CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 22788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 28/01/2023 al 28/07/2023; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente era stato colpito da sanzione disciplinare per una condotta aggressiva tenuta in occasione di una lite con un altro detenuto, avvenuta il 10/05/2023, fatto che veniva motivatamente apprezzato come grave e comunque non episodico alla luce di precedenti provvedimenti di rigetto di istanze di liberazione anticipata; che la valutazione appare corretta, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677 - 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 - 01); che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso - in ragione di dati specificamente evidenziati - l'eccezionalità. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle - ammende. Così deciso i