CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 11/5/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in esito a giudizio abbreviato aveva ritenuto il Buonavoglia colpevole della ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, condannandolo -previo riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità- alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. Secondo la difesa la motivazione resa dalla Corte di merito è contraddittoria ed illogica in quanto si pone in contrasto con il già avvenuto riconoscimento della speciale attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 cod.pen. sicchè risulta poco perspicuo il riferimento all'ammontare dell'assegno. La Corte non ha provveduto ad accertare gli elementi di fatto che fondano l'applicabilità dell'istituto con particolare riferimento alle modalità del fatto, al grado di colpevolezza e all'eventuale abitualità della condotta, ancorando il rigetto dell'istanza difensiva alla astratta pericolosità del tipo legale. Anche il riferimento al danno arrecato alla p.o. appare un criterio meramente formale in quanto non tiene conto che nella specie risulta rimessa la querela per la concorrente fattispecie di truffa, dato che in assenza di un ristoro da parte del prevenuto deve essere interpretato nel senso di un modesto pregiudizio patito dalla vittima; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva con motivazione generica che valorizza l'ammontare dell'assegno; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata fondato il rigetto dell'istanza difensiva sui precedenti del prevenuto, senza considerare che gli stessi sono risalenti e senza valutarne la positiva condotta processuale e le condizioni personali ed economiche; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e l'omessa motivazione in ordine alla questione dedotta nell'atto di appello, avente ad oggetto la difformità tra il dispositivo e la motivazione e la ritenuta prevalenza della seconda. La difesa deduce che il primo giudice nella motivazione della sentenza, in contrasto con il dispositivo, argomentava la condanna alla pena di un mese di reclusione ed euro cento di multa, condizionalmente sospesa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il difensore doveva accordarsi prevalenza al trattamento sanzionatorio illustrato in motivazione rispetto a quello deteriore di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa riportato in dispositivo, doglianza ignorata dalla Corte territoriale che sul punto ha completamente omesso la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Logicamente prioritaria s'appalesa la delibazione del quarto motivo che lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di merito della denunziata difformità tra motivazione e dispositivo in punto di quantificazione della pena dal momento che, a fronte dell'irrogazione di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per la fattispecie attenuata di ricettazione riportata in dispositivo, il primo giudice nella parte motiva argomentava e giustificava l'applicazione della minor pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa, determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche "anche in ragione dell'assenza di precedenti penali", con ammissione dell'imputato al beneficio della sospensione. Il giudice d'appello, pur non esaminando in dettaglio la doglianza difensiva che sollecitava, in accordo con la motivazione del Tribunale monocratico, un trattamento sanzionatorio più mite, l'ha implicitamente rigettata laddove, a pag 4, ha espresso un giudizio di congruità della pena determinata in dispositivo, sottolineando che i "numerosissimi precedenti" a carico del prevenuto" ostano alla concessione di circostanze attenuanti generiche e benefici". Questa Corte ha in più occasioni precisato che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019 Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012,dep.2013,Rv. 255096; in materia de libertate Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944). Appare, pertanto, insussistente il vizio di omessa motivazione denunziato dalla difesa in quanto le ragioni del convincimento del giudice sulla discrasia denunziata sono per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate sulla dosimetria della pena, avendo la Corte d'appello accordato prevalenza alle statuizioni del dispositivo, sottolineando l'erroneità del dato sull'assenza di precedenti richiamato in motivazione a sostegno dell'apparente riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ammissione al beneficio della sospensione condizionale. 1.1 Siffatta conclusione è coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale riconosce che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375), potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Rv. 267177). Le deroghe a detto principio di valenza generale sono limitate al caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, difforme da quella espressa in dispositivo (Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258533), tenendo conto del caso specifico e della pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267082). Nella specie gli elementi emergenti dalla parte motiva non sono coerenti con le risultanze processuali, come reso evidente dal richiamo all'assenza di precedenti penali a fronte di fattispecie aggravata dalla contestata recidiva infraquinquennale e specifica, circostanza che quantunque in fatto esclusa non elide l'esistenza di pregiudizi a carico del prevenuto, sicché appare del tutto legittima e giustificata la prevalenza accordata alle statuizioni rese in dispositivo. 2. Il primo motivo che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. non merita accoglimento in quanto infondato. La sentenza impugnata ha fornito succinta ma corretta motivazione in ordine alle ragioni del diniego, evidenziando l'impossibilità di qualificare alla stregua della particolare tenuità esimente la condotta ascritta al prevenuto in ragione della natura del bene ricettato e dell'importo del titolo in contestazione. Questa Corte ha affermato il principio che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). La tesi difensiva che ravvisa una contraddittorietà motivazionale nella valorizzazione dell'entità del danno ai fini dell'esclusione dell'istituto ex art. 131 bis cod.pen. pur a fronte del riconoscimento dell'attenuante speciale della ricettazione è destituita di pregio. E' opportuno richiamare i diversi ambiti d'operatività dell'attenuante speciale ex art. 648 cod.pen. e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131bis, postulando la prima -a nneri fini d'attenuazione della pena- che il fatto nei suo complesso sia di particolare tenuità laddove l'art. 131 bis esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Sebbene esistano indubbie interferenze valutative tra i due istituti, l'approdo alla non punibilità resta ancorato a parametri che connotano l'offesa in termini di occasionalità e di sostanziale irrilevanza giuridica. Sez. U. Tushaj ha chiarito in motivazione che al giudice è richiesto di compiere una valutazione relativa al fatto concreto, verificando "se la irripetibile manifestazione dell'illecito presenti un ridottissimo grado di offensività" sulla base dei parametri normativi dell'art. 133, comma 1, cod.pen., dovendo ravvisarsi lo scopo primario della norma nel fine di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.In detta prospettiva la valutazione della sentenza impugnata circa la non esiguità dell'offesa non presta il fianco a censura, poggiando non solo sull'oggetto del reato ma anche sull'uso strumentale del titolo per la consumazione dell'ulteriore delitto di truffa (pur dichiarato estinto per tacita remissione di querela), sequenza che dimostra una peculiare e significativa intensità del dolo e, unitamente ai numerosi precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, impone di escludere la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'istituto. 2. Il secondo motivo che lamenta la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con valutazione in questa sede incensurabile, escluso che l'importo di euro 650,00 indicato sul titolo di provenienza illecita speso dall'imputato possa essere qualificato come di speciale tenuità. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Rv. 269241). 3.1 conclusivi rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis evocando in senso ostativo i plurimi precedenti, anche specifici, che militano a carico dell'imputato, esprimendo una valutazione di congruità della pena quantificata dal primo giudice in dispositivo resistente alle generiche obiezioni difensive. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. L'epoca di commissione del reato (1/11/2012) e le sospensioni disposte nel corso del giudizio di merito per eventi sismici ed impedimenti difensivi escludono la nnaturazione della causa estintiva della prescrizione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i