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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:214
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑398/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che non esercitino un’attività economica o siano pensionati – Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono risorse personali sufficienti per un periodo minimo di soggiorno di un anno nello Stato membro di accoglienza»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 26)

2. Libera circolazione delle persone – Diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri – Direttive 68/360, 90/364 e 90/365 – Condizioni imposte per il rilascio del titolo di soggiorno (Direttive del Consiglio 68/360, art. 9, nn. 1 e 3, 90/364 e 90/365) (v. punti 29, 31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione – Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono sufficienti risorse personali per ottenere un permesso di soggiorno per le persone che non esercitano attività economica e i pensionati Dispositivo 1) Avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali secondo le quali, al fine di ottenere un titolo di soggiorno, i cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che non esercitino un’attività economica o siano pensionati devono dimostrare che dispongono di mezzi di sussistenza durevoli, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità, dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, nonché dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑398/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che non esercitino un’attività economica o siano pensionati – Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono risorse personali sufficienti per un periodo minimo di soggiorno di un anno nello Stato membro di accoglienza» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 26) 2. Libera circolazione delle persone – Diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri – Direttive 68/360, 90/364 e 90/365 – Condizioni imposte per il rilascio del titolo di soggiorno (Direttive del Consiglio 68/360, art. 9, nn. 1 e 3, 90/364 e 90/365) (v. punti 29, 31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione – Normativa e prassi amministrativa nazionali che richiedono sufficienti risorse personali per ottenere un permesso di soggiorno per le persone che non esercitano attività economica e i pensionati Dispositivo 1) Avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali secondo le quali, al fine di ottenere un titolo di soggiorno, i cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo che non esercitino un’attività economica o siano pensionati devono dimostrare che dispongono di mezzi di sussistenza durevoli, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità, dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, nonché dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporta le proprie spese.
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