CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 16607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2025 del GIP TRIBUNALE di Forli'visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso lasentenza in epigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., la pena di giustizia concordata tra le parti in ordine ai reati ascritti di cui alla rubrica.2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129cod. proc. pen.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostoper motivo non consentito tra quelli tassativamente stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui sideduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01).E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazioneche dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesidi cui all’art. 129 cod. proc. pen.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI