supervisione strategica”: l’organo con funzione di supervisione strategica e di controllo del processo decisionale aziendale; c. “membro”, un membro candidato o effettivo dell’organo gestorio; d. “personale che riveste ruoli chiave”, il personale che, in virtù delle posizioni rivestite, ha un’influenza notevole sulla direzione dell’ente, pur non essendo membro dell’organo gestorio. Il personale che riveste ruoli chiave può includere i capi delle linee di business significative, di filiali situate nel SEE, di filiazioni insediate in paesi terzi, e di funzioni di supporto e dei controlli interni». B – Diritto nazionale 12. Il sistema di garanzia dei depositi in Lettonia è disciplinato dalla Noguldījumu garantiju likums (legge lettone relativa alla garanzia dei depositi), che attua la direttiva 94/19 nell’ordinamento giuridico lettone. 13. L’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge stabilisce l’entità dell’indennizzo garantito presso un ente depositario, il quale è pari all’entità del deposito garantito, con un limite di EUR 100000. 14. L’articolo 17 della stessa legge enumera invece le ipotesi di esclusione dal pagamento dell’indennizzo garantito. A termini del paragrafo 4 di tale articolo, nella versione vigente a partire dal 19 giugno 2009, l’indennizzo garantito non è corrisposto per i «depositi di azionisti di un ente depositario che detengano una partecipazione significativa in esso, dei membri o del presidente del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione, del direttore del servizio di audit interno, del revisore contabile della società e di altri dipendenti dell’ente depositario che svolgono la pianificazione, la gestione e il controllo della sua attività e ne sono responsabili». II – Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 15. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio si inquadra nell’ambito di un contenzioso sorto a seguito del fallimento della banca lettone Latvijas Krājbanka. Con provvedimento del 21 novembre 2011, la FKTK ha dichiarato la sospensione della prestazione di servizi finanziari della Latvijas Krājbanka, nonché la destituzione dei membri del suo consiglio di sorveglianza e del consiglio di amministrazione. 16. All’epoca, il sig. [OSCURATO:PERSONA] Surmačs, ricorrente dinanzi al giudice del rinvio, occupava in seno alla banca il posto di vicepresidente competente per le questioni di diritto internazionale e di diritto finanziario. In ragione di ciò, con decisione del 5 gennaio 2012, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, della legge lettone relativa alla garanzia dei depositi, la FKTK ha negato al sig. Surmačs la corresponsione dell’indennizzo garantito in quanto dipendente dell’ente depositario responsabile per la pianificazione, la gestione e il controllo dell’attività di tale ente. 17. Il sig. Surmačs ha impugnato la decisione della FKTK dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (corte amministrativa regionale), facendo valere che la posizione da lui occupata costituiva in realtà solo una carica onoraria senza poteri decisionali su alcuna questione e chiedendo, pertanto, a tale corte di ingiungere alla FKTK di riconoscerlo come soggetto avente diritto all’indennizzo garantito. 18. Con sentenza del 24 gennaio 2013, l’Administratīvā apgabaltiesa ha tuttavia respinto il ricorso del sig. Surmačs. Tale giudice ha ritenuto, in primo luogo, che, considerato il significato del titolo di «vicepresidente» in lettone, un soggetto che ricopre tale carica dovesse essere considerato come un dipendente con funzioni direttive. Ciò sarebbe stato dimostrato nel caso di specie dalla circostanza che il sig. Surmačs era direttamente subordinato alla più alta carica dell’ente creditizio, ossia al presidente del consiglio di amministrazione. In secondo luogo, l’Administratīvā apgabaltiesa ha rilevato che nella classificazione professionale del codice delle professioni la posizione del sig. Surmačs era inclusa nella categoria «Amministratori delegati e dirigenti aziendali», tra le cui mansioni principali figurano la determinazione e la formulazione dei principali orientamenti dell’attività dell’impresa, nonché la pianificazione, la gestione e il coordinamento di tale attività. In terzo luogo, detto giudice ha rilevato che le responsabilità menzionate nella descrizione delle mansioni del posto occupato dal sig. Surmačs permettevano di concludere che i compiti affidatigli comprendevano la direzione e la strutturazione dell’attività dell’ente creditizio in relazione alle operazioni internazionali di quest’ultimo e ad altre importanti operazioni finanziarie dell’ente stesso ( 12 ). Pertanto, benché la posizione occupata dal sig. Surmačs non fosse compresa tra quelle autorizzate a firmare documenti, l’Administratīvā apgabaltiesa ha ciò nonostante ritenuto che non vi fossero dubbi sul fatto che, conformemente ai poteri conferiti a tale posizione, egli avesse la possibilità di influenzare l’attività dell’ente creditizio. 19. Avverso la sentenza dell’Administratīvā apgabaltiesa, il sig. Surmačs ha interposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio facendo valere che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato nella sua essenza il contenuto degli obblighi e delle responsabilità della sua carica e che esso avrebbe applicato la legge lettone senza tenere conto della direttiva 94/19, in particolare del punto 7 dell’allegato I di tale direttiva. Il giudice del rinvio ritiene che tale ricorso sollevi taluni dubbi sull’interpretazione della direttiva 94/19. 20. Detto giudice si chiede, in primo luogo, se la lista delle persone legate all’ente, cui può essere negata la corresponsione dell’indennizzo garantito, ai sensi del punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 debba essere considerata esaustiva. 21. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’esclusione dalla corresponsione dell’indennizzo garantito prevista dal punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 sia ammissibile solo nei confronti delle persone responsabili dell’attività dell’ente creditizio nel suo complesso o anche nei confronti delle persone la cui responsabilità sia limitata a una funzione o a un ramo specifico dell’attività dell’ente depositario. Nel secondo caso, si renderebbe allora necessario, secondo il giudice del rinvio, chiarire altresì se occorra tenere conto del contenuto di tale ramo di attività o della funzione della persona nel senso che, in considerazione della ratio della disposizione in causa, la corresponsione dell’indennizzo garantito potrebbe essere negata esclusivamente alle persone le cui azioni possano influire in maniera sostanziale sui risultati dell’attività dell’ente creditizio e, di conseguenza, favorire o dar luogo all’indisponibilità dei depositi. 22. In terzo luogo, secondo il giudice del rinvio, è essenziale chiarire se, ai fini dell’applicazione dell’eccezione per i soggetti indicati al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, sia necessario che il dipendente disponga della piena responsabilità in relazione al settore di attività che gli è affidato o se sia sufficiente che egli disponga della mera possibilità di influenzare in maggiore o minor misura l’orientamento di tale settore. In tale secondo caso, occorrerebbe determinare i criteri in base ai quali è possibile stabilire che l’influenza esercitata da un dipendente sull’attività dell’ente creditizio sia sufficientemente importante da farlo considerare come «dirigente» ai sensi di tale disposizione, nonché se rilevino a tal fine unicamente gli obblighi e i diritti propri alla posizione occupata dal dipendente quali menzionati nella descrizione professionale della sua posizione o se possa risultare altresì pertinente, alla luce di tutte le circostanze del caso, l’influenza effettiva, anche di natura informale, esercitata sull’attività dell’ente creditizio da parte del dipendente di cui trattasi. 23. Alla luce di tutte queste considerazioni, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali: «1) Se il punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, debba essere interpretato nel senso che l’elenco in esso stabilito di persone che devono essere considerate vincolate all’ente creditizio di cui trattasi, alle quali si deve negare il diritto all’indennizzo garantito, è tassativo. 2) Se si possa considerare come dirigente di un ente creditizio o come un’altra delle persone di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 una persona che, conformemente alla descrizione della sua carica, ha il diritto di pianificare, coordinare e supervisionare un ramo dell’attività dell’ente creditizio o l’esecuzione di una funzione, ma non l’attività dell’ente creditizio nel suo insieme, e che non dispone della possibilità di impartire ordini o adottare decisioni vincolanti per altre persone. Se si debba tenere conto del contenuto del citato ramo dell’attività dell’ente creditizio o di detta funzione. 3) Se il punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può negare il pagamento dell’indennizzo garantito a una persona che, conformemente ai diritti e agli obblighi inerenti alla carica che figurano nella relativa descrizione, non può essere considerata come dirigente, ma che esercita di fatto un’influenza considerevole sulle decisioni dei dirigenti dell’ente creditizio o dei soggetti personalmente responsabili di detto ente. Se possa essere rilevante in questo contesto l’influenza di carattere unicamente informale, derivata dall’autorità, dalle competenze o dalla conoscenza della persona in relazione all’attività dell’ente creditizio». III – Procedimento dinanzi alla Corte 24. L’ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 18 marzo 2014. Hanno depositato osservazioni il sig. Surmačs, il governo lettone nonché la Commissione. IV – Analisi giuridica A – Sulla prima questione pregiudiziale 25. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se abbia carattere tassativo l’elenco contenuto nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, che indica alcune categorie di depositanti per i quali gli Stati membri possono escludere la garanzia dei depositi in caso di loro indisponibilità oppure se gli Stati membri possano estendere l’ambito di applicazione di tali esclusioni ad altri soggetti non menzionati in tale elenco. 26. Diversi elementi militano, a mio avviso, a favore dell’adozione di un approccio restrittivo relativamente all’elenco dei depositanti contenuto nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19. 27. In primo luogo, occorre rilevare come risulti espressamente dalle esplicazioni che accompagnano la proposta di direttiva presentata dalla Commissione sulla base della quale poi è stata adottata la direttiva 94/19 che l’«elenco figurante nell’allegato I è tassativo e che gli Stati membri potranno escludere dalla garanzia solo le istituzioni e le persone ivi menzionat[e], mentre qualsiasi altra esclusione sarebbe contraria alla direttiva» ( 13 ). 28. In secondo luogo, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 e l’allegato I della stessa, cui tale disposizione rinvia, devono essere interpretati alla luce del considerando 18 della stessa, ricordato al paragrafo 7 delle presenti conclusioni, il quale si riferisce indubitabilmente alle eccezioni previste in tale disposizione. Risulta da tale considerando che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi alcune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente . 29. Orbene, detto considerando non indica esplicitamente che la lista di depositi e depositanti contenuta nell’allegato I della direttiva 94/19 è tassativa. Tuttavia, dalla circostanza che questi ultimi debbano essere «elencati specificamente» occorre desumere che gli Stati membri, nel caso in cui optino per l’esclusione di talune categorie di depositi o depositanti dall’applicazione della garanzia, devono indicare, nella loro normativa interna, le categorie di depositi e depositanti cui si applica tassativamente l’esclusione ( 14 ). La circostanza che sia prevista la necessaria tassatività dell’elenco delle esclusioni nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 94/19 milita, a mio avviso, anch’essa chiaramente per un’interpretazione secondo cui gli Stati membri non possono discostarsi dalle tipologie di depositi e depositanti per i quali la direttiva stessa prevede la possibile esclusione dalla garanzia e non possono estendere la portata soggettiva di tale esclusione. 30. In terzo luogo, si deve osservare che, come già rilevato, la direttiva 94/19 dispone l’istituzione negli Stati membri di uno o più sistemi di garanzia dei depositi perseguendo il duplice fine di eliminare qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché di proteggere i risparmiatori e assicurare la stabilità del sistema bancario. 31. L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere l’esclusione o la riduzione della summenzionata garanzia per taluni depositanti o depositi indicati nell’allegato I della stessa direttiva. Tale disposizione rappresenta, pertanto, una norma derogatoria rispetto all’istituzione della garanzia dei depositi prevista dalla direttiva 94/19. Diversamente dall’articolo 2 di quest’ultima, il quale prevede talune esclusioni obbligatorie, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 lascia la scelta agli Stati membri riguardo all’opportunità o meno di prevedere le esclusioni dalla garanzia per i depositanti menzionati nell’allegato I. 32. Orbene, secondo un criterio interpretativo regolarmente applicato dalla Corte nella sua costante giurisprudenza, esenzioni, deroghe o eccezioni ad un principio o ad una regola di portata generale sancite dalla normativa dell’Unione vanno interpretate in senso restrittivo ( 15 ). 33. In applicazione di tale criterio interpretativo, costituendo la disposizione che attribuisce la facoltà agli Stati membri di prevedere l’esclusione o la riduzione della garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi una norma derogatoria rispetto all’istituzione di tale sistema di garanzia da parte della direttiva stessa, tale disposizione va interpretata restrittivamente. 34. Risulta pertanto, a mio avviso, dalle considerazioni che precedono che l’elenco dei depositanti indicati nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono estendere la portata della deroga alla garanzia dei depositi a soggetti che non sono ricompresi tra le tipologie di depositanti ivi indicate. 35. Tuttavia, come si vedrà meglio nell’analisi della seconda e della terza questione pregiudiziale, le nozioni di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 e, specificamente per ciò che concerne la causa pendente dinanzi al giudice a quo, le nozioni di «amministratore» e «dirigente» costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che devono essere intese in termini funzionali. Esse devono pertanto essere coordinate con le nozioni utilizzate nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro nonché nella pratica commerciale. In tal senso, l’esclusione dalla garanzia può applicarsi a soggetti che ricoprono una posizione la cui denominazione nel diritto nazionale o nella pratica commerciale è diversa da quella di «amministratore» o di «dirigente», a condizione che le funzioni concretamente esercitate possano essere considerante come rientranti nell’ambito della definizione di tali nozioni. L’esclusione dalla garanzia non potrà invece essere estesa a soggetti che non rientrino funzionalmente in tali nozioni. Spetta al giudice nazionale effettuare l’analisi volta a determinare se un soggetto, indipendentemente dalla denominazione della carica da egli occupata, rientri o meno nell’ambito delle nozioni di «amministratore» o di «dirigente». 