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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2024

ECLI:EU:C:2024:819
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0535_RES

Causa C‑535/22 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea e Comitato di risoluzione unico Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024 «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di motivazione – Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata – Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA], oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 87, 88) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ricevibilità – Presupposti – Presentazione di argomenti dedotti anche dinanzi al Tribunale [Art. 256, § 1, comma 2 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 103‑105) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Diritto alla comunicazione dell’intero fascicolo del programma di risoluzione dopo l’adozione di quest’ultimo da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Presenza di dati riservati nei documenti che compongono tale fascicolo – Inammissibilità (Art. 339 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 88, §§ 1 e 5, e 90, § 4) (v. punti 113‑119) Diritti fondamentali – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Strumento non formalmente integrato nel sistema giuridico dell’Unione – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Portata – Limitazione ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta (Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 3) (v. punto 188) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Portata – Dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio – Programma di risoluzione che prevede una svalutazione e una conversione degli strumenti di capitale di tale ente creditizio – Assenza di espropriazione formale o di fatto – Ammissibilità – Regolamentazione dell’uso dei beni – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, 21, 22, §1, e 24) (v. punti 213‑220) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Presupposti – Dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio – Insolvenza di tale ente creditizio – Irrilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18, §§ 1, a), e 4, c)] (v. punto 232) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Principio secondo cui le perdite di un ente sottoposto a risoluzione vengono sostenute in primo luogo dagli azionisti – Esercizio del potere di svalutazione e di conversione di strumenti di capitale – Conseguenze dei rischi relativi agli investimenti degli azionisti e al dissesto di detto ente [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 15, § 1, a), e 22, § 1] (v. punto 233) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Portata – Dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio – Programma di risoluzione che prevede una svalutazione e una conversione degli strumenti di capitale di tale ente creditizio – Meccanismo di indennizzo degli azionisti – Privazione della proprietà – Insussistenza – Principio del pagamento di una giusta indennità – Inammissibilità – Differenza di trattamento tra azionisti di una banca solvibile esposta a problemi di liquidità e azionisti di una banca insolvente – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1, 2 a frase; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 20, § 16, 22, § 1, e 76, § 1, e)] (v. punti 235, 236) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione – Strumento di risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’ente creditizio sottoposto a risoluzione – Obiettivi della procedura di risoluzione – Principio della massimizzazione del prezzo di vendita dell’ente creditizio – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 14, 18 e 24, § 2, d); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 39, § 2, comma 1, f)] (v. punti 255‑258) [OSCURATO:PERSONA] di un’impugnazione avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( 1 ), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA], SA ( 2 ) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e della decisione 2017/1246, che approva detto programma ( 3 ), la Corte, respingendo l’impugnazione, fornisce chiarimenti in particolare sull’obbligo di motivazione quanto al diritto di accesso alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso e delle valutazioni preparatorie, comprese le informazioni riservate contenute in tali documenti, sulla validità di talune disposizioni del regolamento 806/2014 ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento SRM») alla luce del diritto di proprietà degli azionisti e creditori di un ente soggetto a risoluzione nonché sulle irregolarità da cui sarebbe viziato lo strumento di risoluzione costituito dalla vendita dell’attività d’impresa condotta dal SRB.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], una persona giuridica di diritto lussemburghese, era azionista del [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione del programma di risoluzione per quest’ultimo.

Prima dell’adozione del programma di risoluzione, è stata effettuata una valutazione del [OSCURATO:PERSONA], comprendente due relazioni allegate al programma di risoluzione, vale a dire una prima valutazione (in prosieguo: la «valutazione 1»), datata 5 giugno 2017 e redatta dal SRB, e una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), datata 6 giugno 2017 e redatta da un perito indipendente.

Tale valutazione 2 aveva segnatamente lo scopo di stimare il valore delle attività e delle passività del [OSCURATO:PERSONA] e di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

Sempre il 6 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE), previa consultazione del SRB, ha effettuato una valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del [OSCURATO:PERSONA], in cui ha ritenuto che, considerati i problemi di liquidità cui il [OSCURATO:PERSONA] doveva far fronte, quest’ultimo non sarebbe stato probabilmente in grado, in un prossimo futuro, di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza.

Lo stesso giorno, il consiglio di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] ha informato la BCE di essere giunto alla conclusione che l’ente era a rischio di dissesto.

Parallelamente, il 3 giugno 2017, il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/06, indirizzata al Fondo de [OSCURATO:PERSONA] (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata) (in prosieguo: il «FROB»), riguardante la commercializzazione del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha approvato l’avvio immediato della procedura di vendita di tale ente, indicando i requisiti relativi a detta vendita.

Inoltre, esso ha indicato che i cinque potenziali acquirenti che avevano partecipato alla procedura di vendita privata dovevano essere invitati a presentare un’offerta.

Di questi ultimi, solo due sono rimasti e hanno avuto accesso, dopo aver firmato un accordo di non divulgazione, alla sala dati virtuale.

Con lettera del 6 giugno 2017, il FROB ha poi comunicato le informazioni sulla procedura di vendita e ha stabilito il termine per la presentazione delle offerte al 6 giugno 2017 a mezzanotte.

Uno dei due potenziali acquirenti del [OSCURATO:PERSONA] ha quindi informato il FROB che non avrebbe presentato alcuna offerta.

Con lettera del 7 giugno 2017, il FROB ha informato il SRB che il [OSCURATO:PERSONA], SA aveva presentato un’offerta vincolante di acquisto delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] per un importo di EUR 1 e che lo considerava aggiudicatario nella procedura di vendita del [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha quindi proposto al SRB di designare il [OSCURATO:PERSONA] come acquirente nella decisione del SRB relativa all’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA].

