CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 33391/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 24/4/2026 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 24 aprile 2026, la Corte di appello di Napoli, inaccoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 24 aprile 2026 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha confermatol’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoLaurenza in relazione ai reati di concorso in tentata estorsione (artt. 81 cpv., 110e 629 cod. pen.) e di ricettazione (artt. 648, 61 n. 2, cod. pen.) procedendo allasola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.I reati sono contestati come commessi tra il 3 ed il 5 aprile 2025.2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensoridegli imputati, deducendo:2.1. per [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo all’art. 133cod. pen. per non essere la pena stata contenuta nei minimi edittali;2.2. per [OSCURATO:PERSONA]: vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. avendo la Corte di appello omesso di motivare circal’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, limitandosi a richiamareper relationem la sentenza di primo grado.3. Deve, evidenziarsi che il concordato processuale non può essereunilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso percassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez.U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez.2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) quali quelle relative allaaffermazione della penale responsabilità dell’imputato e, ancora, che «In tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170).4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono esseredichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, alversamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo disanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]