36. Quindi, un soggetto che, secondo il diritto nazionale o secondo la pratica commerciale nazionale o propria all’ente creditizio in causa, ricopre per esempio, come nel caso pendente dinanzi al giudice del rinvio, la carica di vicepresidente può ben rientrare nell’ambito di applicazione dell’esclusione dalla protezione quale prevista dalla direttiva 94/19 se, dal punto di vista funzionale, la sua posizione può essere considerata come ricompresa nelle nozioni di «amministratore» o «dirigente» ai sensi della citata direttiva. 37. In conclusione, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale posta dall’Augstākā tiesa che l’elenco di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 è tassativo nel senso che le normative nazionali non possono estendere l’ambito di applicazione dell’esclusione dalla garanzia dei depositi a soggetti che, indipendentemente dalla denominazione della loro posizione, non rientrino funzionalmente nelle nozioni previste in tale elenco. B – Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale 38. Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, le quali possono a mio avviso essere trattate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di chiarire quali siano il livello e la portata della responsabilità nella gestione dell’ente creditizio che devono possedere i quadri superiori dello stesso affinché essi possano essere considerati come soggetti cui sia applicabile l’esclusione dalla garanzia per i depositi prevista al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19. Il giudice del rinvio pone una serie di questioni specifiche, a suo avviso decisive per la soluzione del caso dinanzi a lui pendente, riguardo all’estensione oggettiva, al livello e al contenuto di tale responsabilità, nonché riguardo al modo in cui tale responsabilità deve essere stabilita. 39. Occorre preliminarmente rilevare che, benché il giudice del rinvio non lo affermi espressamente, risulta dal testo delle questioni pregiudiziali e dal fascicolo che la portata della seconda e della terza questione pregiudiziale deve essere intesa come limitata all’interpretazione, tra le varie categorie di depositanti previste nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, esclusivamente delle categorie di «amministratore» e di «dirigente». In effetti, le altre categorie di depositanti menzionate al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 sono irrilevanti per la soluzione della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio. 40. Orbene, né l’allegato I della direttiva 94/19 né alcun’altra disposizione della stessa definisce le nozioni di «amministratore» o di «dirigente». In tali circostanze, occorre procedere ad un’interpretazione di tali due nozioni che permetta di chiarirne il significato e la portata. 41. Al riguardo si deve anzitutto osservare che con la direttiva 94/19 il legislatore dell’Unione, basandosi sul principio dell’armonizzazione minima ( 16 ), ha inteso armonizzare gli elementi principali dei sistemi di garanzia dei depositi ( 17 ), tra cui il regime delle esclusioni dalla garanzia per alcune categorie di depositanti, tra i quali figurano quelli menzionati al punto 7 dell’allegato I di detta direttiva. 42. Occorre inoltre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme ( 18 ). 43. Consegue da tali considerazioni che le nozioni di «amministratore» e di «dirigente» di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19 possiedono una dimensione autonoma propria al diritto dell’Unione e non corrispondono necessariamente al significato che esse hanno nel diritto nazionale. 44. Trattandosi di nozioni di diritto dell’Unione, per procedere alla loro interpretazione si deve, secondo costante giurisprudenza, tener conto non soltanto del testo della disposizione in cui esse figurano, ma anche del contesto nel quale esse rientrano e degli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione di cui esse fanno parte ( 19 ). Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione ( 20 ). 45. Per ciò che riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale dei due termini in questione, occorre osservare che, in italiano, il termine «amministratore» fa riferimento al potere/funzione di amministrare e può venire inteso, nel linguaggio giuridico comune, come un termine indicante un membro del consiglio di amministrazione di una società. Il termine «dirigente», invece, fa riferimento al potere/funzione di direzione e indica, in generale, un impiegato che svolge prevalentemente funzioni direttive in un’impresa. 46. Tuttavia, sia il termine «amministratore» che il termine «dirigente» possono avere significati con sfumature differenti nelle diverse lingue dell’Unione. In tal senso, il governo lettone ha, per esempio, evidenziato nelle sue osservazioni che il termine utilizzato nella versione lettone della direttiva 94/19 per indicare il «dirigente», ossia il termine «vadītājs», ha una portata più ampia di quella dei corrispondenti termini utilizzati nella versione inglese (manager) e francese (dirigeants). 47. Ne consegue, a mio avviso, e senza che sia necessario sviluppare ulteriormente l’analisi testuale, che l’interpretazione letterale di tali due termini non può fornire una risposta conclusiva quanto alla loro portata. Occorre pertanto procedere all’interpretazione teleologica e sistematica della disposizione che contiene tali due nozioni, tenendo conto della genesi della stessa. 48. Per ciò che riguarda l’interpretazione teleologica della disposizione in questione, risulta dal considerando 18 che la ratio che giustifica la possibilità attribuita agli Stati membri di escludere taluni depositanti dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi si ritrova nella circostanza che tali depositi o depositanti non necessitano di particolare protezione. Si desume poi dalla proposta della Commissione, sulla base della quale è poi stata adottata la direttiva 94/19, che l’idea che stava a fondamento della previsione delle esclusioni in questione era quella di non offrire la garanzia dei depositi a soggetti che difficilmente avrebbero potuto essere considerati come meritevoli di tutela perché non sufficientemente competenti o informati ( 21 ). 49. Risulta altresì dal considerando 16 della direttiva 94/19, menzionato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni, che il legislatore del 1994 ha considerato che il livello minimo di garanzia prescritto da detta direttiva non dovesse imporre un livello di tutela tale da incoraggiare una cattiva gestione degli enti creditizi. Orbene, come evidenziato dalla Commissione, tale considerando mette in risalto come l’eventuale esclusione di talune categorie di soggetti, e particolarmente dei quadri dirigenti degli enti creditizi, fosse, nel contesto della direttiva 94/19, connessa con l’obiettivo di evitare conflitti di natura morale. L’idea sottostante era che amministratori o dirigenti di istituti di credito che potessero fare affidamento sul fatto che, in caso di problemi concernenti l’attività della banca, i loro depositi sarebbero stati in ogni caso protetti, anche se solo fino a concorrenza di un ammontare limitato, avrebbero potuto essere indotti a prendere decisioni più rischiose e, quindi, potenzialmente pregiudizievoli per l’ente creditizio ( 22 ). 50. Al riguardo non posso tuttavia esimermi dall’osservare che, se è certamente vero che questa è la ratio sottostante alla scelta del legislatore nel 1994 di prevedere l’esclusione dalla garanzia per i depositi degli amministratori e dei dirigenti degli enti creditizi, il legislatore del 2014, nella nuova direttiva 2014/49, sembra tuttavia aver scelto di non perseguire più tale obiettivo. Tale nuova normativa non contiene più, infatti, né un’esclusione dalla garanzia per tali categorie di depositanti né l’indicazione, nei suoi considerando, della necessità di perseguire un tale obiettivo. In tale contesto, benché sia evidente che la direttiva 2014/49 non è applicabile ratione temporis al caso pendente dinanzi al giudice del rinvio, ritengo tuttavia che il fatto che tale obiettivo non sia più indicato nella nuova direttiva possa lasciar pensare che nel sistema dell’Unione tale obiettivo, anche prima dell’adozione della direttiva 2014/49, non fosse perseguito in modo particolarmente rilevante. 51. Per ciò che riguarda l’interpretazione sistematica, la normativa concernente i sistemi di garanzia dei depositi deve essere ormai considerata come uno dei tasselli di un sistema regolamentare dell’Unione concernente le banche e le altre istituzioni finanziarie ( 23 ). Più in particolare essa costituisce oramai uno degli elementi dell’Unione bancaria europea ( 24 ). D’altro canto, già la direttiva 94/19 si inseriva in un quadro regolamentare più ampio, ciò che è confermato dai riferimenti a diverse altre direttive contenuti in alcuni dei suoi considerando ( 25 ). L’interpretazione delle nozioni di «amministratore» e «dirigente» deve quindi tenere conto del sistema normativo in cui esse si inseriscono ( 26 ). Il fatto che talune delle disposizioni di tale sistema normativo non fossero ancora in vigore al momento dei fatti di cui alla causa principale non impedisce, a mio avviso, di utilizzare tali disposizioni come strumento interpretativo. 52. Orbene, un’analisi della normativa dell’Unione in materia di enti creditizi mi sembra mostrare che due tipologie di posizioni, assimilabili a quella di amministratore e di dirigente ai sensi della direttiva 94/19, vengano considerate meritevoli di essere disciplinate. Così, da un lato, la normativa dell’Unione prevede talune disposizioni concernenti l’organo di gestione degli enti creditizi, sia esso nella sua funzione di gestione vera e propria, sia esso nella sua funzione di supervisione e di controllo. Dall’altro lato, detta normativa concerne anche soggetti che, pur non essendo membri degli organi di gestione dell’ente creditizio, occupano al suo interno ruoli chiave nella sua gestione, rispondendo della loro azione nei confronti dell’organo di gestione. 53. È proprio in questo senso che la direttiva 2013/36 ha previsto norme specifiche concernenti tanto l’organo di gestione quanto i soggetti facenti parte di quella che è definita come l’«alta dirigenza» ( 27 ). Tale direttiva prevede, ad esempio, dispositivi di governance che si applicano sia all’organo di gestione sia all’alta dirigenza ( 28 ). La stessa direttiva prevede anche, sempre a titolo di esempio, che, nel caso di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio le autorità competenti debbano valutare, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’ente creditizio cui si riferisce tale progetto di acquisizione, inter alia, i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza dei membri sia dell’organo di gestione sia dell’alta dirigenza i quali, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio in questione ( 29 ). 54. Nella stessa prospettiva l’Autorità bancaria europea ha previsto criteri e procedure che gli enti creditizi e le autorità competenti sono tenuti a rispettare nel valutare l’idoneità dei membri, candidati ed effettivi, dell’organo gestorio di un ente creditizio nelle sue funzioni di gestione e di supervisione strategica, ma che concernono anche la valutazione del «personale che riveste ruoli chiave» quale definito negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea. 55. Orbene, in tale contesto normativo e alla luce delle definizioni contenute tanto all’articolo 3, paragrafo, numeri 7), 8) e 9), della direttiva 2013/36, quanto negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea, ritengo che possano rientrare nella nozione di «amministratore» a termini delle direttiva 94/19 i membri degli organi sociali dell’ente creditizio deputati a svolgere le attività di gestione e/o di sorveglianza dello stesso ( 30 ). Tale definizione della nozione di «amministratore» mi sembra essere coerente con la nozione di membro dell’organo di gestione quale definito sia nella direttiva 2013/36 sia negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea. 56. Nella stessa prospettiva, possono invece, a mio avviso, essere considerati come ricompresi nella definizione di «dirigente» i membri del personale dell’ente creditizio che, pur non facendo parte dell’organo di gestione, ricoprono ruoli fondamentali nella gestione quotidiana dell’ente creditizio avendo la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente stesso e che rispondono direttamente delle loro funzioni nei confronti dell’organo di gestione. Una tale definizione della nozione di «dirigente» mi sembra essere anch’essa coerente sia con la nozione di «alta dirigenza» di cui alla direttiva 2013/36 sia con la nozione di «personale che riveste ruoli chiave» ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità bancaria europea. 57. Tali definizioni sono del resto coerenti anche con gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 1994, quali identificati ai precedenti paragrafi 48 e 49. 58. Spetterà tuttavia al giudice nazionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, valutare in concreto se un soggetto connesso con l’ente creditizio possa o meno essere considerato come rientrante in una delle due categorie summenzionate. 59. Avendo proceduto alla definizione delle due nozioni in questione, è ora possibile, sulla base di esse, rispondere nel dettaglio alle questioni specifiche sollevate dal giudice del rinvio. Tali questioni riguardano, da un lato, l’estensione oggettiva della responsabilità che deve essere riconosciuta in capo ad un dipendente di un ente creditizio, affinché questo possa essere qualificato come dirigente ai sensi della direttiva 94/19, e, dall’altro, il livello e il contenuto di tale responsabilità nonché le circostanze concrete attraverso cui tale responsabilità deve essere stabilita. 60. Per ciò che riguarda l’estensione oggettiva della responsabilità, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se tale responsabilità debba estendersi all’attività dell’ente creditizio nel suo complesso o se sia sufficiente che il dipendente sia responsabile di un solo ramo di attività dell’ente stesso. In tale secondo caso, il giudice del rinvio si chiede se rilevi il contenuto di tale ramo di attività. 61. Sulla base della definizione di dirigente adottata al precedente paragrafo 56, ritengo che, affinché un soggetto possa essere qualificato come tale, non sia necessario che la responsabilità connessa alla posizione da lui occupata si estenda all’attività dell’ente creditizio nel suo complesso. Affinché un soggetto sia in grado di esercitare un’influenza notevole sulla direzione di un ente creditizio, può infatti, a mio avviso, essere sufficiente che tale soggetto sia responsabile di un ramo di attività di tale ente, il quale deve però rivestire un’importanza significativa nell’ambito dell’attività globale dell’ente. Risulta quindi evidente che la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente creditizio dipenderà dalla tipologia e dall’importanza del ramo di attività in questione. Spetterà al giudice nazionale determinare in concreto se la responsabilità concernente il ramo di attività in questione nel caso pendente dinanzi a lui permetta o meno alla persona che ricopre la carica di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente stesso. Al riguardo ritengo che la responsabilità di dirigere, strutturare, pianificare, coordinare e supervisionare l’attività di un ente creditizio in relazione alle sue operazioni internazionali e ad altre importanti operazioni finanziarie dell’ente stesso permetta, in generale e salvo un’analisi dettagliata delle circostanze concrete del caso di specie, di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente. 62. Per ciò che riguarda, poi, il livello e il contenuto della responsabilità necessaria affinché un dipendente di un ente creditizio possa essere riconosciuto come dirigente ai sensi della direttiva 94/19, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se è necessario che tale dipendente disponga di una responsabilità piena e completa riguardo all’attività dell’ente creditizio o del settore di attività di sua competenza o se sia sufficiente anche l’esistenza di una mera possibilità di influenzare, anche informalmente, tale attività. Detto giudice si chiede poi se sia necessario, affinché un soggetto venga qualificato come dirigente, che egli disponga del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti per altre persone. 63. Al riguardo si desume dalla nozione di dirigente, quale identificata al precedente paragrafo 56, che, affinché un dipendente possa essere qualificato come tale, egli deve svolgere un ruolo fondamentale all’interno dell’ente creditizio, il quale gli permetta di esercitare una notevole influenza sulla direzione dell’ente stesso, e che egli deve rispondere direttamente all’organo di gestione della sua attività. Alla luce di tale definizione di dirigente, ritengo che, affinché un dipendente possa essere qualificato come tale, non sia assolutamente necessario che egli disponga di una responsabilità completa e totale di un settore di attività, né che egli disponga del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti. Non è, infatti, escluso che, a seconda delle circostanze proprie a ciascun caso specifico, il potere di dirigere, pianificare, coordinare o supervisionare l’attività o un settore significativo di attività di un ente creditizio permetta a chi dispone di tale potere di esercitare un’influenza notevole sullo stesso. Spetterà tuttavia al giudice nazionale verificare in concreto, sulla base di tutte le circostanze del caso, se, nonostante l’assenza di responsabilità completa di un settore di attività e/o del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti, il dipendente possa effettivamente esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente creditizio. 64. Quest’ultima considerazione mi porta a rispondere all’ultima questione sollevata dal giudice del rinvio, il quale si chiede se, al fine di qualificare un dipendente come dirigente, rilevino unicamente gli obblighi e i diritti propri alla posizione occupata da quest’ultimo, quali menzionati nella descrizione professionale della sua posizione, o se sia pertinente, alla luce di tutte le circostanze del caso, l’influenza effettiva, anche di natura informale, esercitata sull’attività dell’ente creditizio da parte del dipendente di cui trattasi. Come risulta dalle considerazioni che precedono, ritengo che il giudice nazionale debba considerare tutte le circostanze e tutti gli elementi del caso concreto nella sua valutazione volta a determinare se un dipendente possa o meno essere qualificato come dirigente a sensi della direttiva 94/19. Ne consegue che, se la descrizione professionale della posizione occupata e delle mansioni svolte costituisce certamente un elemento importante di analisi, occorre tuttavia che il giudice nazionale tenga conto della situazione reale nonché dei poteri e dell’influenza, anche di natura informale, effettivamente esercitati nell’ente creditizio dalla persona in questione. V – Conclusione 65. Per le ragioni suesposte, suggerisco dunque alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākā tiesa: L’elenco di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, è tassativo nel senso che le normative nazionali non possono estendere l’ambito di applicazione dell’esclusione dalla garanzia dei depositi a soggetti che, indipendentemente dalla denominazione della loro posizione, non rientrino funzionalmente nelle nozioni previste in tale elenco. Rientrano nella nozione di «amministratore», di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, i membri degli organi sociali dell’ente creditizio deputati a svolgere le attività di gestione e/o di sorveglianza dello stesso. Rientrano nella nozione di «dirigente», di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19, i membri del personale dell’ente creditizio che, pur non facendo parte dell’organo di gestione, ricoprono ruoli fondamentali nella gestione quotidiana dell’ente creditizio, avendo la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente stesso e rispondendone direttamente nei confronti dell’organo di gestione. Affinché un dipendente possa essere qualificato come «dirigente» ai sensi della direttiva 94/19, non è strettamente necessario che la responsabilità connessa alla posizione da lui occupata si estenda all’attività dell’ente creditizio nel suo complesso, né che egli disponga di una responsabilità completa e totale di un settore di attività o del potere di impartire ordini o di adottare decisioni vincolanti. Spetta tuttavia al giudice nazionale, considerando tutte le circostanze pertinenti del caso, inclusi, oltre alla descrizione professionale della posizione occupata, anche la situazione reale e i poteri effettivamente esercitati nell’ente creditizio dal dipendente, verificare in concreto se questo abbia realmente la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla direzione dell’ente creditizio. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) GU L 135, pag. 5 . ( 3 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( GU L 173, pag. 149 ). ( 4 ) V., in particolare, gli articoli 20 e 21 della direttiva 2014/49. ( 5 ) Il corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari ([OSCURATO:PERSONA]), di cui fa parte la normativa concernente la garanzia dei depositi bancari contenuta oramai nella direttiva 2014/49, costituisce, infatti, uno dei tre pilastri dell’Unione bancaria europea insieme al meccanismo di vigilanza unico ([OSCURATO:PERSONA]) e al meccanismo di risoluzione unico ([OSCURATO:PERSONA]). Al riguardo, si vedano i considerando 11 e 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU L 287, pag. 63 ). ( 6 ) V. sentenza della Corte Germania/Parlamento e Consiglio (C‑233/94, EU:C:1997:231 , punto 13) e, inoltre, pag. 2 delle esplicazioni alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [COM(92) 188 def., GU C 163, pag. 6 ]. ( 7 ) L’articolo 7 è stato così modificato dall’articolo 1, n. 3), della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso ( GU L 68, pag. 3 ). ( 8 ) Si tratta, più specificamente, dei depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto, dei depositi rientranti nella definizione di «fondi propri» e di quelli derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite. ( 9 ) GU L 176, pag. 338 . ( 10 ) ABE/GL/2012/06, del 22 novembre 2012 (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/106695/EBA_2012_00220000_IT_COR.pdf) ( 11 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331, pag. 12 ). ( 12 ) Più specificamente, tale descrizione indicava che le principali responsabilità inerenti alla posizione di vicepresidente erano quelle di pianificare, coordinare e provvedere alla supervisione dell’assistenza giuridica in relazione alle operazioni di diritto finanziario e internazionali della banca; di strutturare, gestire e costituire garanzie giuridiche per le operazioni finanziarie internazionali, per altre operazioni finanziarie importanti della banca nonché per i suoi nuovi prodotti finanziari; di fornire consulenza al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione della banca su questioni di diritto finanziario e l’emissione dei pareri pertinenti, e di elaborare pareri legali su questioni giuridiche particolarmente complesse. ( 13 ) V. pag. 18 delle esplicazioni alla proposta di direttiva, menzionate alla precedente nota 6. ( 14 ) Allorché le altre versioni linguistiche del considerando 18 potrebbero dare adito a interpretazioni differenti, la lettura del considerando 18 che propongo risulta, a mio avviso, in modo particolarmente chiaro dalla lettura della versione tedesca della direttiva 94/19, nella quale si dice esplicitamente che le categorie di depositi e depositanti devono essere espressamente menzionate («ausdrücklich genannt werden müssen»), riferendosi evidentemente alla normativa nazionale di trasposizione. La versione neerlandese, che utilizza i termini «in een limitatieve lijst vermelde», conferma tale interpretazione. ( 15 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (C‑465/04, EU:C:2006:199 , punto 24) nonché Pfeiffer e a. (C‑397/01, EU:C:2004:584 , punto 52 nonché giurisprudenza citata). ( 16 ) V. considerando 6 della direttiva 2014/49. ( 17 ) V. considerando 9 della direttiva 94/19. ( 18 ) V. sentenza Deckmyn e Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132 , punto 14 e giurisprudenza citata). ( 19 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti (C‑283/10, EU:C:2011:772 , punto 32). Nello stesso senso, si vedano anche le sentenze Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593 , punto 56) e Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 20 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625 , punto 50). ( 21 ) V. pag. 18 delle esplicazioni alla proposta di direttiva, menzionate alla precedente nota 6. ( 22 ) V., a tale riguardo, anche le considerazioni contenute al punto 167 della sentenza della Corte EFTA, Autorità di vigilanza EFTA/Islanda (E‑16/11, [2013] EFTA Ct. Rep., 4). ( 23 ) V. sentenze della Corte EFTA, Autorità di vigilanza EFTA/Islanda (cit. alla nota 22, punto 128) nonché Aresbank S.A./Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið e Islanda (E‑17/11, [2013] EFTA Ct. Rep., 916, punti da 86 a 95). ( 24 ) V. paragrafo 3 e nota 5 supra. ( 25 ) V., ad esempio, i considerando 5 e 6 della direttiva 94/19. ( 26 ) Occorre, al riguardo, osservare che il punto 4 dell’allegato I della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ( GU L 84, pag. 22 ), prevede un’eccezione identica a quella prevista nel punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19. ( 27 ) V. articolo 3, paragrafo 1, n. 9), della direttiva 2013/36, ripreso al paragrafo 10 supra. ( 28 ) V., ad esempio, il comitato per le nomine previsto all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2013/36. ( 29 ) V. articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36. ( 30 ) A tale riguardo si può anche rilevare come nella raccomandazione della Commissione 2004/913/CE, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate ( GU L 385, pag. 55 ), l’«amministratore» è definito come un «membro dell’organo di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società quotata». Si veda, specificamente, il punto 2.1 di tale raccomandazione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris