Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:214
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑398/06)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che non esercitino
un’attività economica o siano pensionati – Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono risorse personali sufficienti per un periodo minimo di soggiorno
di un anno nello Stato membro di accoglienza»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 26)
2.
Libera circolazione delle persone – Diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri – Direttive 68/360,
90/364 e 90/365 – Condizioni imposte per il rilascio del titolo di soggiorno (Direttive del Consiglio 68/360, art. 9, nn. 1
e 3, 90/364 e 90/365) (v. punti 29, 31 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione
– Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono sufficienti risorse personali per ottenere un permesso di soggiorno
per le persone che non esercitano attività economica e i pensionati
Dispositivo
1)
Avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali secondo le quali, al fine di ottenere un titolo di soggiorno, i cittadini
dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che non esercitino un’attività economica o siano pensionati devono dimostrare
che dispongono di mezzi di sussistenza durevoli, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva
del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei
lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità, dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990,
90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, nonché dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE relativa al
diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporta le proprie spese.