Nel programma di risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], il SRB ha ritenuto che tale ente soddisfacesse le condizioni per l’adozione di un’azione di risoluzione, ossia che fosse in dissesto o a rischio di dissesto, che non si potesse prospettare che qualsiasi misura alternativa avrebbe permesso di evitare il suo dissesto in tempi ragionevoli e che un’azione di risoluzione sotto forma di strumento per la vendita dell’attività d’impresa fosse necessaria nell’interesse pubblico.

Il SRB ha esercitato il proprio potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto che le nuove azioni che ne risultavano fossero trasferite al [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di EUR

1. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda ( 5 ) che, contrariamente alla decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] europea di cui trattasi nel caso di specie, il programma di risoluzione controverso non costituisce un atto impugnabile che può essere oggetto di un ricorso di annullamento ( 6 ).

Ciò premesso, nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro tale decisione di approvazione, le persone fisiche o giuridiche interessate possono invocare l’illegittimità del programma di risoluzione, il che è idoneo a garantire loro una tutela giurisdizionale sufficiente.

Inoltre, si ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], con una siffatta approvazione che conferisce effetti giuridici vincolanti a detto programma, faccia propri gli elementi e la motivazione contenuti in tale programma, cosicché essa deve, se del caso, risponderne dinanzi ai giudici dell’Unione europea.

In primo luogo, per quanto concerne, alla luce dell’obbligo di motivazione, il diritto di accesso alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso e delle valutazioni preparatorie, comprese le informazioni riservate contenute in tali documenti, dopo aver citato la propria giurisprudenza relativa a detto obbligo e all’importanza della motivazione richiesta per un controllo giurisdizionale efficace, la Corte ricorda che, per quanto riguarda, più in particolare, la comunicazione dei motivi a persone diverse dal destinatario di un atto, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo.

Se è vero che un atto del genere può, alla luce dell’obbligo di rispettare il segreto commerciale, essere sufficientemente motivato senza contenere, in particolare, tutti i dati numerici sui quali si basa il ragionamento, la motivazione deve comunque far apparire in modo chiaro e inequivocabile tale ragionamento nonché la metodologia utilizzata.

Nell’ambito del regolamento SRM, anzitutto, il rispetto degli obblighi in materia di segreto professionale ( 7 ) vieta al SRB di comunicare le informazioni soggette a tali obblighi a un’altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione sia necessaria ai fini di un’azione giudiziaria.

Inoltre, le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest’ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali.

Il regolamento SRM precisa espressamente che il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.

Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che, poiché la ricorrente non era destinataria del programma di risoluzione controverso indirizzato al FROB, ad essa non doveva, in ogni caso, essere comunicato integralmente tale programma.

La Corte rileva poi che il Tribunale ha constatato che non era stato enunciato alcun argomento che dimostrasse che l’affermazione della riservatezza delle informazioni occultate nel programma di risoluzione controverso fosse contraria al principio di trasparenza.

Pertanto, essa ritiene che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto nel ritenere che la giurisprudenza sopra richiamata, per quanto riguarda la comunicazione della motivazione a persone diverse dal destinatario di un atto, si applichi per analogia alle informazioni riservate detenute dal SRB ( 8 ) e nel dichiarare che un terzo interessato da un siffatto dispositivo non ha sempre il diritto di ottenerne la versione integrale.

Infine, la Corte aggiunge che la riservatezza richiesta in forza del regolamento SRB mira non solo a tutelare gli interessi specifici delle imprese direttamente coinvolte, ma anche a garantire che il SRB possa effettivamente assolvere i compiti che gli sono attribuiti da detto regolamento, in particolare, il potere di chiedere agli enti creditizi tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei propri compiti, senza che possano essergli opposti gli obblighi legati al rispetto del segreto professionale di tali enti.

In mancanza di fiducia sul mantenimento della riservatezza di tali informazioni, la trasmissione agevole di dette informazioni rischierebbe di essere compromessa.

In secondo luogo, per quanto riguarda il rispetto del diritto di proprietà degli azionisti e dei creditori nel corso di una procedura di risoluzione, anzitutto, la Corte ricorda che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nei limiti in cui quest’ultima contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 9 ), il loro significato e la loro portata sono gli stessi di quelli ad essi conferiti dalla suddetta convenzione.

Tale disposizione non osta tuttavia a che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa, cosicché, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17 della Carta, la Corte ritiene che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, che sancisce la tutela del diritto di proprietà, debba essere presa in considerazione quale soglia di protezione minima.

La Corte rileva poi che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta contiene tre norme distinte, la prima delle quali concretizza il principio del rispetto del diritto di proprietà, la seconda riguarda la privazione di tale diritto e la assoggetta a talune condizioni e la terza riconosce agli Stati il potere, tra l’altro, di regolamentare l’uso dei beni nei limiti imposti dall’interesse generale.

Per quanto riguarda, più in particolare, la privazione della proprietà, essa ricorda che, secondo la sua giurisprudenza nonché quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di dimostrare l’esistenza di una privazione della proprietà, è necessario non solo esaminare se vi sia stato uno spossessamento o un’espropriazione formale, ma anche accertare se la situazione controversa equivalesse a un’espropriazione di fatto.

Nel caso di specie, l’azione di risoluzione in questione ( 10 ) consiste in una svalutazione e/o conversione degli strumenti di capitale, senza tuttavia implicare uno spossessamento o un’espropriazione formale degli strumenti di cui trattasi.

Quanto alla questione se una svalutazione sostanziale, o addirittura totale, di strumenti di capitale costituisca un’espropriazione di fatto, la Corte ricorda che l’esercizio del potere di conversione e di svalutazione ( 11 ) presuppone che ricorrano le condizioni per l’applicazione di un programma di risoluzione ( 12 ), vale a dire, in primo luogo, il dissesto o il rischio di dissesto dell’entità in questione, in secondo luogo, l’assenza di prospettive ragionevoli che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitare tale dissesto in tempi ragionevoli e, in terzo luogo, la necessità per l’interesse pubblico dell’adozione di un’azione di risoluzione.

