CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitosi in persona delSindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Covino (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 5809/2024 depositata il 25/7/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale diNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026Messina, il Comune di Roccalumera impugnava l’avviso di accertamentorelativo ad IVA per l’anno 2016. L’atto aveva ad oggetto l’IVA dovuta supagamenti relativi alla concessione del servizio di distribuzione del gasnaturale a mezzo di rete urbana, previa progettazione, realizzazione econcessione in gestione dell’impianto di metanodotto, che avrebbeMessina, tra i quali il Comune di Roccalumera. [OSCURATO:PERSONA],aggiudicataria, dopo la realizzazione, avrebbe avuto in gestione l’impiantoper venti anni al termine dei quali l’avrebbe trasferito al concedente. Eraprevisto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fruito di alcuni fondi dell’UnioneEuropea erogati dalla Regione Sicilia.La prima parte di tali fondi veniva erogata nel 2014 e la [OSCURATO:PERSONA] delle note di debito fuori campo IVA per il valore complessivodei contributi pari ad € 4.500.000.A seguito di interpello rivolto dalla [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia delleEntrate, quest’ultima osservava che si trattava di compensi assoggettabiliad IVA; pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva note di addebito per IVA insplit payment (art. 17 ter d.P.R. 633/1972).La CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’IVA oggetto della nota n.4 del 4/3/2016 in quanto riguardante pagamenti intervenuti nel 2014 -per i quali non operava ancora la disciplina del cd. split payment, sicchél’IVA non era dovuta dal Comune - ed alle sanzioni in considerazione dellanon punibilità della condotta dovuta alla situazione di incertezza checaratterizzava la fattispecie in esame.Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune; l’Amministrazioneresisteva e proponeva, a sua volta, appello incidentale.2. La CGT di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello principalee rigettava quello incidentale.Osservava, in particolare, richiamando numerose decisioni di merito,che il Comune non era beneficiario dei contributi comunitari, mentre lo eraNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026il Consorzio e che «l’impianto non origina da un acquisto per lacommercializzazione di un prodotto, bensì dall’attività realizzativa delConsorzio, con erogazione di servizi dietro corrispettivo soltanto dopol’ultimazione».Inoltre, anche nel contratto di servizio era stabilito, all’art. 1, chel'impianto sarebbe stato gestito per venti anni dal consorzio, titolare dellaconcessione per la distribuzione del gas, e che l’unico elemento diremunerazione era costituito dal corrispettivo per la distribuzione del gas.Aggiungeva, infine, che era irrilevante il contenuto della circolare «n.34/E del 2013, secondo la quale, tra l’altro, l’erogazione di vantaggieconomici in favore dei soggetti individuati dal regolamento comunitario siinserisce nella funzione amministrativa ed esula dallo schema dei contrattia prestazioni corrispettive, per cui, ove il soggetto che riceve il denaro (ilComune nella fattispecie considerata) non sia il beneficiario effettivo,costituendo piuttosto il tramite per il trasferimento delle sommeall’effettivo beneficiario (il Consorzio nella fattispecie considerata), lesomme da trasferire non costituiscono corrispettivo di servizio per ilsoggetto-tramite».3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi; il Comune ha resistito con controricorsoed ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..La Procura Generale (nella persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA])ha depositato una memoria con la quale ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 1362 e 1363c.c. e dell’art. 143 d.lgs. 163/2006.L’Amministrazione ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbeinterpretato in maniera scorretta il “Contratto di servizio relativo allaNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessionedell’impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del “BacinoSicilia [OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale si dava atto, nelpreambolo, che i singoli Comuni avevano chiesto l’erogazione difinanziamenti del programma regionale FESR 2007/2013; inoltre, nell’art.11 si prevedeva che le opere realizzate con il contributo pubblico o privatosarebbero diventate di proprietà del concedente alla fine dellaconcessione, mentre quelle realizzate dal concessionario sarebberodiventate di proprietà del concedente previa liquidazione da parte delnuovo gestore del valore residuo.Le somme versate, quindi, ad avviso dell’Amministrazione,costituivano un corrispettivo per la realizzazione dell’impianto; laprevisione contrattuale sarebbe coerente con il contenuto dell’art. 143d.lgs. 163/2006 che, per le concessioni di lavori pubblici, «dopo averestabilito che “La controprestazione a favore del concessionario consiste, diregola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttareeconomicamente tutti i lavori realizzati” aggiunge: “Tuttavia, il soggettoconcedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo … qualora sianecessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrioeconomico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione inrelazione alla qualità del servizio da prestare”.In altri termini, l’art. 143 prevede che in caso di concessione di operapubblica la remunerazione della realizzazione dell’opera avviene di regola,col diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti ilavori realizzati, ma non esclude l’apporto finanziario del soggettoconcedente al concessionario in guisa di prezzo, cioè di“controprestazione”, ancorché in funzione dell’esigenza di assicurarel’equilibrio finanziario dell’iniziativa. Donde la configurabilità giuridica(prima ancora che economica) del “contributo pubblico” in questione allaNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026stregua di elemento di scambi tra un “dare” ed un “avere”» (cfr. ricorsoper cassazione, pag. 12).1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 85 e 88d.P.R. 917/1986 e dell’art. 1 d.P.R. 633/1972. L’Amministrazione hadedotto che nella motivazione della sentenza di primo grado erano staterichiamate le norme del d.P.R. 917/1986 sulla differenza tra contributi inconto impianto ed in conto esercizio; pur ritenendo che si trattasse di unobiter dictum, ha comunque impugnato anche questa parte dellamotivazione, qualora si ravvisi nella stessa un’autonoma ratio decidendi,osservando che tali norme riguardano esclusivamente le imposte suiredditi, mentre nel caso di specie la controversia ha ad oggetto l’IVA.1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa laloro stretta connessione, sono infondati, sebbene la motivazione vadaparzialmente corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4°, c.p.c..Questa Corte ha avvertito come, ai fini della valutazionedell'assoggettamento ad IVA dei contributi pubblici, ciò che rileva è lafunzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione colprezzo dell'operazione. Ciò - si è chiarito - accade se esso sia versatoall’operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti unservizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo (cfr.Cass. n. 35154/2021; cfr. anche Cass. n. 26318/2020, in un contestorelativo a sovvenzioni a fondo perduto, costituite da contributiall'immatricolazione, ritenuti integranti la base imponibile purchédirettamente connessi col prezzo dell'operazione, ossia quando i contributisiano versati all'operatore sovvenzionato perché assicuri la fornitura di unbene o la prestazione di un servizio ad un prezzo inferiore a quello cheavrebbe richiesto in mancanza di sovvenzione).Nel primo dei precedenti richiamati, riguardante i contributi erogati infavore di un soggetto che svolgeva attività di trasporto pubblico, questaNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026Corte ha evidenziato che l’art. 13 d.P.R. 633/1972 (analogamente all’art.73 della direttiva UE) stabilisce che la base imponibile delle cessioni dibeni e delle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivodei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizionicontrattuali..., aumentato delle integrazioni direttamente connesse con icorrispettivi dovuti da altri soggetti». Nella base imponibile dell'impostavanno dunque incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, sedirettamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo diassoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni diservizi e, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochiun gettito d'imposta inferiore (Corte di giustizia UE, 15 luglio 2004, causaC-144/02, Commissione c. Repubblica federale di Germania; Corte digiustizia UE, 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH co.KG).Si è pertanto affermato che nell’ipotesi di versamento di somme daparte di terzi ai soggetti passivi sono interessate tre parti, quella checorrisponde la somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente del beneo il destinatario del servizio, rispettivamente ceduto o fornito dalbeneficiato. Le operazioni considerate come assoggettabili all’impostaarmonizzata devono essere quelle erogate in favore del cessionario o delcommittente (Corte di giustizia UE, sentenza 22 novembre 2001, in causaC-184/00, punto 10). «Né la circostanza che il beneficiario dellaprestazione di servizi non sia il soggetto che versa il contributo, mal'utente del trasporto è di per sé idonea a interrompere il nesso diretto trala prestazione di servizi eseguita e il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27marzo 2014, causa C-151/13, [OSCURATO:PERSONA] d'Or SARL, punto 35, […])»(Cass., 35154/2021, cit.).La Corte di giustizia UE, nella sentenza 8 maggio 2025, in causa C-615/23, alla questione proposta dal giudice del rinvio polacco, il qualechiedeva se «l’articolo 73 della direttiva IVA debba essere interpretato nelNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale aun’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinataa coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizi siacompresa nella base imponibile di tale impresa», ha risposto che «21. Inforza dell’articolo 73 della direttiva IVA, per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi, la base imponibile “comprende tutto ciò checostituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatoreper tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo,comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di talioperazioni”».Ha evidenziato, in particolare, che «occorre verificare che gli acquirentidel bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzioneconcessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzoche l’acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale dadiminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore delbene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento dideterminazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore. Si devedunque verificare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione siaversata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere ilbene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiore a quello che eglidovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione [v., per analogia,sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 32 e giurisprudenza citata].25. Inoltre, il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve,quantomeno, essere determinabile [v., per analogia, sentenza del 9ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 33 e giurisprudenza citata].26. Pertanto, la nozione di «sovvenzioni direttamente connesse con ilprezzo», ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, include unicamente lesovvenzioni che costituiscono il corrispettivo integrale o parziale diNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026un’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi determinata eche sono versate da un terzo al venditore o al prestatore [v., per analogia,sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 34 e giurisprudenza citata]».Il giudice unionale, dopo aver constatato che nel caso portato alla suaservizi di trasporto forniti, fissato dall’organizzatore di tali servizi, poichélo scopo di tale compensazione era anzitutto quello di coprire le perditeconnesse a tale attività, ha affermato che «30. In tali circostanze, si deveconstatare che una compensazione come quella di cui trattasi nelprocedimento principale non è specificamente versata all’operatoreaffinché effettui un servizio di trasporto ad un destinatario determinato ditale servizio e non ha alcuna influenza sul prezzo che tale destinatariodeve pagare, dato che tale prezzo non è fissato in modo tale da diminuireproporzionalmente alla compensazione versata al prestatore di taleservizio. Per contro […] detta compensazione è concessa a posteriori ed èindipendente dall’utilizzo concreto dei servizi di trasporto, ma dipende dalnumero di veicoli/km proposti. Una siffatta compensazione non rientraquindi nella nozione di «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo»,ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.31. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, senzauna siffatta compensazione, che consente di ridurre nettamente il prezzodel servizio fornito, il prezzo dei titoli di trasporto dovrebbe essere piùelevato per i beneficiari di tale servizio.32. […] occorre infatti considerare che, necessariamente, qualsiasisovvenzione può produrre effetti sul calcolo dei prezzi, indipendentementedal fatto che quest’ultimo sia effettuato dal beneficiario della sovvenzioneo, come nel caso di specie, dall’organizzatore che versa dettasovvenzione. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026servizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non èsufficiente a rendere quest’ultimo imponibile in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttivaIVA (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2001, Office des produitswallons, C-184/00, EU:C:2001:629, punto 12).33. Ciò premesso, le sovvenzioni direttamente collegate al prezzo diun’operazione imponibile costituiscono solo una delle situazioni previstedall’articolo 73 della direttiva IVA, e la base imponibile di una prestazionedi servizi è costituita comunque da tutto ciò che è ricevuto qualecorrispettivo del servizio prestato (v., per analogia, sentenza del 27 marzo2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 30 egiurisprudenza citata). […]35. La causa che ha dato luogo a detta sentenza vertevasull’assoggettabilità ad imposta di un “forfait cure” che una cassanazionale di assicurazione malattia versava a strutture di residenza peranziani non autosufficienti per la prestazione di servizi di cura medica eparamedica ai residenti di tali strutture e il cui calcolo teneva conto inparticolare del numero di residenti accolti in ciascun istituto e del lorogrado di non autosufficienza. Nella medesima sentenza la Corte haaccertato che esisteva un nesso diretto tra le prestazioni di servizi forniteda una tale struttura ai propri residenti e il corrispettivo ricevuto, ossiatale “forfait cure”, cosicché un pagamento forfettario siffatto costituiva ilcorrispettivo delle prestazioni di cura effettuate a titolo oneroso da talestruttura a beneficio dei suoi residenti e rientrava a tale titolo nell’ambitodi applicazione dell’IVA.36. A tal proposito la Corte ha precisato che la circostanza per cui ilbeneficiario diretto delle prestazioni di servizi di cui trattasi non è la cassanazionale di assicurazione malattia che paga il forfait, ma l’assicurato diquest’ultima, non è tale da interrompere il nesso diretto esistente tra laNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 35)».Ad avviso della Corte europea, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché possa collegarsi al prezzo corrisposto daiterzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o alprestatore di servizi - beneficiario della sovvenzione - di praticare unprezzo inferiore a quello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione;ad un tempo, il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzodei beni ceduti o dei servizi forniti dall’organismo che riceve talefinanziamento non è sufficiente a rendere quest’ultimo sempre imponibile,in quanto sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensidell’articolo 73 della direttiva IVA. Quel nesso deve considerarsi infattiinterrotto qualora i servizi resi siano indirizzati ad una collettività, ossia adogni potenziale fruitore, senza che le persone possano essere chiaramenteidentificate, in questo caso dovendosi calcolare la compensazione senzatener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito(CGUE, 8 maggio 2025, in causa C-615/23, cit.).1.4 Per tali ragioni questa Corte ha affermato il seguente principio didiritto: «In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazionedell’imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzocorrisposto dai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore ènecessario che essa incida sul corrispettivo integrale o parziale diun’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, così daconsentire al venditore o al prestatore di servizi - beneficiario dellasovvenzione - di praticare un prezzo inferiore a quello altrimentiapplicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solo fatto che unfinanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi fornitiNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a renderequest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzione direttamenteconnessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA. Quel nessodeve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi siano indirizzati aduna collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che le personepossano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numerodegli utenti del servizio fornito» (Cass. n. 6969/2026; in senso conforme,cfr. anche Cass. n. 16741/2026; Cass. n. 16175/2026; Cass. n.15803/2026; Cass. n. 15796/2026).1.5 Alla luce dei principi esposti, è dunque evidente che i motivi diricorso non colgono del tutto gli aspetti principali della problematica.Si fa riferimento, con il primo motivo, alla violazione delle normesull’interpretazione del contratto per sostenere che i contributicostituiscono il corrispettivo per la realizzazione del gasdotto e la suasuccessiva cessione in favore del Comune. Tuttavia, sulla base dellastessa prospettazione della ricorrente, la prestazione che il consorzio devefornire non è solo quella della realizzazione dell’impianto, destinato,peraltro, a servire una pluralità di comuni, ma anche della sua gestione(che pertanto deve comprendere il trasporto del gas, la manutenzione,ecc.) per vent’anni ed è dunque complessa (il contratto è infattidenominato «Contratto di servizio relativo alla progettazione definitiva,esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell’impianto didistribuzione del gas naturale nel territorio del “[OSCURATO:PERSONA] IonicoPeloritano»); non è possibile, già per tale ragione, affermare che icontributi erogati costituiscono la controprestazione per la solarealizzazione e successiva cessione dell’impianto. A tal fine, la ricorrentevalorizza la seguente espressione contenuta nel preambolo del contratto etrascritta nel ricorso: «le [OSCURATO:PERSONA] convenzionate,aderenti al Bacino di cui sopra hanno singolarmente presentato regolareNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026domanda di finanziamento per il sistema di distribuzione del gas naturalealla Regione Siciliana ai sensi del Programma operativo regionale FERS2007/2013 - Obiettivo operativo 2.1.3 così come previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Industria e delle Miniere, Servizio II – [OSCURATO:PERSONA] edEnergetiche n° 01 del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Che, alla data attuale non è ancora stata perfezionata l’istruttoria difinanziamento da parte della Regione Siciliana;».Com’è evidente, anche dagli elementi indicati dalla ricorrente nonrisulta affatto che i contributi sono stati richiesti per la sola realizzazionedell’impianto, ma più in generale per il «sistema di distribuzione del gasnaturale». Anzi, proprio il fatto che la cessione dell’impianto dovràavvenire “a titolo gratuito” (art. 11 del contratto riportato nel ricorso) adistanza di vent’anni dalla sua realizzazione, dopo la gestione per taleperiodo da parte del consorzio - durante il quale lo stesso non puòcomunque determinare liberamente le tariffe per la distribuzione del gas,trattandosi di settore sottoposto al controllo dell’Autorità di regolazioneper energia reti e ambiente (ARERA) - contraddice l’interpretazioneproposta dall’Amministrazione. Il contributo sembra quindi erogato al finedi riportare in equilibrio economico il rapporto, ipotesi prevista anchedall’articolo 143 d.lgs. 163/2006 menzionato dalla ricorrente.È dunque chiaro che non si ravvisano gli errori nell’interpretazione delcontratto – segnatamente, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. -lamentati con il primo motivo di ricorso.1.6 Ciò che più conta, però, è che, alla luce della giurisprudenza soprariportata, occorre altresì tener presente un altro aspetto. Il contributo,infatti, non determina – se non in minima parte - un beneficio in favoredel Comune, giacché lo stesso è volto a favorire la collettività degliabitanti della zona che potranno fruire del servizio di trasporto del gas. Èaltresì probabile che, per effetto del contributo, tale servizio verrà erogatoNumero registro generale 3479/2025Numero sezionale 4689/2026Numero di raccolta generale 21019/2026Data pubblicazione 21/06/2026a condizioni economiche più favorevoli, tuttavia – come ampiamenteesposto - ciò non basta a far sì che il predetto contributo possa essereconsiderato come una controprestazione per l’attività svolta dal consorzio(e certamente non esclusivamente in favore dell’ente comunale) e,dunque, costituire la base imponibile dell’IVA ai sensi dell’art. 13 d.P.R.633/1972. Non risulta, infatti, che la contribuzione sia stata determinatain base al numero (ed eventualmente all’identità) degli utenti del serviziofornito o dell’estensione della rete realizzata, con la conseguenza che essaè destinata ad arrecare beneficio ad una pluralità indeterminata disoggetti; e ciò, in base ai principi sopra esposti, esclude che possacostituire parte del corrispettivo per l’opera e l’attività fornite.1.7 Del tutto irrilevante, poi, come riconosciuto anche dalla ricorrente– che ha precisato di aver articolato il secondo motivo di ricorso solo perscrupolo – è il riferimento agli artt. 85 e 88 d.P.R. 917/1986, richiamatiperò nella sentenza di appello solo ad abundantiam, che nulla hanno a chevedere con la fattispecie in esame.Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.2. Si ritengono sussistenti motivi idonei a giustificare la compensazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dellacomplessità e della relativa novità delle questioni esaminate.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2026.Il Presidente