CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 33365/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di mesi sei di arresto ed euro 20.000 di ammenda per il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale valutato alcuna delle condizioni favorevoli alla concessione del beneficio, limitandosi a considerare la consistenza dell'intervento edilizio ai fini del diniego del beneficio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo logicamente fondato la relativa (e negativa) valutazione prognostica richiesta dalla legge non soltanto sullo specifico intervento edilizio oggetto del giudizio ma anche sul precedente penale specifico a carico della Stanelli, consistente in una analoga violazione del [OSCURATO:PERSONA] in materia edilizia commessa nell'anno 2007, nonché avuto riguardo ai motivi strettamente economici che avevano caratterizzato i due diversi interventi edilizi illeciti, trattandosi di soggetto residente all'estero. Sotto questo profilo, la decisione sul punto, in quanto non illogicamente argomentata e priva di errori in diritto, sfugge a rilievi di legittimità, apparendo anche rispettosa del principio per cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 - 02). 5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 e P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 maggio 2023 Il Consigliere esten