Inoltre, la Corte sottolinea che dal regolamento SRM ( 13 ) risulta che, quando le prime due condizioni sono soddisfatte, l’entità interessata deve essere liquidata in modo ordinato conformemente al diritto nazionale applicabile qualora la sua risoluzione non sia nell’interesse pubblico.

Risulta quindi che l’adozione di un programma di risoluzione è limitata a crisi di liquidità eccezionali che mettono in discussione l’esistenza stessa di detta entità, nell’ambito delle quali non esiste alcuna soluzione diversa dalla risoluzione o dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.

In tali circostanze, la Corte ritiene che la perdita di valore degli strumenti di capitale non derivi dall’esercizio del potere di svalutazione e di conversione, bensì dallo stato di dissesto o dal rischio di dissesto in cui si trova l’ente creditizio.

Ne consegue che un’azione di risoluzione adottata conformemente al regolamento SRM non costituisce, quindi, una privazione del diritto di proprietà ( 14 ), che deve soddisfare le condizioni relative, in particolare, all’esistenza di una causa di pubblico interesse e al pagamento in tempo utile di una giusta indennità, ma costituisce il fondamento di una disciplina dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta.

Infine, la Corte ricorda che, conformemente a tale disposizione, un siffatto uso può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di proprietà garantito dalla Carta non è una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione.

Pertanto, qualsiasi restrizione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima deve essere prevista per legge, deve rispettare il loro contenuto essenziale e il principio di proporzionalità.

Possono essere apportate limitazioni a tali diritti e a tali libertà solo qualora esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere diritti e libertà altrui ( 15 ).

D’altronde, l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, TUE impone specificamente alle istituzioni dell’Unione di conformarsi al medesimo principio di proporzionalità quando agiscono nell’esercizio di una competenza loro attribuita.

Tuttavia, la Corte ha riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi.

Orbene, il regolamento SRM costituisce uno di questi casi.

Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente affermava, in sostanza, che una misura di conversione e di svalutazione non consente di risolvere problemi di liquidità, che esistono a tal fine misure meno restrittive e che, in assenza di un indennizzo adeguato, una siffatta misura non è proporzionata.

La Corte dichiara che tale censura si basa su una lettura manifestamente erronea del regolamento SRM.

Quanto all’idoneità di una siffatta misura, la Corte ricorda che il regolamento SRM ( 16 ) prevede l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione non in modo automatico e in ogni circostanza, ma unicamente quando lo strumento di risoluzione scelto dal SRB si tradurrebbe altrimenti in perdite per i creditori o in una conversione dei loro crediti, cosicché esso consente di tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie.

In particolare, il regolamento in parola ( 17 ) prevede una svalutazione e/o conversione degli strumenti di capitale non per risolvere problemi di liquidità dell’entità interessata, bensì per evitare, per quanto possibile, che l’applicazione dello strumento di risoluzione scelto dal SRB comporti perdite per i creditori di tale entità o una conversione.

La svalutazione e la conversione operate dal SRB costituiscono, infatti, un’applicazione del principio ( 18 ) secondo cui gli azionisti sostengono per primi le perdite.

Per quanto riguarda il criterio della necessità, la Corte ricorda che, secondo il regolamento SRM ( 19 ), l’adozione di un programma di risoluzione e, pertanto, l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione presuppongono che non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitare tale dissesto in tempi ragionevoli.

Nei limiti in cui il potere di svalutazione può essere esercitato solo in assenza di misure alternative, l’asserita esistenza di siffatte misure alternative non è tale da mettere in discussione la necessità della svalutazione e della conversione.

Per quanto concerne la proporzionalità, la Corte dichiara che, se è vero che il dissesto o il rischio di dissesto può ( 20 ) essere causato tanto nell’insolvenza quanto da una crisi di liquidità dell’ente creditizio interessato, il dissesto o il rischio di dissesto che ne deriva comporta il medesimo rischio per la stabilità finanziaria nell’Unione.

In tali circostanze, innanzitutto, il Tribunale si è correttamente basato sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza Kotnik e a. ( 21 ) per dichiarare che, nel caso di un’entità oggetto di un’azione di risoluzione, l’applicazione del principio secondo cui gli azionisti sostengono per primi le perdite ( 22 ), nonché l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale ( 23 ) derivano dal fatto che gli azionisti di un’entità sopportano i rischi relativi ai loro investimenti e le conseguenze economiche connesse alla risoluzione dell’entità in dissesto o a rischio di dissesto.

Tale valutazione non è messa in discussione dall’argomento secondo cui una banca solvibile esposta a problemi di liquidità non si troverebbe a dover subire perdite che debbano essere sostenute dagli azionisti.

Infatti, il regolamento SRM prevede che gli strumenti di risoluzione siano applicati, conformemente ai principi della risoluzione ( 24 ) enunciati da quest’ultimo, al fine di conseguire gli obiettivi da esso perseguiti ( 25 ), tra i quali non figura quello di coprire le perdite dell’ente creditizio interessato.

Pertanto, la svalutazione e/o la conversione degli strumenti di capitale, che contribuisce al conseguimento degli stessi obiettivi, non mira a coprire le perdite subite dall’entità interessata, cosicché la sua applicazione non presuppone l’esistenza di tali perdite.

Inoltre, per quanto riguarda un eventuale indennizzo degli azionisti e dei creditori ( 26 ), poiché l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale non costituisce una privazione della proprietà, esso non è subordinato al pagamento in tempo utile di una giusta indennità ( 27 ), anche se il regolamento SRM prevede, se del caso, un indennizzo degli azionisti ( 28 ).

Secondo la Corte, un siffatto indennizzo può contribuire al carattere proporzionato della svalutazione e/o della conversione degli strumenti di capitale.

Infine, la Corte dichiara che il Tribunale ha correttamente considerato che il regolamento SRM presuppone ( 29 ) che le condizioni di adozione di un’azione di risoluzione siano soddisfatte, senza affatto affermare che l’ingerenza nel diritto di proprietà risultante dalla svalutazione era giustificata poiché tali condizioni erano rispettate.

In terzo luogo, per quanto riguarda le asserite irregolarità da cui sarebbe viziata la procedura di vendita del [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, la Corte rileva che la massimizzazione del prezzo di vendita invocato dalla ricorrente non figura tra gli obiettivi della risoluzione elencati nel regolamento SRM ( 30 ).

Infatti, nel perseguire SRB e la [OSCURATO:PERSONA] devono soltanto cercare di ridurre al minimo i costi della risoluzione nonché di evitare la distruzione del valore, e ciò soltanto a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

La Corte aggiunge che, stabilendo che la vendita prevista nell’ambito dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa deve mirare a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita, la direttiva 2014/59 ( 31 ) si limita a precisare un principio che deve specificamente disciplinare l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa.

Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la massimizzazione del prezzo di vendita non costituisce, in quanto tale, un obiettivo della risoluzione ai sensi del regolamento SRM.

Per quanto riguarda, poi, l’accettazione, da parte del SRB, dell’offerta del [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del termine fissato nella lettera della procedura, la Corte ricorda che, in forza del regolamento SRM ( 32 ), il SRB applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione, se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione.

Pertanto, la necessaria realizzazione di detti obiettivi può giustificare il mancato rispetto di tali requisiti in materia di commercializzazione, tra i quali figura un termine imposto per la presentazione delle offerte.

Ciò avviene, in particolare, qualora il SRB ritenga che il dissesto o il probabile dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi o che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare detta minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria.

Orbene, se la realizzazione di tali obiettivi richiede di non rispettare i requisiti in materia di commercializzazione, non si può ritenere che il rispetto di detti requisiti si imponga in relazione agli obiettivi della risoluzione, poiché il SRB e la [OSCURATO:PERSONA] cercano soltanto di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione di valore, a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione.

Inoltre, dalla direttiva 2014/59 ( 33 ) risulta altresì che la vendita mira a massimizzare il prezzo di vendita solo per quanto possibile, il che implica di tener conto anche degli altri criteri che disciplinano la vendita enunciati da tale direttiva ( 34 ) e, in particolare, della necessità di condurre un’azione di risoluzione rapida.

In ogni caso, le misure previste per massimizzare il prezzo di vendita non devono essere in contrasto con gli obiettivi della risoluzione ( 35 ).

Infine, la Corte aggiunge che il SRB e la [OSCURATO:PERSONA] godono di un potere discrezionale certo a causa delle scelte di natura tecnica nonché delle previsioni e delle valutazioni complesse da effettuare in sede di adozione di un programma di risoluzione.

Pertanto, il controllo giurisdizionale sulla fondatezza della motivazione di un programma di risoluzione mira unicamente a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che essa non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere.

Nel caso di specie, sotto un primo profilo, il calendario della procedura di vendita fissato nella lettera del FROB del 6 giugno 2017 mirava a permettere la conclusione di tutte le formalità prima dell’apertura dei mercati, in particolare al fine di evitare un’interruzione delle funzioni essenziali del [OSCURATO:PERSONA].

Sotto un secondo profilo, il FROB ha accettato l’offerta del [OSCURATO:PERSONA] quando era certo che nessuno degli altri enti invitati a partecipare alla procedura di vendita avrebbe presentato offerte.

Sotto un terzo profilo, il SRB aveva ritenuto che, in tali circostanze, fosse prudente accettare le condizioni dell’unico ente che aveva presentato un’offerta e quindi evitare un’insolvenza incontrollata del [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto, in particolare, pregiudicare le sue funzioni essenziali.

Orbene, la ricorrente non deduce in alcun modo che dette constatazioni siano state viziate da un errore manifesto di valutazione.

Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto dichiarando che il SRB poteva accettare l’offerta del [OSCURATO:PERSONA], sebbene essa fosse stata presentata dopo la scadenza del termine fissato nella lettera del FROB del 6 giugno 2017. ( 1 ) Sentenza del 1o giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( T‑628/17 , EU:T:2022:315 ). ( 2 ) Decisione SRB/EES/2017/08 della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 giugno 2017 (in prosieguo: il «programma di risoluzione controverso»). ( 3 ) Decisione (UE) 2017/1246 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] S.A. ( GU 2017, L 178, pag. 15 ). ( 4 ) Articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 5 ) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SRB ( C‑551/22 P , EU:C:2024:000 , punti 102 e 103 ). ( 6 ) Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. ( 7 ) Sancito dall’articolo 339 TFUE e precisato, in particolare, dall’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM. ( 8 ) Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM. ( 9 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950. ( 10 ) Articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento SRM. ( 11 ) Articolo 22, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento SRM. ( 12 ) Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento SRM. ( 13 ) Articolo 18, paragrafi 5 e 8, del regolamento SRM. ( 14 ) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta. ( 15 ) Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. ( 16 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM. ( 17 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM. ( 18 ) Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM. ( 19 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento. ( 20 ) Come precisato dall’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), del regolamento SRM. ( 21 ) Sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. ( C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punto 74 ). ( 22 ) Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM. ( 23 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM. ( 24 ) Articolo 15 del regolamento SRM. ( 25 ) Articolo 14 del regolamento SRM. ( 26 ) Come previsto all’articolo 20, paragrafo 16, nonché all’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM. ( 27 ) Articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta. ( 28 ) Articolo 20, paragrafo 16, nonché articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM. ( 29 ) Articoli 15 e 22 del regolamento SRM. ( 30 ) Articolo 14, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento SRM. ( 31 ) Articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/59. ( 32 ) Articolo 24, paragrafo 3, del regolamento SRM. ( 33 ) Articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 34 ) Articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59. ( 35 ) Come elencati all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e, in termini identici, all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0535_RES Causa C‑535/22 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea e Comitato di risoluzione unico Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024 «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di motivazione – Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata – Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA], oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 87, 88) Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ricevibilità – Presupposti – Presentazione di argomenti dedotti anche dinanzi al Tribunale [Art. 256, § 1, comma 2 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 103‑105) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Diritto alla comunicazione dell’intero fascicolo del programma di risoluzione dopo l’adozione di quest’ultimo da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Presenza di dati riservati nei documenti che compongono tale fascicolo – Inammissibilità (Art. 339 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 88, §§ 1 e 5, e 90, § 4) (v. punti 113‑119) Diritti fondamentali – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Strumento non formalmente integrato nel sistema giuridico dell’Unione – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Portata – Limitazione ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta (Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 3) (v. punto 188) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Portata – Dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio – Programma di risoluzione che prevede una svalutazione e una conversione degli strumenti di capitale di tale ente creditizio – Assenza di espropriazione formale o di fatto – Ammissibilità – Regolamentazione dell’uso dei beni – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, 21, 22, §1, e 24) (v. punti 213‑220) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Presupposti – Dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio – Insolvenza di tale ente creditizio – Irrilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18, §§ 1, a), e 4, c)] (v. punto 232) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Principio secondo cui le perdite di un ente sottoposto a risoluzione vengono sostenute in primo luogo dagli azionisti – Esercizio del potere di svalutazione e di conversione di strumenti di capitale – Conseguenze dei rischi relativi agli investimenti degli azionisti e al dissesto di detto ente [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 15, § 1, a), e 22, § 1] (v. punto 233) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Portata – Dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio – Programma di risoluzione che prevede una svalutazione e una conversione degli strumenti di capitale di tale ente creditizio – Meccanismo di indennizzo degli azionisti – Privazione della proprietà – Insussistenza – Principio del pagamento di una giusta indennità – Inammissibilità – Differenza di trattamento tra azionisti di una banca solvibile esposta a problemi di liquidità e azionisti di una banca insolvente – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1, 2 a frase; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 20, § 16, 22, § 1, e 76, § 1, e)] (v. punti 235, 236) Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione – Strumento di risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’ente creditizio sottoposto a risoluzione – Obiettivi della procedura di risoluzione – Principio della massimizzazione del prezzo di vendita dell’ente creditizio – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 14, 18 e 24, § 2, d); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 39, § 2, comma 1, f)] (v. punti 255‑258) [OSCURATO:PERSONA] di un’impugnazione avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( 1 ), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA], SA ( 2 ) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e della decisione 2017/1246, che approva detto programma ( 3 ), la Corte, respingendo l’impugnazione, fornisce chiarimenti in particolare sull’obbligo di motivazione quanto al diritto di accesso alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso e delle valutazioni preparatorie, comprese le informazioni riservate contenute in tali documenti, sulla validità di talune disposizioni del regolamento 806/2014 ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento SRM») alla luce del diritto di proprietà degli azionisti e creditori di un ente soggetto a risoluzione nonché sulle irregolarità da cui sarebbe viziato lo strumento di risoluzione costituito dalla vendita dell’attività d’impresa condotta dal SRB. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], una persona giuridica di diritto lussemburghese, era azionista del [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione del programma di risoluzione per quest’ultimo. Prima dell’adozione del programma di risoluzione, è stata effettuata una valutazione del [OSCURATO:PERSONA], comprendente due relazioni allegate al programma di risoluzione, vale a dire una prima valutazione (in prosieguo: la «valutazione 1»), datata 5 giugno 2017 e redatta dal SRB, e una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), datata 6 giugno 2017 e redatta da un perito indipendente. Tale valutazione 2 aveva segnatamente lo scopo di stimare il valore delle attività e delle passività del [OSCURATO:PERSONA] e di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Sempre il 6 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE), previa consultazione del SRB, ha effettuato una valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del [OSCURATO:PERSONA], in cui ha ritenuto che, considerati i problemi di liquidità cui il [OSCURATO:PERSONA] doveva far fronte, quest’ultimo non sarebbe stato probabilmente in grado, in un prossimo futuro, di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza. Lo stesso giorno, il consiglio di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] ha informato la BCE di essere giunto alla conclusione che l’ente era a rischio di dissesto. Parallelamente, il 3 giugno 2017, il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/06, indirizzata al Fondo de [OSCURATO:PERSONA] (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata) (in prosieguo: il «FROB»), riguardante la commercializzazione del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha approvato l’avvio immediato della procedura di vendita di tale ente, indicando i requisiti relativi a detta vendita. Inoltre, esso ha indicato che i cinque potenziali acquirenti che avevano partecipato alla procedura di vendita privata dovevano essere invitati a presentare un’offerta. Di questi ultimi, solo due sono rimasti e hanno avuto accesso, dopo aver firmato un accordo di non divulgazione, alla sala dati virtuale. Con lettera del 6 giugno 2017, il FROB ha poi comunicato le informazioni sulla procedura di vendita e ha stabilito il termine per la presentazione delle offerte al 6 giugno 2017 a mezzanotte. Uno dei due potenziali acquirenti del [OSCURATO:PERSONA] ha quindi informato il FROB che non avrebbe presentato alcuna offerta. Con lettera del 7 giugno 2017, il FROB ha informato il SRB che il [OSCURATO:PERSONA], SA aveva presentato un’offerta vincolante di acquisto delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] per un importo di EUR 1 e che lo considerava aggiudicatario nella procedura di vendita del [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha quindi proposto al SRB di designare il [OSCURATO:PERSONA] come acquirente nella decisione del SRB relativa all’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA]. Nel programma di risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], il SRB ha ritenuto che tale ente soddisfacesse le condizioni per l’adozione di un’azione di risoluzione, ossia che fosse in dissesto o a rischio di dissesto, che non si potesse prospettare che qualsiasi misura alternativa avrebbe permesso di evitare il suo dissesto in tempi ragionevoli e che un’azione di risoluzione sotto forma di strumento per la vendita dell’attività d’impresa fosse necessaria nell’interesse pubblico. Il SRB ha esercitato il proprio potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto che le nuove azioni che ne risultavano fossero trasferite al [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di EUR 1. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda ( 5 ) che, contrariamente alla decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] europea di cui trattasi nel caso di specie, il programma di risoluzione controverso non costituisce un atto impugnabile che può essere oggetto di un ricorso di annullamento ( 6 ). Ciò premesso, nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro tale decisione di approvazione, le persone fisiche o giuridiche interessate possono invocare l’illegittimità del programma di risoluzione, il che è idoneo a garantire loro una tutela giurisdizionale sufficiente. Inoltre, si ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], con una siffatta approvazione che conferisce effetti giuridici vincolanti a detto programma, faccia propri gli elementi e la motivazione contenuti in tale programma, cosicché essa deve, se del caso, risponderne dinanzi ai giudici dell’Unione europea. In primo luogo, per quanto concerne, alla luce dell’obbligo di motivazione, il diritto di accesso alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso e delle valutazioni preparatorie, comprese le informazioni riservate contenute in tali documenti, dopo aver citato la propria giurisprudenza relativa a detto obbligo e all’importanza della motivazione richiesta per un controllo giurisdizionale efficace, la Corte ricorda che, per quanto riguarda, più in particolare, la comunicazione dei motivi a persone diverse dal destinatario di un atto, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo. Se è vero che un atto del genere può, alla luce dell’obbligo di rispettare il segreto commerciale, essere sufficientemente motivato senza contenere, in particolare, tutti i dati numerici sui quali si basa il ragionamento, la motivazione deve comunque far apparire in modo chiaro e inequivocabile tale ragionamento nonché la metodologia utilizzata. Nell’ambito del regolamento SRM, anzitutto, il rispetto degli obblighi in materia di segreto professionale ( 7 ) vieta al SRB di comunicare le informazioni soggette a tali obblighi a un’altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione sia necessaria ai fini di un’azione giudiziaria. Inoltre, le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest’ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il regolamento SRM precisa espressamente che il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato. Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che, poiché la ricorrente non era destinataria del programma di risoluzione controverso indirizzato al FROB, ad essa non doveva, in ogni caso, essere comunicato integralmente tale programma. La Corte rileva poi che il Tribunale ha constatato che non era stato enunciato alcun argomento che dimostrasse che l’affermazione della riservatezza delle informazioni occultate nel programma di risoluzione controverso fosse contraria al principio di trasparenza. Pertanto, essa ritiene che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto nel ritenere che la giurisprudenza sopra richiamata, per quanto riguarda la comunicazione della motivazione a persone diverse dal destinatario di un atto, si applichi per analogia alle informazioni riservate detenute dal SRB ( 8 ) e nel dichiarare che un terzo interessato da un siffatto dispositivo non ha sempre il diritto di ottenerne la versione integrale. Infine, la Corte aggiunge che la riservatezza richiesta in forza del regolamento SRB mira non solo a tutelare gli interessi specifici delle imprese direttamente coinvolte, ma anche a garantire che il SRB possa effettivamente assolvere i compiti che gli sono attribuiti da detto regolamento, in particolare, il potere di chiedere agli enti creditizi tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei propri compiti, senza che possano essergli opposti gli obblighi legati al rispetto del segreto professionale di tali enti. In mancanza di fiducia sul mantenimento della riservatezza di tali informazioni, la trasmissione agevole di dette informazioni rischierebbe di essere compromessa. In secondo luogo, per quanto riguarda il rispetto del diritto di proprietà degli azionisti e dei creditori nel corso di una procedura di risoluzione, anzitutto, la Corte ricorda che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nei limiti in cui quest’ultima contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 9 ), il loro significato e la loro portata sono gli stessi di quelli ad essi conferiti dalla suddetta convenzione. Tale disposizione non osta tuttavia a che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa, cosicché, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17 della Carta, la Corte ritiene che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, che sancisce la tutela del diritto di proprietà, debba essere presa in considerazione quale soglia di protezione minima. La Corte rileva poi che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta contiene tre norme distinte, la prima delle quali concretizza il principio del rispetto del diritto di proprietà, la seconda riguarda la privazione di tale diritto e la assoggetta a talune condizioni e la terza riconosce agli Stati il potere, tra l’altro, di regolamentare l’uso dei beni nei limiti imposti dall’interesse generale. Per quanto riguarda, più in particolare, la privazione della proprietà, essa ricorda che, secondo la sua giurisprudenza nonché quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di dimostrare l’esistenza di una privazione della proprietà, è necessario non solo esaminare se vi sia stato uno spossessamento o un’espropriazione formale, ma anche accertare se la situazione controversa equivalesse a un’espropriazione di fatto. Nel caso di specie, l’azione di risoluzione in questione ( 10 ) consiste in una svalutazione e/o conversione degli strumenti di capitale, senza tuttavia implicare uno spossessamento o un’espropriazione formale degli strumenti di cui trattasi. Quanto alla questione se una svalutazione sostanziale, o addirittura totale, di strumenti di capitale costituisca un’espropriazione di fatto, la Corte ricorda che l’esercizio del potere di conversione e di svalutazione ( 11 ) presuppone che ricorrano le condizioni per l’applicazione di un programma di risoluzione ( 12 ), vale a dire, in primo luogo, il dissesto o il rischio di dissesto dell’entità in questione, in secondo luogo, l’assenza di prospettive ragionevoli che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitare tale dissesto in tempi ragionevoli e, in terzo luogo, la necessità per l’interesse pubblico dell’adozione di un’azione di risoluzione. Inoltre, la Corte sottolinea che dal regolamento SRM ( 13 ) risulta che, quando le prime due condizioni sono soddisfatte, l’entità interessata deve essere liquidata in modo ordinato conformemente al diritto nazionale applicabile qualora la sua risoluzione non sia nell’interesse pubblico. Risulta quindi che l’adozione di un programma di risoluzione è limitata a crisi di liquidità eccezionali che mettono in discussione l’esistenza stessa di detta entità, nell’ambito delle quali non esiste alcuna soluzione diversa dalla risoluzione o dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza. In tali circostanze, la Corte ritiene che la perdita di valore degli strumenti di capitale non derivi dall’esercizio del potere di svalutazione e di conversione, bensì dallo stato di dissesto o dal rischio di dissesto in cui si trova l’ente creditizio. Ne consegue che un’azione di risoluzione adottata conformemente al regolamento SRM non costituisce, quindi, una privazione del diritto di proprietà ( 14 ), che deve soddisfare le condizioni relative, in particolare, all’esistenza di una causa di pubblico interesse e al pagamento in tempo utile di una giusta indennità, ma costituisce il fondamento di una disciplina dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta. Infine, la Corte ricorda che, conformemente a tale disposizione, un siffatto uso può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di proprietà garantito dalla Carta non è una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. Pertanto, qualsiasi restrizione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima deve essere prevista per legge, deve rispettare il loro contenuto essenziale e il principio di proporzionalità. Possono essere apportate limitazioni a tali diritti e a tali libertà solo qualora esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere diritti e libertà altrui ( 15 ). D’altronde, l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, TUE impone specificamente alle istituzioni dell’Unione di conformarsi al medesimo principio di proporzionalità quando agiscono nell’esercizio di una competenza loro attribuita. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi. Orbene, il regolamento SRM costituisce uno di questi casi. Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente affermava, in sostanza, che una misura di conversione e di svalutazione non consente di risolvere problemi di liquidità, che esistono a tal fine misure meno restrittive e che, in assenza di un indennizzo adeguato, una siffatta misura non è proporzionata. La Corte dichiara che tale censura si basa su una lettura manifestamente erronea del regolamento SRM. Quanto all’idoneità di una siffatta misura, la Corte ricorda che il regolamento SRM ( 16 ) prevede l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione non in modo automatico e in ogni circostanza, ma unicamente quando lo strumento di risoluzione scelto dal SRB si tradurrebbe altrimenti in perdite per i creditori o in una conversione dei loro crediti, cosicché esso consente di tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie. In particolare, il regolamento in parola ( 17 ) prevede una svalutazione e/o conversione degli strumenti di capitale non per risolvere problemi di liquidità dell’entità interessata, bensì per evitare, per quanto possibile, che l’applicazione dello strumento di risoluzione scelto dal SRB comporti perdite per i creditori di tale entità o una conversione. La svalutazione e la conversione operate dal SRB costituiscono, infatti, un’applicazione del principio ( 18 ) secondo cui gli azionisti sostengono per primi le perdite. Per quanto riguarda il criterio della necessità, la Corte ricorda che, secondo il regolamento SRM ( 19 ), l’adozione di un programma di risoluzione e, pertanto, l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione presuppongono che non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitare tale dissesto in tempi ragionevoli. Nei limiti in cui il potere di svalutazione può essere esercitato solo in assenza di misure alternative, l’asserita esistenza di siffatte misure alternative non è tale da mettere in discussione la necessità della svalutazione e della conversione. Per quanto concerne la proporzionalità, la Corte dichiara che, se è vero che il dissesto o il rischio di dissesto può ( 20 ) essere causato tanto nell’insolvenza quanto da una crisi di liquidità dell’ente creditizio interessato, il dissesto o il rischio di dissesto che ne deriva comporta il medesimo rischio per la stabilità finanziaria nell’Unione. In tali circostanze, innanzitutto, il Tribunale si è correttamente basato sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza Kotnik e a. ( 21 ) per dichiarare che, nel caso di un’entità oggetto di un’azione di risoluzione, l’applicazione del principio secondo cui gli azionisti sostengono per primi le perdite ( 22 ), nonché l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale ( 23 ) derivano dal fatto che gli azionisti di un’entità sopportano i rischi relativi ai loro investimenti e le conseguenze economiche connesse alla risoluzione dell’entità in dissesto o a rischio di dissesto. Tale valutazione non è messa in discussione dall’argomento secondo cui una banca solvibile esposta a problemi di liquidità non si troverebbe a dover subire perdite che debbano essere sostenute dagli azionisti. Infatti, il regolamento SRM prevede che gli strumenti di risoluzione siano applicati, conformemente ai principi della risoluzione ( 24 ) enunciati da quest’ultimo, al fine di conseguire gli obiettivi da esso perseguiti ( 25 ), tra i quali non figura quello di coprire le perdite dell’ente creditizio interessato. Pertanto, la svalutazione e/o la conversione degli strumenti di capitale, che contribuisce al conseguimento degli stessi obiettivi, non mira a coprire le perdite subite dall’entità interessata, cosicché la sua applicazione non presuppone l’esistenza di tali perdite. Inoltre, per quanto riguarda un eventuale indennizzo degli azionisti e dei creditori ( 26 ), poiché l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale non costituisce una privazione della proprietà, esso non è subordinato al pagamento in tempo utile di una giusta indennità ( 27 ), anche se il regolamento SRM prevede, se del caso, un indennizzo degli azionisti ( 28 ). Secondo la Corte, un siffatto indennizzo può contribuire al carattere proporzionato della svalutazione e/o della conversione degli strumenti di capitale. Infine, la Corte dichiara che il Tribunale ha correttamente considerato che il regolamento SRM presuppone ( 29 ) che le condizioni di adozione di un’azione di risoluzione siano soddisfatte, senza affatto affermare che l’ingerenza nel diritto di proprietà risultante dalla svalutazione era giustificata poiché tali condizioni erano rispettate. In terzo luogo, per quanto riguarda le asserite irregolarità da cui sarebbe viziata la procedura di vendita del [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, la Corte rileva che la massimizzazione del prezzo di vendita invocato dalla ricorrente non figura tra gli obiettivi della risoluzione elencati nel regolamento SRM ( 30 ). Infatti, nel perseguire SRB e la [OSCURATO:PERSONA] devono soltanto cercare di ridurre al minimo i costi della risoluzione nonché di evitare la distruzione del valore, e ciò soltanto a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione. La Corte aggiunge che, stabilendo che la vendita prevista nell’ambito dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa deve mirare a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita, la direttiva 2014/59 ( 31 ) si limita a precisare un principio che deve specificamente disciplinare l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la massimizzazione del prezzo di vendita non costituisce, in quanto tale, un obiettivo della risoluzione ai sensi del regolamento SRM. Per quanto riguarda, poi, l’accettazione, da parte del SRB, dell’offerta del [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del termine fissato nella lettera della procedura, la Corte ricorda che, in forza del regolamento SRM ( 32 ), il SRB applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione, se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione. Pertanto, la necessaria realizzazione di detti obiettivi può giustificare il mancato rispetto di tali requisiti in materia di commercializzazione, tra i quali figura un termine imposto per la presentazione delle offerte. Ciò avviene, in particolare, qualora il SRB ritenga che il dissesto o il probabile dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi o che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare detta minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria. Orbene, se la realizzazione di tali obiettivi richiede di non rispettare i requisiti in materia di commercializzazione, non si può ritenere che il rispetto di detti requisiti si imponga in relazione agli obiettivi della risoluzione, poiché il SRB e la [OSCURATO:PERSONA] cercano soltanto di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione di valore, a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione. Inoltre, dalla direttiva 2014/59 ( 33 ) risulta altresì che la vendita mira a massimizzare il prezzo di vendita solo per quanto possibile, il che implica di tener conto anche degli altri criteri che disciplinano la vendita enunciati da tale direttiva ( 34 ) e, in particolare, della necessità di condurre un’azione di risoluzione rapida. In ogni caso, le misure previste per massimizzare il prezzo di vendita non devono essere in contrasto con gli obiettivi della risoluzione ( 35 ). Infine, la Corte aggiunge che il SRB e la [OSCURATO:PERSONA] godono di un potere discrezionale certo a causa delle scelte di natura tecnica nonché delle previsioni e delle valutazioni complesse da effettuare in sede di adozione di un programma di risoluzione. Pertanto, il controllo giurisdizionale sulla fondatezza della motivazione di un programma di risoluzione mira unicamente a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che essa non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere. Nel caso di specie, sotto un primo profilo, il calendario della procedura di vendita fissato nella lettera del FROB del 6 giugno 2017 mirava a permettere la conclusione di tutte le formalità prima dell’apertura dei mercati, in particolare al fine di evitare un’interruzione delle funzioni essenziali del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto un secondo profilo, il FROB ha accettato l’offerta del [OSCURATO:PERSONA] quando era certo che nessuno degli altri enti invitati a partecipare alla procedura di vendita avrebbe presentato offerte. Sotto un terzo profilo, il SRB aveva ritenuto che, in tali circostanze, fosse prudente accettare le condizioni dell’unico ente che aveva presentato un’offerta e quindi evitare un’insolvenza incontrollata del [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto, in particolare, pregiudicare le sue funzioni essenziali. Orbene, la ricorrente non deduce in alcun modo che dette constatazioni siano state viziate da un errore manifesto di valutazione. Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto dichiarando che il SRB poteva accettare l’offerta del [OSCURATO:PERSONA], sebbene essa fosse stata presentata dopo la scadenza del termine fissato nella lettera del FROB del 6 giugno 2017. ( 1 ) Sentenza del 1o giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( T‑628/17 , EU:T:2022:315 ). ( 2 ) Decisione SRB/EES/2017/08 della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 giugno 2017 (in prosieguo: il «programma di risoluzione controverso»). ( 3 ) Decisione (UE) 2017/1246 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] S.A. ( GU 2017, L 178, pag. 15 ). ( 4 ) Articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 5 ) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SRB ( C‑551/22 P , EU:C:2024:000 , punti 102 e 103 ). ( 6 ) Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. ( 7 ) Sancito dall’articolo 339 TFUE e precisato, in particolare, dall’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM. ( 8 ) Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM. ( 9 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950. ( 10 ) Articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento SRM. ( 11 ) Articolo 22, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento SRM. ( 12 ) Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento SRM. ( 13 ) Articolo 18, paragrafi 5 e 8, del regolamento SRM. ( 14 ) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta. ( 15 ) Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. ( 16 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM. ( 17 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM. ( 18 ) Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM. ( 19 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento. ( 20 ) Come precisato dall’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), del regolamento SRM. ( 21 ) Sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. ( C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punto 74 ). ( 22 ) Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM. ( 23 ) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM. ( 24 ) Articolo 15 del regolamento SRM. ( 25 ) Articolo 14 del regolamento SRM. ( 26 ) Come previsto all’articolo 20, paragrafo 16, nonché all’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM. ( 27 ) Articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta. ( 28 ) Articolo 20, paragrafo 16, nonché articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM. ( 29 ) Articoli 15 e 22 del regolamento SRM. ( 30 ) Articolo 14, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento SRM. ( 31 ) Articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/59. ( 32 ) Articolo 24, paragrafo 3, del regolamento SRM. ( 33 ) Articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 34 ) Articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59. ( 35 ) Come elencati all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e, in termini identici, all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris